Tribunale Milano,, sez. IX civ. sentenza 19.03.2014
La pronuncia in esame trae origine da un giudizio per scioglimento del matrimonio nel quale il sig. X chiedeva la rideterminazione in € 800,00 del contributo dovuto per il mantenimento dei due figli stabilito in sede di separazione in € 2.000,00 mensili, deducendo la contrazione dei propri redditi a far data dalla separazione e l’elevato livello di vita tenuto dalla propria moglie. Precisava che era sempre stato in grado di far fronte ai propri impegni economici grazie all’aiuto della famiglia di origine.
La sig.ra Y si costituiva e si opponeva alla richiesta rideterminazione del mantenimento dei figli e segnalava la inattendibilità dei redditi dichiarati dalla controparte ed insisteva per la conferma dell’entità già fissata dal Presidente in sede di ordinanza dei provvedimenti urgenti .
Ha osservato il Collegio che il sig. X nulla ha argomentato e provato circa il processo di vita, la quotidianità, la salute, gli impegni scolastici, gli orientamenti culturali, i progetti, le relazioni sociali dei figli nonchè la qualità e quantità dei suoi rapporti con i figli al fine di consentire al Tribunale di percepire e valutare i motivi della sua richiesta di rideterminazione al ribasso di € 800,00 del contributo al mantenimento per i figli.
Ha richiamato la lettura dell’art. 316 cc, come sostituito dall’art. 39 DL 28.12.2013 n. 154 in virtù della quale la responsabilità genitoriale si esercita tenendo conto delle “capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio” e che i genitori nel determinare l’entità del contributo dal sig. X dovuto per il mantenimento dei figli, ebbero, già al tempo della separazine, a tenere in prioritaria considerazione la progettualità propria dei figli stessi avviandoli al percorso scolastico più idoneo e riservando loro opportunità adeguate al loro sviluppo psicologico e socio relazionale anteponendo tali valutazioni al paramento relativo alle loro capacità reddituali, sicchè era onere del padre, non adempiuto, indicare quali elementi fossero intervenuti a modifica degli originari progetti di vita riservati ai figli.
Il Collegio ha valutato ancora esistenti i progetti, le inclinazioni e le aspettative sociali dei figli già considerati in sede di separazione ricordando inoltre il costante insegnamento della Corte di Cassazione secondo il quale l’aumento delle esigenze dei figli è, notoriamente, legato alla loro crescita, anche in termini di bisogni alimentari, ed allo sviluppo della loro personalità in svariati ambiti, ivi compreso quella della formazione culturale e della vita sociale senza che sia necessario, per la dimostrazione di tale, notorio, assunto, dispiegare alcun arsenale probatorio (cfr. Sez. 1, Sentenze n. 10119/06; 400/10; 8927/12)
Considerato inoltre del tutto immutato l’aspetto reddituale del sig. X ha confermato l’obbligo a carico del sig. X di corrispondere alla sig.ra Y la somma di € 1.800,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento per entrambi i figli.