Cosa succede se i genitori, anche se separati o divorziati, sono in disaccordo sulla somministrazione del vaccino anti Covid19 il figlio minorenne: la decisione spetta al giudice.
Il caso è quello di una madre che, dopo essersi consultata con il pediatra che segue il figlio ed aver acquisito il consenso verbale dell’ex coniuge, aveva fissato un appuntamento per il 29 giugno 2021 presso il Centro Vaccinale di Mariano Comense per la somministrazione del vaccino al figlio, che a sua volta aveva espresso la volontà di essere vaccinato per poter partecipare liberamente alle attività scolastiche e sportive.
Inaspettatamente il padre del minore alla ricezione del modulo per il rilascio dell’autorizzazione aveva rifiutato il proprio consenso, adducendo motivazioni in ordine all’assenza di particolari rischi per i minori di contrarre forme gravi della malattia e le riserve per un prodotto ancora in fase sperimentale senza che siano stati adeguatamente valutati e monitorati gli effetti collaterali della sua somministrazione, soprattutto in una fascia di età in cui il rapporto rischi-benefici è meno favorevole.
Con ricorso ex art. 709-ter c.p.c. la madre si rivolgeva al tribunale e chiedeva di poter sottoscrivere il consenso informato richiesto per la somministrazione del vaccino anche senza l’autorizzazione dell’ex coniuge.
Il Trib. Monza, sez. IV Civile, con decreto del 22 luglio 2021, ha accolto il ricorso, in quanto, secondo l’orientamento sviluppatosi nella giurisprudenza di merito in tema di vaccinazioni (obbligatorie e non), laddove vi sia un concreto pericolo per la salute del minore, in relazione alla gravità e diffusione del virus e vi siano dati scientifici univoci che quel trattamento sanitario risulta efficace, il giudice può “sospendere” momentaneamente la capacità del genitore contrario al vaccino: il giudice, pertanto, nel valutare le opzioni sostenute rispettivamente dalla madre e dal padre, dovrà tenere conto dell’esistenza di un grave pregiudizio per la salute e della diffusione della malattia sul territorio nazionale.
Tale orientamento, inoltre, ha ritenuto il Tribunale è concorde nel ritenere che i vaccini approvati dalle autorità nazionali e internazionali hanno una elevata efficacia nel proteggere dalla malattia sia i singoli che la collettività; al contrario, l’assenza di copertura vaccinale comporta un maggior rischio per i singoli, compresi i minori, di contrarre la malattia, con ripercussioni negative sulla vita sociale e lavorativa delle persone, e, per quanto riguarda i minori, sul loro percorso educativo, limitando la possibilità di accesso alle strutture formative.
Quanto alla volontà espressa dal minore di sottoporsi al vaccino, il giudice osserva che, ai sensi dell’art. 3 l. n. 219/2017, «il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale tenendo conto della volontà della persona minore, in relazione alla sua età e al suo grado di maturità, e avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del minore nel pieno rispetto della sua dignità»: il rifiuto opposto dal padre, pertanto, appare in contrasto con tale disposizione sia con riguardo alla mancata considerazione della volontà espressa dal figlio, ormai quindicenne, sia con riferimento alla salvaguardia della salute psicofisica del minore, comportando la mancanza di copertura vaccinale «non soltanto un concreto rischio di contrarre la malattia, ma anche pregiudizievoli limitazioni alla sua vita di relazione nei più svariati ambiti».
Per questi motivi il Tribunale, in accoglimento del ricorso, ha risolto il conflitto genitoriale autorizzando la somministrazione del vaccino al minore e attribuendo alla madre la facoltà di condurlo in un centro vaccinale e di sottoscrivere il relativo consenso informato anche senza l’autorizzazione dell’ex coniuge.