L’obbligo di provvedere al mantenimento dei figli non cessa con il raggiungimento della maggiore età, ma prosegue fino a che i figli non diventano economicamente autosufficienti.
Secondo la giurisprudenza, l’autosufficienza economica viene raggiunta quando il figlio dispone di redditi propri che gli consentono di condurre una vita autonoma, tenendo conto della formazioni professionale, degli studi effettuati, dell’impegno nella ricerca di un posto di lavoro e delle condizioni economiche della famiglia di provenienza.
L’applicazione del criterio è rimessa, caso per caso, alla valutazione del giudice.
La Corte di Cassazione con lla recentissima ordinanza 30 marzo 2021 – 2 luglio 2021 n. 18785 ha ritenuto che si deve escludere che l’assegno di mantenimento persegua una funzione assistenziale incondizionata dei figli maggiorenni disoccupati, di contenuto e durata illimitata, dovendo il relativo obbligo di corresponsione venire meno nel caso in cui il mancato raggiungimento dell’indipendenza economica si possa ricondurre alla mancanza di un impegno effettivo verso un progetto formativo rivolto all’acquisizione di competenze professionali o dipenda esclusivamente da fattori oggettivi contingenti o strutturali legati all’andamento dell’occupazione e del mercato del lavoro.
Il caso è quello di un uomo che chiesta la modifica delle condizioni patrimoniali tra gli ex coniugi otteneva la revoca dell’assegno a favore della ex moglie, la quale aveva instaurato una nuova convivenza more uxorio. Veniva, altresì, revocato l’obbligo di mantenimento a favore della figlia in quanto raggiunta quest’ultima aveva raggiunto l’età di ventisei anni ed aveva dimostrata poca propensione allo studio e scarso impegno nel proseguire l’attività commerciale del padre.
La Suprema Corte ha fondato la sua decisione sull’inerzia della ragazza nel cercare un’occupazione e sull’assenza di un progetto formativo richiamando la recente giurisprudenza (Cass. 5088/2018; Cass. 12952/2016; Cass. 17183/2020) secondo la quale l’obbligo di mantenimento a beneficio dei figli, anche maggiorenni, sussiste solo nel caso in cui non abbiano ancora raggiunto l’autosufficienza reddituale, senza loro colpa. Infatti, se è vero che sussiste l’obbligo di mantenere i figli sino a che non abbiano raggiunto una propria indipendenza economica, è parimenti vero che vi sono dei limiti, perché non è corretto che il genitore debba mantenere un figlio nullafacente.