Cass. civ., sez. I, ord., 8 agosto 2022, n. 24403
“Il diritto del coniuge divorziato, che sia anche titolare dell’assegno di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, ad ottenere la quota del trattamento di fine rapporto dell’ex coniuge sorge nel momento in cui quest’ultimo matura il diritto a percepire detto trattamento e, dunque, al tempo della cessazione del rapporto di lavoro, anche se il relativo credito è esigibile solo quando – e nei limiti in cui – l’importo è effettivamente erogato; una volta cessato il rapporto di lavoro, non ha, dunque, alcuna incidenza sulla debenza della menzionata quota la presentazione, nel corso del giudizio instaurato per la relativa liquidazione, della richiesta di revoca dell’assegno divorzile, il cui eventuale accoglimento, anche se disposto dalla data della domanda, è successivo alla insorgenza del diritto previsto dalla L. n. 898 del 1970, 12 bis”.
La Corte, con orientamento oramai consolidato, ritiene che condizione per l’ottenimento della quota del trattamento di fine rapporto dell’ex coniuge è che il richiedente sia titolare di un assegno divorzile – o abbia presentato domanda di divorzio (seguita dalla relativa pronuncia e dall’attribuzione dell’assegno divorzile) – al momento in cui l’ex coniuge maturi il diritto alla corresponsione di tale trattamento.
La ratio della norma è, infatti, quella di correlare il diritto alla quota del trattamento di fine rapporto alla percezione dell’assegno divorzile (tra le tante.
Tale trattamento è percepito quando il vincolo matrimoniale è ormai sciolto, ma deriva dall’accantonamento di somme operato nel corso del rapporto di lavoro e, per il tempo in cui il menzionato rapporto si è svolto durante la convivenza matrimoniale, l’ex coniuge del lavoratore, che abbia ottenuto il riconoscimento del diritto all’assegno divorzile, è ex lege chiamato a godere pro quota di detto trattamento.
Alla base della disposizione normativa si rinvengono profili assistenziali, evidenziati dal fatto che la disposizione presuppone la spettanza dell’assegno divorzile, ma anche compensativi, legati all’importanza data allo svolgimento del rapporto di lavoro durante la vita matrimoniale.
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