Si alla trascrizione in Italia dell’atto di nascita di un bambino adottato da una coppia di due uomini

E’ possibile trascrivere in Italia l’atto di nascita di un bambino adottato negli Stati Uniti da due uomini

Con una sentenza depositata oggi, 31 marzo 2021, le sezioni unite civili della Cassazione hanno affermato che “non contrasta con i principi di ordine pubblico internazionale il riconoscimento degli effetti di un provvedimento giurisdizionale straniero di adozione di minore da parte di coppia omoaffettiva maschile che attribuisca lo status genitoriale secondo il modello dell’adozione piena o legittimante, non costituendo elemento ostativo il fatto che il nucleo originario del figlio minore adottivo sia omogenitoriale ove sia esclusa la preesistenza di un accordo di surrogazione di maternità a fondamento della filiazione”.

Richiamando il principio del “preminente interesse del minore”, la Suprema Corte ha aperto la strada alla richiesta di due uomini – uno cittadino italiano naturalizzato statunitense e l’altro cittadino Usa, oggi sposati – i quali hanno avviato le pratiche per la trascrizione in Italia dell’atto di nascita del bambino (anche lui cittadino statunitense) loro figlio adottivo, come riconosciuto dal provvedimento emesso dalla Surrogate’s Court dello Stato di New York, in cui si era dato atto sia del consenso preventivo dei genitori biologici, sia dell’indagine effettuata sugli adottanti da parte di un’agenzia pubblica equiparabile ai servizi sociali.

I due uomini, però si erano visti rifiutare la trascrizione dell’atto dall’ufficiale di stato civile del Comune di Samarate, in Italia, secondo il quale il regime applicabile era quello dell’adozione internazionale.

Di diverso avviso, la Corte d’appello di Milano, che, con un’ordinanza, aveva affermato che, invece, fosse possibile riconoscere l’adozione piena legittimata dal provvedimento dei giudici statunitensi.

La Cassazione, con la sentenza depositata oggi, ha rigettato il ricorso presentato dall’Avvocatura dello Stato, per conto del sindaco di Samarate quale ufficiale di governo, contro la decisione dei giudici milanesi.

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Mantenimento del coniuge, anche se laureata non può rifiutare determinate offerte di lavoro

Mantenimento del coniuge, anche se laureata non può rifiutare determinate offerte di lavoro

Cass. civ., sez. VI, ord. 4 marzo, 2021, n. 5932

 

In un procedimento di separazione, i giudici di merito, in primo grado e in appello, ritengono il marito responsabile della crisi coniugale e pongono a suo carico un assegno mensile di 1.000 euro in favore della moglie che, viene rilevato, «ha redditi assai modesti». I Giudici d’Appello precisano che «il profilo individuale non va mortificato con possibili occupazioni inadeguate, non potendosi pretendere che una donna quarantottenne, laureata, che aveva goduto di un livello di vita invidiabile, poi sia condannata al banco di mescita o al badantato».

 

Quest’ultima osservazione viene fortemente censurata dai Giudici della Cassazione, che non mettono in discussione, invece, le colpe dell’uomo per la separazione. Si afferma infatti che, «in tema di separazione personale dei coniugi, la loro attitudine al lavoro proficuo, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento che è indispensabile valutare ai fini delle statuizioni afferenti l’assegno di mantenimento, dovendo il giudice accertare l’effettiva possibilità di svolgimento di un’attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale». In questa ottica, può rilevare, ad esempio, anche «la possibilità di acquisire professionalità diverse ed ulteriori rispetto a quelle possedute in precedenza, o la circostanza che il coniuge abbia ricevuto, successivamente alla separazione, effettive offerte di lavoro, ovvero che comunque avrebbe potuto concretamente procurarsi una specifica occupazione».

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Consentita l’adozione di maggiorenne anche se l’adottante abbia già figli da precedente matrimonio

La circostanza che l’adottante abbia un figlio legittimo da precedente matrimonio, non osta all’adozione, alla luce della nota evoluzione legislativa e costituzionale inerente il termine “discendenti”, laddove la sentenza C. Cost. 557/1988 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 291 cod. civ., nella parte in cui non consente l’adozione a persone che abbiano “discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti”.

Cosi ha deciso il Tribunale Firenze sez. I, 03/08/2020, n.7

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Riduzione dell’assegno di divorzio

Indicare la generica potenzialità lavorativa dell’ex moglie non basta per disporre la riduzione dell’assegno di divorzio

Il riconoscimento dell’assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della l. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi-ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell’assegno.

E’ necessaria una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente l’assegno divorzile alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto.

La natura perequativo -compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, conduce, quindi, al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente, non il conseguimento dell’autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate.

La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi è finalizzata al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.

La Suprema Corte cassa in questo caso la sentenza dei giudici del merito che, pur dando atto della disparità reddituale tra gli ex coniugi, non avevano esplicitato in modo logico e chiaro il percorso del ragionamento in base al quale avevano ritenuto di valorizzare, esclusivamente una generica potenzialità lavorativa dell’ex moglie, senza, peraltro, neppure indicare la sua età e senza tener conto delle eventuali aspettative professionali dalla stessa sacrificate, al fine di ridurre l’importo dell’assegno divorzile riconosciuto alla ricorrente in primo grado.

Cassazione civile sez. I, 15/02/2021, n.3852

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Assistenza gratuita per tutte le vittime di violenza sessuale

La Corte costituzionale con la sentenza n. 1/2021 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 76, comma 4-ter, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante ”Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)”, nella parte in cui determina l’automatica ammissione al patrocinio a spese dello Stato della persona offesa dai reati indicati nella norma medesima, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, terzo comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Tivoli.
Quindi, assistenza gratuita per tutte le vittime di violenza sessuale a prescindere dal reddito con il preciso obiettivo di offrire un concreto sostegno alla persona offesa, la cui vulnerabilità è accentuata dalla particolare natura dei reati di cui è vittima, e a incoraggiarla a denunciare e a partecipare attivamente al percorso di emersione della verità.
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Affido superesclusivo

Non svolgere un ruolo genitoriale di fatto può portare ad una pronuncia di affidamento superesclusivo in favore del genitore convivente. Cosi ha deciso il Tribunale di Velletri con decreto del 13.1.2021 n. 234.

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Addebito e siti di incontri on line

I pagamenti effettuati su siti di incontri on line con alcune donne inchiodano l’uomo. Legittimo addebitargli la separazione dalla moglie (Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza n. 3879/21; depositata il 16 febbraio).

Definitiva la crisi della coppia, certificata dalla decisione della donna – amareggiata per la scoperta dei tradimenti compiuti ai suoi danni dal marito – di andare via di casa. Consequenziale la pronuncia giudiziale della separazione tra i coniugi. Sia in Tribunale che in Corte d’Appello la rottura del legame matrimoniale viene addebitata all’uomo, che si ritrova anche a versare «all’ex moglie un assegno mensile di 1.000 euro a titolo di mantenimento» oltre alle spese di lite.

Inutile il ricorso proposto dall’uomo in Cassazione, che conferma come la separazione della coppia sia addebitabile alle condotte adulterine tenute dal marito.Decisivo non solo il riferimento all’infedeltà acclarata in un episodio, ma anche a solidi elementi indiziari, ossia «messaggi sul cellulare, fotografie prodotte dall’ex moglie» e «pagamenti per siti di incontri on line con donne», debitamente valorizzati dal giudice di merito, con apprezzamento non sindacabile in sede di legittimità.Respinte le obiezioni proposte dall’uomo, centrate su una presunta «pacificazione» con l’ex moglie e sul fatto di averle prestato assistenza durante una grave malattia, e mirate dimostrare che «l’allontanamento della consorte dalla casa coniugale era stato improvviso e immotivato».

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IN ARRIVO UN CONTRIBUTO DI 800 EURO MENSILI PER AIUTARE GENITORI SEPARATI O DIVORZIATI

IN ARRIVO UN CONTRIBUTO DI 800 EURO MENSILI PER AIUTARE GENITORI SEPARATI O DIVORZIATI

L’emendamento 4 al c.d. “decreto sostegni” prevede, al nuovo art. 12bis, un fondo ad hoc che dovrebbe consentire ai genitori lavoratori, separati o divorziati, la continuità di versamento dell’assegno di mantenimento.

Attraverso tali risorse “si provvede all’erogazione di una parte o dell’intero assegno di mantenimento, fino a un importo massimo di 800,00 euro mensili” recita l’emendamento.

Purtroppo, nessun riferimento ai genitori con figli nati al di fuori del matrimonio.

Il fondo è istituito presso il Mef al quale è stato richiesto il parere per le relative coperture che dovrebbe avere  una dotazione di 10 milioni di euro per il 2021.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’Economia e Finanze individuerà i criteri e le modalità per l’erogazione dei contributi.

Insomma,  i genitori separati o divorziati con  difficoltà economiche dovranno aspettare un pò prima di poter beneficiare di quanto promesso dall’attuale governo, mentre una seria politica a sostegno della famiglia  dovrebbe prevedere interventi chiari, definitivi e veloci.

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