Avvocato Roma specializzato in Convivenza:
la sempre maggiore considerazione riservata alle famiglie di fatto da parte di giurisprudenza e dottrina, unitamente all’aumentare di tali assetti familiari, ha condotto ad una riforma legislativa culminata nell’emanazione della legge 76/2016.
Cosa caratterizza una convivenza di fatto:
la stabilità del legame di tipo affettivo e di “coppia” connotato della reciproca assistenza materiale e morale. Escluso dal novero dei destinatari della disciplina i minorenni e i soggetti vincolati da rapporti di parentela, affinità ed adozione ed i soggetti già uniti in matrimonio o unione civile.

Mantenimento del convivente

Il convivente non è tenuto al mantenimento del compagno. Vi è solo un caso in cui è previsto ovvero quando il giudice pronunciando un ordine di protezione dispone il pagamento periodico di un assegno in favore delle persone conviventi che, per effetto del provvedimento, e quindi in particolare dell’allontamento dalla casa familiare, rimangono prive di mezzi adeguati.

Effetti della convivenza nei rapporti tra conviventi

Non sorgono in capo al convivente né obblighi di natura personale, né obblighi di natura patrimoniale, salvo l’applicabilitaà dell’art. 2034 cc in caso di prestazioni patrimoniali spontanee rese in favore del convivente.
Sono riconosciuti al convivente i seguenti diritti:
– i diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario
– il diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali in caso di malattia e ricovero
– il diritto di designare l’altro convivente quale suo rappresentante con poteri pieni limitati in caso di malattia che comporta incapacità. Di intendere e di volere per le decisioni in materia di salute, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità del trattamento del corpo e le celebrazione funerarie da farsi in forma scritta ed autografa o alla presenza di un testimone in caso di impossibilità a redigerla.
– Titolo per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale popolare
– Diritti del convivente in relazione alle interdizioni, inabilitazioni ed amministrazione di sostegno

La felicità è ovunque noi siamo.

Cessazione della convivenza di fatto

La convivenza si estingue alla morte del convivente o quando venga meno uno degli elementi costitutivi e al verificarsi di uno dei presupposti negativi ovvero il matrimonio o l’unione civile di uno dei conviventi con un terzo.

Effetti della cessazione verso i terzi

Il convivente succede nel rapporto di locazione ed ha diritto al risarcimento del danno da morte e da lesione del convivente. Il convivente di fatto in caso di morte dell’altro può continuare ad abitare nella casa familiare per due anni e per un periodo pari alla convivenza se superiore ai due anni e comunque non oltre i cinque anni. Per il convivente di fatto non opera un regime di comunione legale dei beni analogo a quella del matrimonio, può però operare la comunione ordinaria.

Redazione dei contratti di convivenza

è un accordo scritto con cui ogni coppia di fatto può definire gli aspetti economici e patrimoniali, anche in vista dell’eventuale fine del rapporto o della morte di uno dei conviventi.

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