La Corte costituzionale, con la sentenza n. 5/2024, ha aperto alla possibilità di derogare al limite dei 18 anni di differenza tra adottante e adottando nell’adozione di persona maggiorenne, quando lo scostamento sia esiguo e vi siano motivi meritevoli.
Il principio generale: 18 anni di differenza tra adottante e adottando
L’adozione di persona maggiorenne è disciplinata dagli articoli 291 e seguenti del Codice civile. In via generale, l’art. 291 c.c. richiede che l’adottante abbia compiuto 35 anni e superi di almeno 18 anni l’età della persona che intende adottare. La stessa norma consente, in presenza di eccezionali circostanze, di autorizzare l’adozione anche se l’adottante ha almeno 30 anni, ferma restando — secondo il testo originario — la differenza minima di età di 18 anni.
Proprio su quest’ultimo requisito è intervenuta la Corte costituzionale.
La sentenza della Corte costituzionale n. 5/2024
Con la sentenza n. 5 del 2024, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 291, primo comma, c.c. nella parte in cui non consentiva al giudice, nell’adozione del maggiorenne, di ridurre il divario minimo di 18 anni tra adottante e adottando nei casi di esigua differenza e in presenza di motivi meritevoli.
La questione nasceva da un caso sottoposto al Tribunale di Firenze: una donna chiedeva di adottare il figlio maggiorenne del marito, con il quale aveva convissuto fin dall’infanzia e che aveva cresciuto come un figlio. La differenza di età era pari a 17 anni e 3 mesi, quindi inferiore di soli 9 mesi rispetto al requisito previsto dalla legge.
Il limite dei 18 anni non viene eliminato, ma diventa derogabile
La decisione non cancella la regola generale: normalmente, tra adottante e adottando deve continuare a sussistere una differenza di età di almeno 18 anni.
Tuttavia, il giudice può oggi valutare il caso concreto e autorizzare l’adozione anche quando tale requisito non sia pienamente rispettato, purché ricorrano due condizioni:
- lo scostamento rispetto ai 18 anni sia esiguo;
- vi siano motivi meritevoli, come l’esistenza di un rapporto familiare, affettivo e solidaristico consolidato nel tempo.
La Corte ha infatti riconosciuto che l’adozione di maggiorenne non ha più soltanto una funzione tradizionale legata alla trasmissione del cognome e del patrimonio, ma può servire anche a dare riconoscimento giuridico a legami familiari di fatto, soprattutto nelle famiglie ricomposte.
Perché questa decisione è importante
La sentenza è particolarmente rilevante perché valorizza la realtà concreta dei rapporti familiari.
In molte situazioni, infatti, il rapporto tra adottante e adottando si è formato nel tempo come un vero rapporto genitoriale, pur in assenza di un legame biologico. È il caso, ad esempio, del figlio del coniuge cresciuto fin da piccolo dal nuovo partner del genitore.
In queste ipotesi, un automatismo rigido avrebbe potuto impedire il riconoscimento giuridico di un legame familiare reale, solo per una minima differenza anagrafica rispetto al requisito dei 18 anni.
Adozione di maggiorenne: quali elementi valuta il giudice
La possibilità di deroga non comporta un’automatica ammissione dell’adozione. Il Tribunale dovrà comunque verificare la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge.
In particolare, rilevano il consenso dell’adottante e dell’adottando, l’assenso dei soggetti indicati dalla normativa e la valutazione della convenienza dell’adozione per l’adottando. La giurisprudenza ha ribadito che, nell’adozione di maggiorenne, sono centrali il consenso delle parti e il controllo del Tribunale sui requisiti che legittimano l’adozione.
Conclusioni
La sentenza n. 5/2024 della Corte costituzionale rappresenta un passaggio importante nell’evoluzione dell’adozione di persona maggiorenne.
Il divario minimo di 18 anni resta la regola, ma non costituisce più un ostacolo assoluto quando la differenza mancante sia minima e vi siano ragioni concrete e meritevoli per riconoscere giuridicamente un rapporto familiare già esistente nella realtà.
Chi intende procedere con l’adozione di una persona maggiorenne, soprattutto in presenza di una differenza di età inferiore ai 18 anni, dovrà quindi valutare attentamente la documentazione, la storia familiare e gli elementi utili a dimostrare la solidità del legame affettivo.
Per una valutazione del caso concreto è opportuno rivolgersi a un avvocato esperto in diritto di famiglia, così da verificare i requisiti richiesti e predisporre correttamente il ricorso al Tribunale.