Assegno divorzile: la disparità economica tra ex coniugi non basta
Cassazione civile, Sez. I, ordinanza 27 maggio 2026, n. 16638
Con l’ordinanza n. 16638 del 27 maggio 2026, la Corte di Cassazione torna su un tema centrale nel diritto di famiglia: quando spetta l’assegno divorzile?
La Suprema Corte ribadisce un principio ormai consolidato: la sola disparità economica tra gli ex coniugi non è sufficiente a fondare il diritto all’assegno. Occorre, invece, verificare se tale disparità sia conseguenza di scelte condivise durante la vita matrimoniale, che abbiano comportato per il coniuge richiedente un effettivo sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali.
La funzione dell’assegno divorzile
L’assegno divorzile può assolvere diverse funzioni: assistenziale, perequativa e compensativa.
La funzione assistenziale opera quando l’ex coniuge richiedente non dispone di mezzi adeguati e non è in grado di procurarseli per ragioni oggettive. Non basta quindi dimostrare che l’altro coniuge abbia redditi maggiori: è necessario provare una reale insufficienza dei mezzi e l’impossibilità concreta di raggiungere un’autonomia economica dignitosa.
La funzione perequativo-compensativa, invece, guarda al contributo dato dal coniuge alla vita familiare e alla formazione del patrimonio comune o personale dell’altro coniuge. Tuttavia, anche sotto questo profilo, non è sufficiente affermare di essersi dedicati alla casa o ai figli: bisogna dimostrare che tale scelta abbia determinato rinunce professionali, perdita di occasioni lavorative o sacrifici economici effettivi.
Non basta essersi occupati della famiglia
Uno dei passaggi più importanti dell’ordinanza è proprio questo: il fatto che un coniuge si sia dedicato prevalentemente alla cura della casa e dei figli non comporta automaticamente il diritto all’assegno divorzile.
Secondo la Cassazione, il giudice deve svolgere un’indagine concreta sulle ragioni e sulle conseguenze di quella scelta. In altre parole, occorre verificare se la dedizione alla famiglia abbia inciso realmente sulla carriera, sulla capacità reddituale e sulle prospettive professionali del coniuge economicamente più debole.
L’onere della prova
La decisione valorizza anche un altro aspetto fondamentale: l’onere della prova.
È il coniuge che richiede l’assegno a dover provare non solo la disparità economica, ma anche il collegamento tra quella disparità e i sacrifici compiuti durante il matrimonio. Deve quindi dimostrare, ad esempio, di aver rinunciato a un lavoro, di aver interrotto un percorso professionale, di aver limitato le proprie possibilità di carriera o di essersi fatto carico in modo prevalente della gestione familiare in virtù di un progetto comune della coppia.
Senza questa prova, l’assegno divorzile non può essere riconosciuto solo perché uno degli ex coniugi ha oggi una condizione economica migliore dell’altro.
La Cassazione non rivaluta i fatti
Nel caso esaminato, la Corte ha anche ricordato che non è possibile utilizzare il ricorso per Cassazione per ottenere una nuova valutazione delle prove già esaminate nei precedenti gradi di giudizio.
Le doglianze relative al contributo prestato durante la convivenza e il matrimonio, alla mancanza di una specifica capacità lavorativa e alle difficoltà di reinserimento nel mercato del lavoro, se mirano a ottenere una diversa lettura del materiale istruttorio, sono inammissibili in sede di legittimità.
Perché questa ordinanza è importante
L’ordinanza n. 16638/2026 conferma che l’assegno divorzile non ha natura automatica né può essere riconosciuto come mera conseguenza della differenza reddituale tra gli ex coniugi.
Chi chiede l’assegno deve allegare e provare:
- l’inadeguatezza dei propri mezzi;
- l’impossibilità oggettiva di procurarseli;
- oppure, in chiave compensativa, il sacrificio concreto delle proprie aspettative professionali e reddituali;
- il collegamento tra tali sacrifici e le scelte familiari condivise durante il matrimonio.
Conclusioni
La Cassazione, con l’ordinanza n. 16638 del 27 maggio 2026, ribadisce un principio di equilibrio: l’assegno divorzile non serve a mantenere indefinitamente il tenore di vita matrimoniale, né a compensare automaticamente ogni disparità economica.
Serve, invece, a tutelare il coniuge che versi in una reale condizione di bisogno o che abbia subito un concreto sacrificio professionale ed economico nell’interesse della famiglia.
Per questo motivo, nei giudizi di divorzio, è essenziale ricostruire con precisione la storia familiare, le scelte compiute dai coniugi, il contributo dato da ciascuno e le conseguenze economiche effettivamente subite.