La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 della legge n. 40/2004 nella parte in cui non prevede che il nato in Italia da PMA, praticata legalmente all’estero, possa avere lo stato di figlio anche della madre intenzionale che ha prestato il consenso al trattamento insieme alla madre biologica.
La decisione segna un importante cambiamento rispetto alla precedente giurisprudenza che escludeva tale possibilità.
La Corte ha fondato la sua decisione su due elementi fondamentali:
1. La responsabilità genitoriale che deriva dall’impegno comune assunto dalla coppia nel momento in cui decide di ricorrere alla PMA, impegno dal quale nessuno dei due genitori può sottrarsi;
2. La centralità dell’interesse del minore a veder riconosciuti i propri diritti nei confronti di entrambi i genitori, sia la madre biologica che la madre intenzionale.
La Corte ha ritenuto che l’attuale impedimento violi:
– L’art. 30 della Costituzione, in quanto lede i diritti del minore a vedersi riconosciuti fin dalla nascita i diritti connessi alla responsabilità genitoriale nei confronti di entrambi i genitori;
– L’art. 2 della Costituzione, per la lesione dell’identità personale del nato e del suo diritto a un stato giuridico certo e stabile dalla nascita;
– L’art. 3 della Costituzione, per l’irragionevolezza della disciplina che non trova giustificazione in assenza di un contro interesse di rango costituzionale.
La sentenza precisa che la questione non riguarda le condizioni che legittimano l’accesso alla PMA in Italia, ma si concentra sul diritto del minore al riconoscimento del rapporto di filiazione con entrambe le figure genitoriali che hanno condiviso il progetto procreativo, garantendo così il suo diritto all’identità personale e a mantenere rapporti equilibrati e continuativi con entrambi i genitori.
Comunicato del 22 maggio 2025 dell’Ufficio Comunicazione e Stampa della Corte Costituzionale