La circostanza che l’adottante abbia un figlio legittimo da precedente matrimonio, non osta all’adozione, alla luce della nota evoluzione legislativa e costituzionale inerente il termine “discendenti”, laddove la sentenza C. Cost. 557/1988 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 291 cod. civ., nella parte in cui non consente l’adozione a persone che abbiano “discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti”.
Cosi ha deciso il Tribunale Firenze sez. I, 03/08/2020, n.7