Assegno divorzile: la disparità economica tra ex coniugi non basta

Assegno divorzile: la disparità economica tra ex coniugi non basta

Cassazione civile, Sez. I, ordinanza 27 maggio 2026, n. 16638

Con l’ordinanza n. 16638 del 27 maggio 2026, la Corte di Cassazione torna su un tema centrale nel diritto di famiglia: quando spetta l’assegno divorzile?

La Suprema Corte ribadisce un principio ormai consolidato: la sola disparità economica tra gli ex coniugi non è sufficiente a fondare il diritto all’assegno. Occorre, invece, verificare se tale disparità sia conseguenza di scelte condivise durante la vita matrimoniale, che abbiano comportato per il coniuge richiedente un effettivo sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali.

La funzione dell’assegno divorzile

L’assegno divorzile può assolvere diverse funzioni: assistenziale, perequativa e compensativa.

La funzione assistenziale opera quando l’ex coniuge richiedente non dispone di mezzi adeguati e non è in grado di procurarseli per ragioni oggettive. Non basta quindi dimostrare che l’altro coniuge abbia redditi maggiori: è necessario provare una reale insufficienza dei mezzi e l’impossibilità concreta di raggiungere un’autonomia economica dignitosa.

La funzione perequativo-compensativa, invece, guarda al contributo dato dal coniuge alla vita familiare e alla formazione del patrimonio comune o personale dell’altro coniuge. Tuttavia, anche sotto questo profilo, non è sufficiente affermare di essersi dedicati alla casa o ai figli: bisogna dimostrare che tale scelta abbia determinato rinunce professionali, perdita di occasioni lavorative o sacrifici economici effettivi.

Non basta essersi occupati della famiglia

Uno dei passaggi più importanti dell’ordinanza è proprio questo: il fatto che un coniuge si sia dedicato prevalentemente alla cura della casa e dei figli non comporta automaticamente il diritto all’assegno divorzile.

Secondo la Cassazione, il giudice deve svolgere un’indagine concreta sulle ragioni e sulle conseguenze di quella scelta. In altre parole, occorre verificare se la dedizione alla famiglia abbia inciso realmente sulla carriera, sulla capacità reddituale e sulle prospettive professionali del coniuge economicamente più debole.

L’onere della prova

La decisione valorizza anche un altro aspetto fondamentale: l’onere della prova.

È il coniuge che richiede l’assegno a dover provare non solo la disparità economica, ma anche il collegamento tra quella disparità e i sacrifici compiuti durante il matrimonio. Deve quindi dimostrare, ad esempio, di aver rinunciato a un lavoro, di aver interrotto un percorso professionale, di aver limitato le proprie possibilità di carriera o di essersi fatto carico in modo prevalente della gestione familiare in virtù di un progetto comune della coppia.

Senza questa prova, l’assegno divorzile non può essere riconosciuto solo perché uno degli ex coniugi ha oggi una condizione economica migliore dell’altro.

La Cassazione non rivaluta i fatti

Nel caso esaminato, la Corte ha anche ricordato che non è possibile utilizzare il ricorso per Cassazione per ottenere una nuova valutazione delle prove già esaminate nei precedenti gradi di giudizio.

Le doglianze relative al contributo prestato durante la convivenza e il matrimonio, alla mancanza di una specifica capacità lavorativa e alle difficoltà di reinserimento nel mercato del lavoro, se mirano a ottenere una diversa lettura del materiale istruttorio, sono inammissibili in sede di legittimità.

Perché questa ordinanza è importante

L’ordinanza n. 16638/2026 conferma che l’assegno divorzile non ha natura automatica né può essere riconosciuto come mera conseguenza della differenza reddituale tra gli ex coniugi.

Chi chiede l’assegno deve allegare e provare:

  • l’inadeguatezza dei propri mezzi;
  • l’impossibilità oggettiva di procurarseli;
  • oppure, in chiave compensativa, il sacrificio concreto delle proprie aspettative professionali e reddituali;
  • il collegamento tra tali sacrifici e le scelte familiari condivise durante il matrimonio.

Conclusioni

La Cassazione, con l’ordinanza n. 16638 del 27 maggio 2026, ribadisce un principio di equilibrio: l’assegno divorzile non serve a mantenere indefinitamente il tenore di vita matrimoniale, né a compensare automaticamente ogni disparità economica.

Serve, invece, a tutelare il coniuge che versi in una reale condizione di bisogno o che abbia subito un concreto sacrificio professionale ed economico nell’interesse della famiglia.

Per questo motivo, nei giudizi di divorzio, è essenziale ricostruire con precisione la storia familiare, le scelte compiute dai coniugi, il contributo dato da ciascuno e le conseguenze economiche effettivamente subite.

Read More

Assegno di mantenimento: gli aiuti dei familiari non sono reddito

Cassazione civile, Sez. I, ordinanza 27 maggio 2026, n. 16637

Con l’ordinanza n. 16637 del 27 maggio 2026, la Corte di Cassazione è intervenuta su un tema molto frequente nei giudizi di separazione: gli aiuti economici ricevuti dai genitori o da altri familiari possono essere considerati reddito ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento?

La risposta della Suprema Corte è chiara: no, le elargizioni liberali dei familiari non costituiscono reddito, anche quando siano regolari e continuative nel tempo.

Il caso esaminato dalla Cassazione

La vicenda nasce nell’ambito di un giudizio di separazione personale. Nel valutare la capacità economica del coniuge obbligato al mantenimento, la Corte d’Appello aveva dato rilievo agli aiuti economici che lo stesso riceveva dalla madre, ritenendoli significativi ai fini della determinazione dell’assegno.

La Cassazione ha censurato tale impostazione, chiarendo che gli apporti economici provenienti da familiari o terzi, quando hanno natura di liberalità, non possono essere automaticamente equiparati a redditi stabili e disponibili.

Perché le elargizioni familiari non sono reddito

Il punto centrale dell’ordinanza è la natura liberale e revocabile dell’aiuto familiare.

Un genitore può certamente aiutare economicamente un figlio separato, anche con versamenti periodici. Tuttavia, tale sostegno non nasce da un obbligo giuridico di mantenimento assimilabile a quello tra coniugi, né rappresenta una fonte reddituale certa, stabile e destinata necessariamente a protrarsi nel futuro.

Proprio perché si tratta di somme erogate per libera scelta del familiare, e quindi sempre revocabili, esse non possono essere considerate “reddito” ai sensi dell’art. 156 c.c. nella valutazione della capacità contributiva del coniuge obbligato.

Il principio vale per entrambi i coniugi

La decisione è importante perché la Cassazione estende il principio sia al coniuge che chiede l’assegno, sia al coniuge che dovrebbe versarlo.

Gli aiuti ricevuti dai familiari non costituiscono reddito del coniuge richiedente, quando si valuta se abbia mezzi adeguati, e non costituiscono reddito del coniuge obbligato, quando si valuta la sua capacità di pagare l’assegno.

In altre parole, non si può dire che un coniuge “ha reddito” solo perché i genitori lo aiutano economicamente.

Diverso il caso degli incrementi patrimoniali stabili

La Cassazione distingue però le liberalità familiari periodiche dagli incrementi patrimoniali definitivi.

Un conto sono gli aiuti mensili o ricorrenti dei genitori, che restano volontari e revocabili; altro conto sono situazioni che accrescono stabilmente il patrimonio, come ad esempio un’eredità o un’attribuzione patrimoniale definitiva. In questi casi, il giudice può tenerne conto nella valutazione complessiva delle condizioni economiche delle parti.

Le conseguenze pratiche nei giudizi di separazione

Questa ordinanza ha ricadute concrete importanti.

Nei giudizi di separazione, la quantificazione dell’assegno di mantenimento deve basarsi su elementi effettivi e stabili: redditi da lavoro, patrimonio, disponibilità reali, capacità lavorativa, tenore di vita matrimoniale e complessive condizioni economiche delle parti.

Non è invece corretto fondare l’assegno su somme che un familiare decide liberamente di versare, perché tali somme possono cessare in qualsiasi momento.

Perché questa decisione è rilevante

L’ordinanza n. 16637/2026 tutela un principio di equilibrio: l’assegno di mantenimento deve essere determinato sulla base della reale capacità economica dei coniugi, non sulla base dell’aiuto volontario di terzi.

Diversamente, si finirebbe per trasformare indirettamente i genitori o i familiari del coniuge obbligato in soggetti chiamati a sostenere il mantenimento dell’altro coniuge, pur in assenza di un obbligo giuridico in tal senso.

Conclusioni

Con l’ordinanza n. 16637 del 27 maggio 2026, la Cassazione chiarisce che gli aiuti economici dei familiari, anche se abituali, non possono essere automaticamente considerati reddito ai fini dell’assegno di mantenimento.

Il giudice deve valutare la capacità economica reale, stabile e futura dei coniugi, distinguendo tra redditi effettivi e liberalità familiari liberamente revocabili.

Nei procedimenti di separazione, quindi, è fondamentale ricostruire con precisione non solo le entrate formali delle parti, ma anche la natura giuridica delle somme eventualmente ricevute da terzi.

Read More

Adozione di maggiorenne: possibile la deroga al divario minimo di 18 anni

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 5/2024, ha aperto alla possibilità di derogare al limite dei 18 anni di differenza tra adottante e adottando nell’adozione di persona maggiorenne, quando lo scostamento sia esiguo e vi siano motivi meritevoli.

Il principio generale: 18 anni di differenza tra adottante e adottando

L’adozione di persona maggiorenne è disciplinata dagli articoli 291 e seguenti del Codice civile. In via generale, l’art. 291 c.c. richiede che l’adottante abbia compiuto 35 anni e superi di almeno 18 anni l’età della persona che intende adottare. La stessa norma consente, in presenza di eccezionali circostanze, di autorizzare l’adozione anche se l’adottante ha almeno 30 anni, ferma restando — secondo il testo originario — la differenza minima di età di 18 anni.

Proprio su quest’ultimo requisito è intervenuta la Corte costituzionale.

La sentenza della Corte costituzionale n. 5/2024

Con la sentenza n. 5 del 2024, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 291, primo comma, c.c. nella parte in cui non consentiva al giudice, nell’adozione del maggiorenne, di ridurre il divario minimo di 18 anni tra adottante e adottando nei casi di esigua differenza e in presenza di motivi meritevoli.

La questione nasceva da un caso sottoposto al Tribunale di Firenze: una donna chiedeva di adottare il figlio maggiorenne del marito, con il quale aveva convissuto fin dall’infanzia e che aveva cresciuto come un figlio. La differenza di età era pari a 17 anni e 3 mesi, quindi inferiore di soli 9 mesi rispetto al requisito previsto dalla legge.

Il limite dei 18 anni non viene eliminato, ma diventa derogabile

La decisione non cancella la regola generale: normalmente, tra adottante e adottando deve continuare a sussistere una differenza di età di almeno 18 anni.

Tuttavia, il giudice può oggi valutare il caso concreto e autorizzare l’adozione anche quando tale requisito non sia pienamente rispettato, purché ricorrano due condizioni:

  1. lo scostamento rispetto ai 18 anni sia esiguo;
  2. vi siano motivi meritevoli, come l’esistenza di un rapporto familiare, affettivo e solidaristico consolidato nel tempo.

La Corte ha infatti riconosciuto che l’adozione di maggiorenne non ha più soltanto una funzione tradizionale legata alla trasmissione del cognome e del patrimonio, ma può servire anche a dare riconoscimento giuridico a legami familiari di fatto, soprattutto nelle famiglie ricomposte.

Perché questa decisione è importante

La sentenza è particolarmente rilevante perché valorizza la realtà concreta dei rapporti familiari.

In molte situazioni, infatti, il rapporto tra adottante e adottando si è formato nel tempo come un vero rapporto genitoriale, pur in assenza di un legame biologico. È il caso, ad esempio, del figlio del coniuge cresciuto fin da piccolo dal nuovo partner del genitore.

In queste ipotesi, un automatismo rigido avrebbe potuto impedire il riconoscimento giuridico di un legame familiare reale, solo per una minima differenza anagrafica rispetto al requisito dei 18 anni.

Adozione di maggiorenne: quali elementi valuta il giudice

La possibilità di deroga non comporta un’automatica ammissione dell’adozione. Il Tribunale dovrà comunque verificare la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge.

In particolare, rilevano il consenso dell’adottante e dell’adottando, l’assenso dei soggetti indicati dalla normativa e la valutazione della convenienza dell’adozione per l’adottando. La giurisprudenza ha ribadito che, nell’adozione di maggiorenne, sono centrali il consenso delle parti e il controllo del Tribunale sui requisiti che legittimano l’adozione.

Conclusioni

La sentenza n. 5/2024 della Corte costituzionale rappresenta un passaggio importante nell’evoluzione dell’adozione di persona maggiorenne.

Il divario minimo di 18 anni resta la regola, ma non costituisce più un ostacolo assoluto quando la differenza mancante sia minima e vi siano ragioni concrete e meritevoli per riconoscere giuridicamente un rapporto familiare già esistente nella realtà.

Chi intende procedere con l’adozione di una persona maggiorenne, soprattutto in presenza di una differenza di età inferiore ai 18 anni, dovrà quindi valutare attentamente la documentazione, la storia familiare e gli elementi utili a dimostrare la solidità del legame affettivo.

Per una valutazione del caso concreto è opportuno rivolgersi a un avvocato esperto in diritto di famiglia, così da verificare i requisiti richiesti e predisporre correttamente il ricorso al Tribunale.

Read More

Procreazione assistita e fine della relazione: quando il ‘no’ del genitore biologico non basta a bloccare l’adozione del genitore intenzionale

Cassazione Civile Sez. I, Ordinanza n. 16 del 17 giugno 2025

La recente ordinanza della Prima Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione affronta una questione sempre più frequente nei tribunali italiani: l’adozione di bambini nati da procreazione assistita quando la relazione tra i genitori cessa.

Il caso

La vicenda riguarda una coppia che aveva avuto un figlio attraverso la procreazione medicalmente assistita. Dopo che la relazione si è conclusa, uno dei due genitori (quello “d’intenzione”) ha chiesto di poter adottare il bambino secondo l’articolo 44 della legge 184 del 1983, ma l’altro genitore (quello biologico) si è opposto. Il tribunale di primo grado aveva respinto la richiesta, ma la Corte d’Appello di Roma aveva dato ragione al genitore richiedente.

La Cassazione ha ora confermato questa decisione.

La Corte ha chiarito alcuni punti fondamentali che valgono per tutti i casi simili. Prima di tutto, quando un genitore biologico dice “no” all’adozione, questo rifiuto non è automaticamente definitivo. Il giudice deve sempre verificare se questo “no” sia davvero nell’interesse del bambino oppure no perchè quello che conta davvero è la qualità del rapporto che si è creato tra il bambino e il genitore che vuole adottarlo.

La Corte ha spiegato che il genitore biologico può opporsi all’adozione solo in due casi specifici: quando l’altro genitore non ha mai avuto un rapporto vero con il bambino, oppure quando ha partecipato al progetto di avere un figlio ma poi ha abbandonato sia il partner che il bambino. Nel caso esaminato, invece, era chiaro che il genitore richiedente aveva sempre avuto cura del bambino e aveva partecipato attivamente alla sua crescita. Il fatto che la coppia si fosse poi lasciata e che ci fossero conflitti tra i genitori non poteva essere usato contro di lui.

La decisione conferma un principio ormai consolidato: l’adozione in casi particolari serve proprio a proteggere i legami affettivi che si sono già creati, anche quando la famiglia attraversa momenti difficili. La Corte ha anche precisato che quando un genitore impedisce all’altro di vedere il bambino, questo comportamento non può poi essere usato per dire che non c’è più un legame.

Questa sentenza è importante perché chiarisce che i bambini nati da procreazione assistita hanno diritto a mantenere i legami con entrambi i genitori che hanno voluto la loro nascita, anche se questi poi si lasciano. La fine della relazione tra i genitori non può diventare un motivo per privare il bambino di uno dei suoi riferimenti affettivi più importanti. La Corte ha dimostrato di saper guardare oltre le forme giuridiche per proteggere quello che davvero conta: il benessere del bambino e la continuità dei suoi legami affettivi più importanti.

 

cass-civ-sez-i-ordinanza-17-giugno-2025-n-16242

Read More

È INCOSTITUZIONALE IL DIVIETO PER LA MADRE INTENZIONALE DI RICONOSCERE COME PROPRIO IL FIGLIO NATO IN ITALIA DA PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA (PMA) LEGITTIMAMENTE PRATICATA ALL’ESTERO

CC_CS_20250522103857

Read More

IL FIGLIO MAGGIORENNE HA L’ONERE DELLA PROVA PER CONSERVARE IL MANTENIMENTO

Read More

La rinuncia all’assegno di mantenimento in sede di separazione non preclude il diritto all’assegno sociale

Cassazione civile sez. lav., 01/12/2023, n.33513
La rinuncia all’assegno di mantenimento in sede di separazione non preclude il diritto all’assegno sociale

Il diritto alla corresponsione dell’assegno sociale ex art. 3, comma 6, l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall’assenza di redditi o dall’insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge.

Restano irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall’assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all’assenza di uno stato di bisogno.

Pertanto non essendo rilevante che lo stato di bisogno sia incolpevole, la condizione legittimante per l’accesso alla prestazione previdenziale, rileva nella sua mera oggettività.

Il caso

Il coniuge obbligato aveva proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Campobasso che, in riforma della sentenza del Tribunale di Campobasso, aveva respinto la domanda del ricorrente volta al riconoscimento giudiziale dell’assegno sociale, ritenendo insussistente lo stato di bisogno per avere l’interessato rinunciato ad un assegno di mantenimento adeguato in sede di separazione consensuale con la moglie, così volontariamente realizzando le condizioni per trasferire sull’ente pensionistico, e dunque sulla collettività, l’obbligo di mantenimento gravante su altri soggetti.

Read More

Il bambino nato da maternità surrogata ha gli stessi diritti di quello nato in condizioni diverse?

Bambino nato da maternità surrogata – Secondo le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, anche il bambino nato da maternità surrogata ha un diritto fondamentale al riconoscimento. Il riconoscimento è anche giuridico, del legame sorto in forza del rapporto affettivo instaurato e vissuto con colui che ha condiviso il disegno genitoriale. Ha gli stessi diritti degli altri bambini nati in condizioni diverse. Questi gli sono garantiti attraverso l’adozione in casi particolari, ai sensi dell’art. 44, primo comma, lettera d), della legge n. 184 del 1983.

Cass. civ., sez. Unite, sent., 30 dicembre 2022, n. 38162.

Il caso

Il caso è quello di due uomini, di cittadinanza italiana e uniti in matrimonio in Canada, i quali riuscirono, tramite fecondazione in vitro, a coronare il sogno di diventare genitori. Uno dei due uomini forniva i propri gameti, che uniti nella fecondazione in vitro con l’ovocita di una donatrice venivano poi trasferiti, in fase embrionale, nell’utero di una diversa donna. Quest’ultima, non anonima, portava a termine la gravidanza e partoriva il bambino.

Il bambino, nato nel 2015, veniva iscritto nell’atto di nascita come figlio del solo padre biologico. La Corte Suprema della British Columbia, in accoglimento del ricorso della coppia attribuiva lo stato giuridico di figlio di entrambi. Conseguentemente, la coppia richiedeva la rettifica dell’atto di nascita del bambino anche in Italia al fine di ottenere quanto già disposto dall’ordinamento canadese. L’ufficiale di stato civile italiano si opponeva stante la preesistenza di un atto di nascita già trascritto e l’assenza di dati normativi certi e di precedenti favorevoli da parte della Suprema Corte di Cassazione. Adita la Corte d’appello di Venezia, la coppia otteneva il riconoscimento della sentenza canadese in Italia.

Il ricorso e altre precisazioni

Proponeva ricorso per cassazione, avverso tale decisione della Corte Veneziana, il Ministero dell’Interno ed il Sindaco di Verona. La Prima Sezione civile, preso atto che nel frattempo era stata depositata la sentenza delle Sezioni Unite civili 8 maggio 2019, n. 12193, secondo cui non può essere riconosciuto nel nostro ordinamento un provvedimento straniero che riconosca il rapporto di genitorialità tra un bambino nato in seguito a maternità surrogata e il genitore d’intenzione, dubitando della compatibilità di tale principio di diritto, costituente diritto vivente, con una pluralità di parametri costituzionali, sollevava incidente di costituzionalità, questione dichiarata però inammissibile dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 33/2021. Le Sezioni Unite investite della questione, con la sentenza 30 dicembre 2022, n. 38162, hanno cassato l’ordinanza impugnata e, decidendo nel merito, hanno rigettato  la domanda di riconoscimento del provvedimento straniero.

L’ordinamento italiano, ha precisato la corte, non consente il ricorso ad operazioni di maternità surrogata. L’accordo con il quale una donna si impegna ad attuare e a portare a termine una gravidanza per conto di terzi, rinunciando preventivamente a “reclamare diritti” sul bambino che nascerà, è pratica  vietata in assoluto, sotto minaccia di sanzione penale, dalla L. n. 40 del 2004, art. 12, comma 6.

La Corte ha affermato con questa decisione il principio secondo cui “poiché la pratica della maternità surrogata, quali che siano le modalità della condotta e gli scopi perseguiti, offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane”, non è automaticamente trascrivibile il provvedimento giudiziario straniero, e a fortiori l’originario atto di nascita, che indichi quale genitore del bambino il genitore d’intenzione, che insieme al padre biologico ne ha voluto la nascita ricorrendo alla surrogazione nel Paese estero.

Precisa la Corte che comunque anche il bambino nato da maternità surrogata ha un diritto fondamentale al riconoscimento, anche giuridico, del legame sorto in forza del rapporto affettivo instaurato e vissuto con colui che ha condiviso il disegno genitoriale, ed ha gli stessi diritti degli altri bambini nati in condizioni diverse che gli sono garantiti attraverso l’adozione in casi particolari, ai sensi dell’art. 44, primo comma, lettera d), della legge n. 184 del 1983.

Read More

Adozione di maggiorenne: quale cognome porterà l’adottando?

Cognome dopo adozione figlio maggiorenne – Può essere autorizzata la posposizione del cognome dell’adottante a quello dell’adottanda, in deroga all’art. 299 c.c. in considerazione di una lettura costituzionalmente orientata dell’istituto dell’adozione di maggiorenne, volta a un nuovo impianto giuridico di riconoscimento del valore dell’identità della persona.

Tribunale di Roma Sentenza 141/2022

L’adottante può chiedere, in deroga all’art. 299 c.c., che il proprio cognome sia posposto a quello dell’adottando in quanto quest’ultimo si è sempre identificato con il cognome che porta sin dalla nascita.

Lo scopo originario dell’adozione del maggiorenne era la trasmissione del proprio patrimonio e del proprio cognome. Nel tempo l’evoluzione dei rapporti familiari ha modificato la finalità della normativa prevista per l’adozione dei maggiorenni dagli articoli 291 ss del codice civile, ora ritenuta certamente applicabile anche se l’interesse dell’adottante ha solo indirettamente finalità patrimoniali, essendo – effettivamente – l’interesse al riconoscimento di un rapporto umano di tipo familiare un fine lecito e tutelabile, ai sensi dell’art. 2, 31 e 32 della Costituzione.

In tale prospettiva, aggiornata e orientata alle mutate esigenze delle persone, l’istituto dell’adozione del maggiorenne perde il presupposto di natura patrimoniale che connota l’impianto normativo di riferimento, diventando l’aspetto patrimoniale una mera conseguenza rispetto agli obblighi di solidarietà che incombono al genitore adottivo anche del maggiorenne.

L’interpretazione del 1983

Nell’83, quando fu modificato l’art. 299 c.c., rispetto alla formulazione precedente venne previsto l’inserimento del cognome dell’adottante prima di quello dell’adottato. Lo scopo, all’epoca, era meramente pubblicitario: l’anteposizione del cognome dell’adottante a quello dell’adottato avrebbe reso pubblico e certo il nuovo stato dell’adottato, e questo esclusivamente a fini patrimoniali e successori. Le motivazioni che giustificavano un’interpretazione rigida di tale norma hanno perso forza. Il primo cognome non è più indicativo della stirpe familiare.

La stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 286/2016, è intervenuta sul terzo comma dall’art. 299 c.c. stabilendo che è possibile, in caso di adozione di maggiorenni da parte di due soggetti, utilizzare il cognome di entrambi, secondo l’ordine da loro richiesto.

Un’interpretazione dell’art. 299 c.c. che voglia essere conforme alle norme costituzionali poste a presidio di diritti inviolabili della persona deve quindi adeguarsi a tali principi e soprattutto alla modifica della funzione dell’istituto dell’adozione del maggiorenne. Da tutela della stirpe e del patrimonio dell’adottante al riconoscimento giuridico di un rapporto umano di tipo familiare tutelabile ai sensi dell’art. 31 e 32 Cost. nonché di una relazione sociale, affettiva ed identitaria, di una storia personale, di adottante e adottando.

Una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 299 c.c. ne consente, quindi, una deroga, tenuto conto sia della nuova funzione che assolve l’istituto dell’adozione del maggiorenne sia del nuovo impianto giuridico di riconoscimento del valore dell’identità della persona, dove l’attribuzione del cognome paterno dopo il nome ha perso completamente di significato, prevalendo altri interessi di rango costituzionale.

Read More

Quando può essere revocata l’assegnazione della casa familiare?

Revoca dell’assegnazione della casa familiare – Presupposto inderogabile per l’assegnazione della casa coniugale è la convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti. La convivenza deve essere stabile sia pure con eventuali sporadici allontanamenti per brevi periodi del figlio maggiorenne. Ritorni sporadici di quest’ultimo, anche se regolari, sono riconducibili ad un rapporto di ospitalità. Ai fini dell’assegnazione al coniuge già collocatario è essenziale che il figlio sia effettivamente presente nella casa per un periodo prevalente in relazione ad una determinata unità di tempo.

Ma quando si può parlare di convivenza affinché ciò sia rilevante ai fini dell’assegnazione della casa familiare? Secondo la Suprema Corte, deve trattarsi di stabile dimora del figlio maggiorenne, sia pure con eventuali sporadici allontanamenti per brevi periodi. Non può essere considerata convivenza se il figlio maggiorenne raramente anche se regolarmente torna a casa.

Precisa ancora la Corte che deve sussistere un collegamento stabile con l’abitazione del genitore, caratterizzato da coabitazione che, ancorché non quotidiana, sia compatibile con l’assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purché vi faccia ritorno appena possibile e l’effettiva presenza sia temporalmente prevalente in relazione ad una determinata unità di tempo.

Il caso è quello di un ragazzo, nato nel 1997, che svolgeva un percorso di formazione professionale all’estero per pilota di linea, specialistico ed impegnativo, che lasciava presumere da un lato un trasferimento definitivo nel paese ospitante e dall’altro rientri a casa non definibili, né programmabili, né frequenti.

Nel primo e nel secondo grado di giudizio l’assegnazione della ex casa coniugale alla madre era stata revocata.

Tale decisione viene confermata dalla Suprema Corte di Cassazione che con l’ordinanza 27374 del 19.09.2022 ha rigettato il ricorso proposto dalla signora Mevia.

Per leggere il testo integrale dell’ordinanza clicca qui:

Cassazione civile, Sez. VI ordinanza-27374 del 19.09.2022

Read More