Divorzio congiunto

Avvocato divorzista Roma – I coniugi, con l’aiuto del legale, raggiungono un accordo contenente le condizioni di divorzio. Sono relative all’assegnazione della casa coniugale, al collocamento della prole, alla attribuzione dell’assegno di mantenimento per il coniuge economicamente più debole e dei figli, alla suddivisione delle spese straordinarie. Si svolge in un’unica udienza ed ha il vantaggio di essere celere e rispondente alla reale volontà delle parti.

Divorzio giudiziale

Se i coniugi non riescono a trovare un accordo sulle questioni relative alla cessazione del loro vincolo matrimoniale sarà facoltà del coniuge che lo desidera rivolgersi al Tribunale. Serve l’assistenza di un avvocato, affinchè decida, alla presenza dell’altro coniuge sulle condizioni stesse. I tempi possono variare e sarà il Tribunale a decidere nell’interesse della famiglia

Divorzio con negoziazione assistita

Si tratta di quel procedimento attraverso il quale è possibile condurre il proprio assistito alla sottoscrizione di un accordo anch’esso volto al divorzio. Tra gli aspetti più interessanti vi è quello della celerità. Importante è la soddisfazione e consapevolezza degli assisti di aver contribuito alla creazione del miglior accordo nell’interesse dell’intera famiglia. Sono necessari due avvocati, uno per parte.

Divorzio davanti al sindaco

Le parti possono raggiungere e sottoscrivere un accordo di divorzio. Avviene innanzi al Sindaco quale Ufficiale dello stato civile del Comune di residenza di uno di loro o del Comune presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio. Escluso se vi sono figli minori, se vi sono figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave (L. n. 104/1992) o in presenza di figli maggiorenni economicamente non autosufficienti. In tutto ciò non può contenere patti di natura economico patrimoniale. Inoltre non è necessaria l’assistenza di un avvocato.

Non si arriva alla coscienza senza dolore.

Carl Gustav Jung

Modifica delle condizioni di divorzio

Solo al verificarsi di eventi sopravvenuti, cioè circostanze non presenti al momento del raggiungimento dell’accordo, le condizioni di divorzio stabilite nei provvedimenti adottati dal giudice in sede di divorxio giudiziale, così come quelle stabilite negli accordi raggiunti in sede di divorzio congiunto o in sede di negoziazione assistita, possono sempre essere modificati. E’ necessaria l’assistenza di un avvocato che curerà il deposito di un ricorso per l’instaurazione di un vero e proprio procedimento che si svolgerà in Tribunale in Camera di Consiglio.

Assegno divorzile

Con la Sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi. Una volta valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, il Tribunale dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare a carico dell’altro coniuge la corresponsione di un assegno periodico. Quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati per procurarseli e comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. Non è un fatto automatico.

Mantenimento dei figli

Avvocato divorzista Roma – La Sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio non produce alcuna conseguenza sui rapporti giuridici intercorrenti tra figli e genitori. I doveri e di diritti di questi ultimi verso i primi non subiscono alcuna alterazione sostanziale e rimane identico, sia prima che dopo la pronuncia del divorzio, l’obbligo di ciascun genitore di contribuire, in proporzione delle proprie capacità, all’assistenza, all’educazione ed al mantenimento dei figli.

Assegnazione della casa coniugale

Le parti o Il giudice, in presenza di figli minori o maggiorenni, ma economicamente non autosufficienti, decidono sull’assegnazione della casa familiare al genitore che continuerà a convivere prevalentemente con loro. Non vi ha diritto il coniuge in assenza di prole.

Pensione di reversibilità

Avvocato divorzista Roma – La pensione di reversibilità spetta anche all’ex coniuge divorziato della persona deceduta solo se sono rispettate tre condizioni. La prima è che il coniuge divorziato deve già percepire dall’ex coniuge defunto un assegno divorzile versato con cadenza periodico. La seconda è che il coniuge divorziato superstite non deve essersi risposato. L’ultima è che il rapporto di lavoro da cui trae origine il trattamento pensionistico deve essere anteriore alla sentenza di divorzio. Se il coniuge defunto non si era risposato, la pensione di reversibilità spetta solamente al coniuge divorziato superstite. Se, dopo il divorzio, il defunto aveva contratto nuove nozze, allora la pensione di reversibilità spetta in parte all’ex coniuge divorziato e in parte al nuovo coniuge superstite.

il TFR

L’art. 12 bis l. 898/1970 riconosce al coniuge divorziato, titolare di assegno divorzile, la quota del 40% del TFR “percepito” alla cessazione del rapporto di lavoro riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio. Tale diritto non compete con riguardo a quelle somme che risultino essere destinate a un fondo di previdenza complementare.

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