La cd. adozione in casi particolari di un minore di età è l’adozione cui si ricorre in casi specifici nei quali non sono presenti i presupposti per l’adozione legittimante (principalmente lo stato di abbandono del minore).
I minori non dichiarati adottabili possono essere tuttavia adottati, in base all’art. 44 della Legge sull’adozione (n. 184/1983 e successive modificazioni), quando ricorre una delle seguenti condizioni:
- a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo anche maturato nell’ambito di un prolungato periodo di affidamento, quando il minore sia orfano di padre e di madre;
- b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell’altro coniuge;
- c) quando il minore sia handicappato e orfano di entrambi i genitori;
- d) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo
L’adozione in questi casi è consentita anche in presenza di figli legittimi (ora figli nati nel matrimonio).
Nei casi previsti alle lettere a), c) e d) l’adozione è consentita, oltre che ai coniugi, anche ai single. Se invece l’adottante è coniugato e non separato, l’adozione può essere disposta solo a seguito di richiesta da parte di entrambi i coniugi.
Ulteriori requisiti sono:
nei casi di cui alle lettere a) e d) l’età dell’adottante deve superare di almeno 18 anni quella dell’adottando; tale differenza di età non è richiesta nei casi, di cui alle lettere b) e c);
il consenso dell’adottante;
il consenso dell’adottando che abbia compiuto i 14 anni, se ha compiuto gli anni 12 deve essere sentito, se ha un’età inferiore a 12 anni deve essere sentito in ragione della sua capacità di discernimento;
deve essere sentito il legale rappresentante (ad esempio il tutore, ovvero colui che cura gli interessi del minore) del minore di 14 anni o di età superiore se handicappato o non capace di esprimere il proprio consenso;
è necessario l’assenso dei genitori e del coniuge dell’adottando (se negato, ma ritenuto dal Tribunale ingiustificato o contrario all’interesse dell’adottando, l’adozione può essere lo stesso pronunciata, salvo che l’assenso sia stato rifiutato dai genitori esercenti la la responsabilità genitoriale o dal coniuge, se convivente, dell’adottando).
L’adottante deve presentare domanda al Tribunale per i minorenni del distretto dove si trova il minore contenente la sua dichiarazione di disponibilità all’adozione.
Il Giudice deve sentire il Pubblico Ministero e sentire le persone ed acquisire i consensi e assensi previsti dalla legge. Al fine di verificare l’idoneità affettiva e la capacità di educare ed istruire il minore; la situazione personale ed economica, la salute, l’ambiente familiare dell’adottante; i motivi per i quali l’adottante desidera adottare il minore; la personalità del minore e la possibilità di idonea convivenza, il Giudice dispone l’esecuzione di adeguate indagini che farà svolgere dagli Assistenti sociali e dagli organi di pubblica sicurezza sull’adottante, sul minore e sulla di lui famiglia.
Finché la sentenza non è emanata, sia l’adottante che l’adottando possono revocare il loro consenso.
Il provvedimento che chiude il procedimento può essere impugnato dall’adottante, dai genitori dell’adottando e dal Pubblico Ministero.
Il provvedimento che pronuncia l’adozione, una volta definitivo, viene comunicato all’ufficiale di stato civile per l’annotazione a margine dell’atto di nascita dell’adottato.
L’adozione in casi particolari produce effetti diversi e più limitati rispetto a quelli di un’adozione legittimante:
il minore acquista lo stato di figlio adottivo dell’adottante;
conserva i diritti/doveri verso la famiglia di origine; i genitori biologici però perdono la responsabilità genitoriale sul minore;
antepone al proprio cognome quello della famiglia adottiva;
non acquista alcun legame di parentela rispetto ali familiari dell’adottante, ma nascono gli impedimenti matrimoniali;
l’adottato ha nei confronti dell’adottante i medesimi diritti successori del figlio legittimo (ora figlio nato nel matrimonio).
l’adottante non ha alcun diritto sulla successione del figlio adottivo;
l’adottante ha il dovere di mantenere, istruire ed educare l’adottato, esercita su di lui la la responsabilità genitoriale e amministra i suoi beni, di cui non ha l’usufrutto legale (ossia l’uso e il godimento di un bene altrui), ma può impiegare le rendite per le spese di mantenimento, istruzione ed educazione del minore con l’obbligo di investire l’eccedenza in modo fruttifero; è tenuto a fare l’inventario dei beni che amministra e trasmettere l’elenco al Giudice entro trenta giorni dalla data della comunicazione della sentenza di adozione.
l’adottante e l’adottato sono tenuti reciprocamente a somministrarsi gli alimenti nei casi previsti dalla legge.
Il rapporto adottivo può estinguersi e l’adozione è soggetta a revoca pronunciata dal Tribunale nei seguenti casi:
per indegnità dell’adottato, quando l’adottato maggiore di 14 anni abbia attentato alla vita dell’adottante o del suo coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti, oppure si sia reso colpevole verso di loro di un delitto punibile con pena detentiva non inferiore a tre anni.