Adozione di persona di maggiore età

Avvocato adozioni Roma – Si tratta di una procedura che consente l’adozione di persona maggiorenne; con essa l’adottato acquista il diritto di anteporre il cognome dell’adottante al proprio ed il diritto a succedere all’adottante nella stessa posizione dei figli legittimi, oltre che il diritto agli alimenti. L’adozione ordinaria non muta diritti e doveri dell’adottato verso la famiglia di origine e non produce effetti verso i parenti dell’adottante e verso quelli dell’adottato. Di regola l’adottante non deve avere figli (legittimi o legittimati o naturali riconosciuti) minorenni e deve aver compiuto 35 anni (riducibili a 30, se il Tribunale ritiene esistente una situazione particolare che lo giustifica); deve, inoltre, superare di almeno 18 anni l’età della persona che si intende adottare. La presenza di figli minorenni dell’adottante non è di impedimento all’adozione, ma richiede una valutazione caso per caso della convenienza nell’interesse dell’adottando. Il ricorso si propone davanti al Tribunale del luogo di residenza dell’adottante.

Adozione di minore

Avvocato adozioni Roma – L’Istituto dell’adozione è una straordinaria conquista del nostro ordinamento. Il diritto considerato e salvaguardato è quello della persona minore a vivere e crescere all’interno di una famiglia. Una nuova prospettiva rispetto al passato: il diritto alla famiglia, il diritto alla propria famiglia. Il percorso è lungo ed articolato. L’adozione è preceduta dalla dichiarazione dello stato di adottabilità del minore, un vero e proprio procedimento che accerta lo stato di abbandono del minore. I potenziali adottanti devono essere valutati idonei ad adottare. Competente è il tribunale per i minorenni nel cui distretto si trova il bimbo abbandonato. L’adozione vera e propria è preceduta dall’affidamento preadottivo e, una volta intervenuta, spezza ogni vincolo di parentela fra il minore e i suoi familiari naturali, conferendo al bambino lo stato di figlio legittimo degli adottanti. L’art.6 della Legge n. 184/83 stabilisce che l’adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, o per un numero inferiore di anni se i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, e ciò sia accertato dal Tribunale per i minorenni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto. L’età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l’età dell’adottando, con la possibilità di deroga in caso di danno grave per il minore. Non è preclusa l’adozione quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni.

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Antoine de Saint-Exupéry

Adozione in casi particolari

Avvocato adozioni Roma – Questa adozione si aggiunge a quella c.d. piena per garantire al minore in condizioni di di difficoltà una famiglia stabile ed un contesto di crescita psicofisica adeguata. E’ cosi definita proprio perché si riferisce ad ipotesi peculiari nelle quali non si può far luogo, per diversi motivi, all’adozione piena. Ha effetti diversi e limitati. I casi previsti dalla legge sono 4:

a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, anche maturato nell’ambito di un prolungato periodo di affidamento, quando il minore sia orfano di padre e di madre;
b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell’altro coniuge (step child adoption);
c) quando il minore sia affetto da handicap, sia orfano di padre e di madre;
d) quando vi sia la constata impossibilità di affidamento preadottivo. Il procedimento si apre su domanda delle parti.

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