Modifica delle condizioni economiche dei coniugi separati e divorziati: cosa dicono le Sezioni Unite

Le Sezioni Unite Civili, decidendo su questione di massima di particolare importanza, in materia di famiglia e di condizioni economiche nel rapporto tra coniugi separati o ex coniugi, hanno affermato che, per le ipotesi di modifica nel corso del giudizio, con la sentenza definitiva di primo grado o di appello, delle condizioni economiche riguardanti i rapporti tra i coniugi, separati o divorziati, sulla base di una diversa valutazione, per il passato (e non quindi alla luce di fatti sopravvenuti, i cui effetti operano, di regola, dal momento in cui essi si verificano e viene avanzata domanda), dei fatti già posti a base dei provvedimenti presidenziali, confermati o modificati dal giudice istruttore, vanno operate le seguenti distinzioni:

a) la «condictio indebiti», ovvero la regola generale civile della piena ripetibilità delle prestazioni economiche effettuate, opera in presenza di una rivalutazione della condizione «del richiedente o avente diritto», ove si accerti l’insussistenza «ab origine» dei presupposti per l’assegno di mantenimento o divorzile;

b) la «condictio indebiti» non opera, e quindi la prestazione è da ritenersi irripetibile, sia se si procede (sotto il profilo dell’an debeatur, al fine di escludere il diritto al contributo e la debenza dell’assegno) ad una rivalutazione, con effetto ex tunc, «delle sole condizioni economiche del soggetto richiesto (o obbligato alla prestazione)», sia se viene effettuata (sotto il profilo del quantum) una semplice rimodulazione al ribasso, anche sulla base dei soli bisogni del richiedente, purché sempre in ambito di somme di denaro di entità modesta, alla luce del principio di solidarietà post-familiare e del principio, di esperienza pratica, secondo cui si deve presumere che dette somme di denaro siano state ragionevolmente consumate dal soggetto richiedente, in condizioni di sua accertata debolezza economica;

c) al di fuori delle ipotesi sub b), in presenza di una modifica, con effetto ex tunc, dei provvedimenti economici tra coniugi o ex coniugi opera la regola generale della ripetibilità.

Cass. Civ. Sezioni Unite 08.11.2022 n. 32914

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Mantenimento del figlio maggiorenne: è obbligatorio?

L’obbligo del genitore separato o divorziato di concorrere al mantenimento del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest’ultimo, ma perdura finché il genitore interessato non dia prova che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta.

La cessazione dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all’età, all’effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all’impegno rivolto verso la ricerca di un’occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell’avente diritto.

Detta valutazione, pur dovendo riguardare senz’altro la complessiva condotta tenuta da parte dell’avente diritto dal momento del raggiungimento della maggiore età in poi, non può prescindere dal pregiudiziale accertamento circa l’assolvimento, da parte del genitore gravato, dell’obbligo di mantenimento. Ciò in quando l’adempimento di tale dovere costituisce la condizione imprescindibile per lo sviluppo personale e professionale del figlio maggiorenne.

Cass. Civile 7.11.2022 n. 32727

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In cosa consiste l’assegno divorzile?

Condizione per l’attribuzione dell’assegno divorzile in funzione compensativa non è il fatto in sé che uno dei coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure domestiche e dei figli, né di per sé il divario o lo squilibrio reddituale tra gli ex coniugi o l’elevata capacità economica dell’uomo o della donna. Ai fini della funzione compensativa dell’assegno divorzile la scelta di dedicarsi alla famiglia assume rilievo nei limiti in cui sia all’origine di aspettative professionali sacrificate e della rinuncia a realistiche occasioni professionali e reddituali. Necessario che la parte richiedente l’assegno divorzile dia prova di aver rinunciato a precise e concrete prospettive di lavoro e di carriera.

Cass. civ., ord., 13 ottobre 2022, n. 29920

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Figlio Maggiorenne fuori sede: come funziona il mantenimento?

Il genitore collocatario del figlio studente fuori sede può ottenere un aumento dell’assegno di mantenimento posto a carico dell’altro genitore, perchè deve far fronte all’aumento delle spese sostenute per gli studi universitari del ragazzo.

Sulla legittimazione della richiesta e sull’entità dell’importo non ha alcuna rilevanza la cessata coabitazione e la sporadicità dei rientri a casa, se il figlio fa comunque riferimento al genitore per reperire le risorse necessarie per soddisfare le sue esigenze. A precisarlo è la Cassazione, secondo la quale cessazione della coabitazione non fa venir meno l’esigenza di mantenimento del figlio.

Per la Suprema corte, infatti, i rientri saltuari a casa non comportano un mutamento negli assetti familiari, né il venir meno di un legame con il genitore, il quale resta «la figura di riferimento per il corrente sostentamento del figlio», provvedendo «materialmente alle sue esigenze».

Cassazione civile sez. I – 31/12/2020, n. 29977

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Separazione: differenza tra la coabitazione e la riconciliazione

La coabitazione dopo la separazione non costituisce ricostituzione del consorzio familiare.

Cass. civ., sez. VI – 1, ord., 23 settembre 2022, n. 27963

I coniugi Tizio e Caia si separarono consensualmente nel 2009.

Qualche mese dopo decisero di frequentarsi di nuovo e per 10 mesi vissero insieme nella stessa casa.

Le cose non andarono però per il verso giusto e si lasciarono di nuovo. Qualche anno dopo e precisamente nel 2020 il Tribunale di Savona emetteva la sentenza di divorzio ritenendo di non accogliere la tesi di Caia la quale aveva sostenuto il venir meno degli effetti della separazione in ragione della asserita ricostituzione del consorzio familiare.

Il Tribunale poneva a carico di Tizio il pagamento della somma di Euro 600,00 mensili, quale contributo per il mantenimento di Caia.

Caia proponeva appello e la Corte di appello di Genova rigettava l’appello principale e l’appello incidentale proposto da Tizio.

In Appello i giudici sottolinearono che a sostegno della sua domanda  «Caia non ha fornito la prova della ricostituzione del consorzio familiare attraverso la ricomposizione della comunione coniugale di vita, ovvero la ripresa di relazioni reciproche, oggettivamente rilevanti, tali da comportare il superamento delle condizioni che avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza e tali da concretizzarsi in un comportamento non equivoco incompatibile con lo stato di separazione». Più precisamente, dalla ricostruzione dei rapporti tra i coniugi dopo la separazione consensuale secondo la Corte d’Appello risultava che tale condizione di riconciliazione non fosse stata raggiunta in nessun momento.

Col ricorso in Cassazione Caia sottopose nuovamente ai giudici la tesi della riconciliazione, sostenendo che «la coabitazione e il ripristino del consortium vitae tra lei e il coniuge erano ripresi subito dopo la separazione, per iniziativa del marito e per un periodo continuativo e ininterrotto di circa dieci mesi» e aggiungendo poi che «le nuove liti e il prendersi e lasciarsi si riferivano ad un periodo successivo a quello dei dieci mesi in cui era ripresa la coabitazione e la comunione materiale e spirituale come coniugi».

I Giudici di Cassazione con l’ordinanza del 23 settembre 2022 hanno confermato le valutazioni e la decisione dei giudici di secondo grado ritenendo che «il lungo periodo di convivenza dove Caio si era trasferito a viver»,  «le trascrizioni di messaggi e le registrazioni di conversazioni intervenute tra i due coniugi fino alla data dell’instaurazione del giudizio di divorzio», pur consentendo di ritenere con certezza che «i coniugi avevano continuato a frequentarsi, prendendosi e lasciandosi diverse volte “,  non potevano comunque integrare alcuna riconciliazione.

A conferma anche il contenuto dei messaggi intercorsi tra i due dai quali è emerso secondo i Giudici, «la mancanza di volontà di ricostruzione del rapporto coniugale da parte della donna, che espressamente faceva riferimento all’infedeltà del marito e al desiderio di non essere più contattata, mentre dal tenore delle conversazioni tra moglie e marito emergeva l’accesa conflittualità tra loro, anche nei brevi periodi di incontro».

i Giudici della Cassazione hanno ritenuto che: «le prove addotte dalla donna non dimostrano in modo certo ed incontrovertibile l’avvenuta riconciliazione», che peraltro, viene precisato, «non consiste nel mero ripristino della situazione quo ante, ma nella ricostituzione del consorzio familiare attraverso la ricomposizione della comunione coniugale di vita, vale a dire la ripresa di relazioni reciproche, oggettivamente rilevanti, che sono tali da comportare il superamento di quelle condizioni che avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza e che si concretizzano in un comportamento non equivoco incompatibile con lo stato di separazione».

La richiesta di Caia di un assegno divorzile più alto, giustificato  dal fatto di «avere lasciato il lavoro per dedicarsi alla famiglia» e a causa delle sue precarie «condizioni di salute»,  non ha trovato accoglimento ed i Giudici della Cassazione, nel confermare l’importo di € 600,00, hanno ribadito che i giudici del secondo grado nel decidere avevano tenuto conto di tali circostanze rilevanti oltre a quelle relative ad altri fattori  ossia «la durata – soli sette anni – del matrimonio; l’età della donna, affetta da grave malattia; la situazione economica dell’uomo, caratterizzata da un peggioramento del reddito a causa della crisi economica derivante dalla pandemia».

 

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Contributo di mantenimento: il caso dell’assegnazione della casa familiare

In tema di contributo di mantenimento connesso alle esigenze abitative conseguenti alla separazione personale dei coniugi a favore del genitore non assegnatario della casa familiare non è legittima la subordinazione del versamento alla preventiva stipula di contratto di locazione da parte del genitore beneficiario.

Cass. civ., sez. I, ord., 6 settembre 2022, n. 26272

La vicenda giudiziaria.

La signora Maria ed il sig. Luigi si separano.

TRIBUNALE:  domande di addebito, esercitate da entrambi i coniugi, rigettate; le figlie minori affidate in regime condiviso la cui residenza preferenziale viene fissata presso la madre; respinta la richiesta di assegnazione della casa familiare perché la signora si era trasferita in casa dei genitori già prima della domanda di separazione anche in considerazione del fatto che il mancato rientro nella casa coniugale era stato dovuto a comportamenti ostruzionistici dell’ex marito; corresponsione da parte del padre di un assegno di mantenimento in favore delle figlie e di un assegno mensile a titolo di contributo per le spese di locazione a decorrere dal momento in cui la signora avesse preso in locazione un immobile dandone prova scritta.

CORTE D’APPELLO. Avverso la sentenza di I° grado la signora Maria propone gravame.

La Corte all’esito del giudizio rivede l’assegno di mantenimento delle figlie aumentandone l’ importo in ragione delle accresciute esigenze  in ragione dell’età e della capacità lavorativa dei genitori.

Non accoglie il motivo di appello con il quale la signora aveva lamentato, tra l’altro, la disposta subordinazione della dazione del contributo a scopo abitativo alla sottoscrizione di un contratto di locazione, anziché dalla domanda giudiziale.

 

CASSAZIONE. Avverso la sentenza di secondo grado la sig.ra Maria propone ricorso per cassazione

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso ritenuti illegittimi gli assunti dei giudici di primo e secondo grado.

Secondo il Collegio le “esigenze abitative” che vengono in considerazione a seguito della separazione personale dei coniugi e che giustificano la previsione di un contributo economico sono quelle che sorgono a seguito del mancato godimento della casa familiare da pare di quello dei due coniugi che non ne è assegnatario. Aggiunge la Suprema Corte che nel caso di specie le esigenze abitative sono sorte dal momento in cui le figlie e la madre, loro collocataria non sono più rientrate nella casa familiare (dapprima per allontanamento volontario della madre e poi per ostacoli frapposti dal padre, così si legge nella sentenza) ed è da quel momento che sono sorte le esigenze abitative rilevanti ai fini delle previsioni economiche conseguenti alla separazione personale.

La circostanza che i nonni si siano fatti carico di ospitare la figlia con le nipoti non porta a ritenere insussistenti le predette esigenze abitative ma solo a concludere che altri se ne sono fatti carico in luogo dei diretti interessati.

È noto infatti che l’assegnazione della casa familiare incide sulla posizione economica dei coniugi separati con figli o senza e ciò va tenuto presente nella determinazione dell’assegno di mantenimento (cfr. Cass. 15772/2005).

Il vantaggio economico a favore dell’assegnatario corrisponde all’esborso occorrente per godere dell’immobile a titolo di locazione, con la conseguenza che l’esclusione della possibilità per il coniuge affidatario di figli minori di fruire della casa familiare legittima l’incremento della misura dell’assegno di mantenimento a favore di quest’ultimo (cfr. Cass. 13065/2002).

Nè, soprattutto, al dovere di mantenimento del coniuge /genitore a favore dell’avente diritto possono sostituirsi od essere assimilate le elargizioni economiche corrisposte dai familiari, atteso che il primo deve essere integralmente adempiuto (cfr. Cass. 10380/2012; id. 11224/2003).

Conclude la Corte affermando che nel caso di specie l’ospitalità offerta alla madre ed alle figlie minori dai nonni materni, ospitalità che ha un costo economico, al fine di affrontare le esigenze abitative sorte a seguito della separazione dei genitori non può giustificare una subordinazione dell’obbligo di mantenimento del padre, che è attuale ed immediato anche per la parte relativa alle esigenze abitative, alla stipula della locazione (ed all’effettivo trasferimento della residenza).

La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Competente Corte D’Appello in diversa composizione in relazione al contributo per esigenze abitative.

 

 

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Separazione: all’ex coniuge spetta una quota del Tfr?

Cass. civ., sez. I, ord., 8 agosto 2022, n. 24403

“Il diritto del coniuge divorziato, che sia anche titolare dell’assegno di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, ad ottenere la quota del trattamento di fine rapporto dell’ex coniuge sorge nel momento in cui quest’ultimo matura il diritto a percepire detto trattamento e, dunque, al tempo della cessazione del rapporto di lavoro, anche se il relativo credito è esigibile solo quando – e nei limiti in cui – l’importo è effettivamente erogato; una volta cessato il rapporto di lavoro, non ha, dunque, alcuna incidenza sulla debenza della menzionata quota la presentazione, nel corso del giudizio instaurato per la relativa liquidazione, della richiesta di revoca dell’assegno divorzile, il cui eventuale accoglimento, anche se disposto dalla data della domanda, è successivo alla insorgenza del diritto previsto dalla L. n. 898 del 1970, 12 bis”.

La Corte, con orientamento oramai consolidato, ritiene che condizione per l’ottenimento della quota del trattamento di fine rapporto dell’ex coniuge è che il richiedente sia titolare di un assegno divorzile – o abbia presentato domanda di divorzio (seguita dalla relativa pronuncia e dall’attribuzione dell’assegno divorzile) – al momento in cui l’ex coniuge maturi il diritto alla corresponsione di tale trattamento.

La ratio della norma è, infatti, quella di correlare il diritto alla quota del trattamento di fine rapporto alla percezione dell’assegno divorzile (tra le tante.

Tale trattamento è percepito quando il vincolo matrimoniale è ormai sciolto, ma deriva dall’accantonamento di somme operato nel corso del rapporto di lavoro e, per il tempo in cui il menzionato rapporto si è svolto durante la convivenza matrimoniale, l’ex coniuge del lavoratore, che abbia ottenuto il riconoscimento del diritto all’assegno divorzile, è ex lege chiamato a godere pro quota di detto trattamento.

Alla base della disposizione normativa si rinvengono profili assistenziali, evidenziati dal fatto che la disposizione presuppone la spettanza dell’assegno divorzile, ma anche compensativi, legati all’importanza data allo svolgimento del rapporto di lavoro durante la vita matrimoniale.

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La laurea in giurisprudenza è indice di effettiva capacità reddituale del coniuge richiedente l’assegno divorzile?

Cassazione Civile sez. I, ord., 2 agosto 2022, n. 23998

Aver conseguito una laurea in giurisprudenza non costituisce indice di effettiva capacità reddituale.

Il caso

I coniugi A e B divorziano ed i giudici, sia di primo che di secondo grado,  decidono che l’uomo dovrà versare ogni mese all’ex moglie 1.400 euro come assegno divorzile.

I giudice di appello chiariscono che A. non dispone di mezzi economici adeguati, essendo rimasta fuori dal mercato del lavoro subito dopo il matrimonio durato dieci anni per essersi dedicata alla cura sia del ménage familiare che della parte amministrativa della professione di dentista del marito.

A fronte di tale quadro, quindi, secondo i giudici «il conseguimento», da parte della donna, «della laurea in giurisprudenza, dopo la separazione non costituisce indice di effettiva capacità reddituale».

In sostanza, la donna «è pervenuta al divorzio indebolita sul piano della capacità occupazionale e sul piano previdenziale», anche perché, chiariscono i giudici d’appello, «è affetta da patologie certificate» ed è sì «proprietaria di due unità immobiliari» ma «una è la sua abitazione e l’altra è, allo stato, improduttiva di reddito».

Col ricorso in Cassazione B.  prova a dimostrare  come l’ex moglie si sia colpevolmente posta in una situazione di precarietà economica, osservando che «l’ex coniuge ha un titolo di studio professionalizzante e, all’epoca del divorzio, aveva appena superato i 40 anni di età – mentre oggi ne ha oltre 60 –» e aggiunge poi che «la scelta» della donna «di non svolgere alcuna attività era legata a scelte personali e non ad esigenze della famiglia» sottolineando che A è anche «proprietaria di due appartamenti, anche se non produttivi di alcun reddito».

 

La decisione della Corte di Cassazione

I Giudici di Cassazione confermano il diritto della donna a percepire ogni mese un assegno divorzile di 1.400 euro in quanto  «l’età e l’annosa inesperienza, frutto di una scelta coniugale condivisa col marito, le hanno reso oggettivamente assai difficile, se non impossibile, il rientro nel mercato del lavoro». Decisivo, in particolare, il riferimento alla circostanza che durante il matrimonio «i coniugi avevano, di comune accordo, definito che la moglie si occupasse della gestione familiare in senso ampio e si occupasse di alcune incombenze di supporto all’attività professionale del marito, contribuendo alla formazione del patrimonio di comune».

 

 

 

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Il coniuge ha diritto all’assegno divorzile anche se si procura lavori saltuari

Cass. civ., sez. I, sent., 28 luglio 2022, n. 23583

Con la sentenza in esame, la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi sul ricorso proposto da una donna al fine di ottenere il contributo al mantenimento mensile.

In particolare, la donna lamenta che si era vista negare l’assegno divorzile pur avendo dovuto sacrificare le proprie attività professionali per provvedere alle necessità dei figli, accontentandosi di lavori saltuari.

La Suprema Corte, nell’accogliere il ricorso, ha evidenziato che è del tutto irrilevante «la generica e astratta possibilità del coniuge di procurarsi lavori saltuari»: un’indagine di questo genere, infatti, «deve esprimersi sul piano della concretezza e dell’effettività, tenendo conto di tutti gli elementi e fattori (individuali, ambientali, territoriali, economico sociale) della specifica fattispecie.

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Mantenimento del figlio maggiorenne occupazione lavorativa a tempo determinato ed indipendenza economica.

Cassazione civile sez. I – ordinanza 12/07/2022, n. 22076

“In tema di contributo al mantenimento dei figli maggiorenni, il giudice a cui sia chiesta la revoca del corrispondente assegno, in ragione del reperimento da parte del figlio di un’occupazione lavorativa, è chiamato a valutarne in concreto il raggiungimento dell’indipendenza economica, considerandone l’effettivo inserimento nel mondo del lavoro, in base alle specifiche attitudini dimostrate e alle correlate aspirazioni, senza che abbia rilievo, in sé, ai fini dell’esclusione dell’indipendenza economica del figlio, il fatto che il contratto di lavoro sia a tempo indeterminato, né che l’ammontare del compenso sia inferiore a quello astrattamente possibile per effetto del possesso di un titolo di studio capace di farne conseguire uno più alto”.

 

Il CASO

La Corte d’appello di Ancona respingeva il reclamo di B.G. contro il provvedimento di primo grado del Tribunale di Ascoli Piceno che, sulla richiesta di quest’ultimo, volta ad ottenere la revoca del contributo al mantenimento del figlio L., stabilito in sede di divorzio, aveva disposto come segue: “sospende l’obbligazione del ricorrente alla dazione dell’assegno quale contributo al mantenimento del figlio L., con decorrenza dalla domanda; obbligazione che dovrà intendersi ripristinata se e quando il figlio dovesse essere privo dell’occupazione lavorativa se non stabile, quantomeno continuativa, e remunerata quantomeno nella misura oggi dallo stesso percepita”.

In particolare, la Corte d’appello ha considerato le richieste formulate da tutte le parti in causa e, nel caso di specie, a fronte della richiesta di revoca del contributo al mantenimento del reclamante, i reclamati avevano, in via gradata, chiesto di subordinare il giudizio di raggiunta indipendenza economica almeno alla proroga del contratto di lavoro, che aveva durata annuale. Ha rilevato che il figlio degli ex coniugi si era diligentemente attivato per reperire un’occupazione lavorativa ed era stato assunto a tempo determinato da un Comune, con la qualifica di istruttore amministrativo, stipulando un contratto di lavoro a tempo determinato della durata di un anno, salvo conferma di uguale periodo, circostanze che, tuttavia, non consentivano di ritenere raggiunta l’indipendenza economica, sia per la temporaneità dell’incarico e sia per la percezione di un reddito non adeguato al titolo di studio (laurea in giurisprudenza) e alle conseguenti aspirazioni professionali.

Avverso tale statuizione, B.G. ha proposto ricorso per cassazione.

La Suprema corte nel decidere ha ribadito che pacificamente la giurisprudenza di legittimità ritiene che l’obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli non cessi, ipso facto, con il raggiungimento della maggiore età, ma che possa perdurare finché il genitore interessato alla declaratoria di cessazione dell’obbligo non dia prova che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un’attività lavorativa dipenda da un atteggiamento di inerzia.

Fin dall’entrata in vigore della legge sull’affidamento condiviso, in ordine alla previsione, assolutamente innovativa, della spettanza all'”avente diritto” dell’assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne, contenuta nell’art. 155 quinquies c.c. e rimasta invariata con le più recenti riforme, gli interpreti hanno sottolineato che l’intento legislativo era primariamente quello di responsabilizzare il figlio ultra diciottenne, ormai proiettato in una dimensione ben lontana da quella che aveva caratterizzato la sua infanzia e la sua adolescenza, prossimo a divenire, a tutti gli effetti, adulto ed autosufficiente sotto tutti gli aspetti e, dunque, anche quello economico.

L’affrancazione dalla presenza, accudente, dei genitori, deve spingere il figlio maggiorenne ad apprendere come gestire – anche economicamente – la propria esistenza, in un cammino ormai avviato verso la completa indipendenza.

Il problema è quello di comprendere quando il genitore può ritenersi liberato dall’obbligo di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne.

La Corte, con orientamento condiviso, ha di recente precisato che il figlio maggiore d’età ha diritto al mantenimento dai genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente, ma senza esito, per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente nel ricercare un’occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell’attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni.

Non si deve, comunque, dimenticare che è compito dei genitori di assecondare, per quanto possibile le inclinazioni naturali e le aspirazioni del figlio, consentendogli di orientare la sua istruzione in conformità dei suoi interessi e di cercare un’occupazione appropriata al suo livello sociale e culturale, anche mediante la somministrazione dei mezzi economici a tal fine necessari, senza che sia forzato ad accettare soluzioni degradanti o comunque non desiderate.

In tale bilanciamento, assume fondamentale rilievo il decorso del tempo, poiché più tempo passa e più il figlio deve rendersi conto che le proprie aspettative occupazionali sono forse troppo alte rispetto alla realtà o che comunque si trova in un contesto economico-sociale in cui il mercato del lavoro richiede un adattamento delle aspirazioni iniziali, sicché l’impegno a ricercare, e ad accettare, occupazioni lavorative anche diverse da quelle rispondenti alle originarie aspirazioni assume rilievo sempre più pregnante con il passare degli anni.

Si tratta di effettuare un accertamento di fatto che, considerata l’età del figlio, abbia riguardo all’effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale o tecnica, all’impegno rivolto verso la ricerca di un’occupazione lavorativa e, in generale, alla complessiva condotta personale dallo stesso tenuta dal raggiungimento della maggiore età in avanti.

Una volta, poi, che sia provato il reperimento di un’occupazione lavorativa, occorre verificare se questa abbia davvero portato il figlio maggiorenne all’indipendenza economica.

Quest’ultima può essere definita come capacità di conseguire reddito dalla propria attività lavorativa in conseguenza della collocazione nel mondo del lavoro, la quale, come sopra evidenziato, deve essere adeguata alle attitudini e alle capacità professionali del figlio maggiorenne, anche se questi ultimi aspetti assumono sempre minore rilievo con il decorso del tempo e l’aumento dell’età del figlio.

Ovviamente, si tratta di valutazione da effettuare in concreto, in base agli elementi di giudizio offerti dalle parti onerate, che attengono sia alle caratteristiche dell’attività lavorativa e sia alle aspirazioni, alle attitudini e alle capacità effettive del figlio maggiorenne.

In particolare, il genitore obbligato al mantenimento sarà tenuto a provare l’ottenimento dell’occupazione lavorativa e l’avente diritto all’assegno dovrà provare l’inadeguatezza, in concreto, del reddito percepito in termini assoluti o in relazione alle sue concrete aspirazioni e capacità.

Tale valutazione è riservata al giudice di merito e può portare ad elidere o a conservare, eventualmente in parte, il contributo al mantenimento del figlio. Il giudizio menzionato assume grande importanza, poiché, per giurisprudenza costante, l’obbligo di mantenimento oltre la maggiore età, proprio perché concepito come una eccezione al sistema, è ancorato a presupposti ben precisi, distinti dall’obbligo meramente alimentare, e non è suscettibile di “reviviscenza” qualora, per qualunque motivo idoneo, lo stesso sia venuto meno una prima volta, residuando, in presenza dei requisiti di legge, solo gli obblighi alimentari.

Alla presenza di determinati presupposti, la legge consente che permanga l’originario obbligo di mantenimento previsto per il figlio minorenne in favore dello stesso figlio che sia divenuto maggiorenne, ma, una volta cessato, non può sorgere di nuovo, perché ciò non è previsto dall’ordinamento.

Proprio per questo motivo, occorre valutare con molta prudenza i presupposti per la cessazione del contributo al mantenimento del figlio, in presenza di occupazioni lavorative occasionali o saltuarie, che non esprimono, appunto, un effettivo collocamento nel mondo del lavoro.

Diverso è il discorso nel caso in cui l’attività lavorativa reperita sia a tempo determinato, di durata annuale o pluriennale, anche se prorogabile, che comunque consenta di lavorare a tempo pieno per numerosi mesi, ottenendo un compenso dignitoso.

In questo caso, non può negarsi a priori l’acquisizione della capacità lavorativa, conseguente all’utile collocamento nel mondo del lavoro, tenuto conto che il contratto a tempo determinato, e rinnovabile, è ormai una modalità sempre più diffusa nel mercato del lavoro.

Secondo la Suprema Corte il giudice del reclamo avrebbe dovuto valutare, in concreto, sulla base delle deduzioni e delle prove offerte dalle parti, nel rispetto dei reciproci oneri, le specifiche ragioni per cui un contratto di lavoro a tempo pieno annuale e prorogabile, che consenta entrate dignitose, in relazione alle condizioni attuali del mercato del lavoro, non hanno consentito di ritenere raggiunta l’indipendenza economica, tenendo conto delle effettive attitudini e delle correlate aspirazioni del figlio, senza che abbiano rilievo le astratte potenzialità di guadagno riferite al mero conseguimento della laurea.

Il decreto impugnato è stato cassato e la causa rinviata alla Corte , in diversa composizione, affinchè decida sulla base del principio enunciato.

 

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