Cassazione Civile Sez. I, Ordinanza n. 16 del 17 giugno 2025
La recente ordinanza della Prima Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione affronta una questione sempre più frequente nei tribunali italiani: l’adozione di bambini nati da procreazione assistita quando la relazione tra i genitori cessa.
Il caso
La vicenda riguarda una coppia che aveva avuto un figlio attraverso la procreazione medicalmente assistita. Dopo che la relazione si è conclusa, uno dei due genitori (quello “d’intenzione”) ha chiesto di poter adottare il bambino secondo l’articolo 44 della legge 184 del 1983, ma l’altro genitore (quello biologico) si è opposto. Il tribunale di primo grado aveva respinto la richiesta, ma la Corte d’Appello di Roma aveva dato ragione al genitore richiedente.
La Cassazione ha ora confermato questa decisione.
La Corte ha chiarito alcuni punti fondamentali che valgono per tutti i casi simili. Prima di tutto, quando un genitore biologico dice “no” all’adozione, questo rifiuto non è automaticamente definitivo. Il giudice deve sempre verificare se questo “no” sia davvero nell’interesse del bambino oppure no perchè quello che conta davvero è la qualità del rapporto che si è creato tra il bambino e il genitore che vuole adottarlo.
La Corte ha spiegato che il genitore biologico può opporsi all’adozione solo in due casi specifici: quando l’altro genitore non ha mai avuto un rapporto vero con il bambino, oppure quando ha partecipato al progetto di avere un figlio ma poi ha abbandonato sia il partner che il bambino. Nel caso esaminato, invece, era chiaro che il genitore richiedente aveva sempre avuto cura del bambino e aveva partecipato attivamente alla sua crescita. Il fatto che la coppia si fosse poi lasciata e che ci fossero conflitti tra i genitori non poteva essere usato contro di lui.
La decisione conferma un principio ormai consolidato: l’adozione in casi particolari serve proprio a proteggere i legami affettivi che si sono già creati, anche quando la famiglia attraversa momenti difficili. La Corte ha anche precisato che quando un genitore impedisce all’altro di vedere il bambino, questo comportamento non può poi essere usato per dire che non c’è più un legame.
Questa sentenza è importante perché chiarisce che i bambini nati da procreazione assistita hanno diritto a mantenere i legami con entrambi i genitori che hanno voluto la loro nascita, anche se questi poi si lasciano. La fine della relazione tra i genitori non può diventare un motivo per privare il bambino di uno dei suoi riferimenti affettivi più importanti. La Corte ha dimostrato di saper guardare oltre le forme giuridiche per proteggere quello che davvero conta: il benessere del bambino e la continuità dei suoi legami affettivi più importanti.