Con la pronuncia n. 11798/21, depositata il 5 maggio la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha ribadito che il criterio del tenore di vita non potrà mai più essere applicato nel giudizio di riconoscimento del diritto all’assegno divorzile.
Il caso
La Corte d’Appello di Roma riconosceva all’ex coniuge l’assegno divorzile sulla base dell’accertamento della inadeguatezza dei mezzi o della impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive raffrontati al tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio. Sulla base di una disparità economica tra le parti considerata rilevante, la Corte d’Appello riteneva che i mezzi a disposizione della ex coniuge non fossero adeguati a consentirle di mantenere con le sue sole risorse l’analogo tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale e, così, riconosceva il diritto all’assegno divorzile.
A fronte di una pronuncia così “distonica” rispetto al più recente ed ormai consolidato orientamento in materia di assegno divorzile, a seguito delle Sezioni Unite 18287/2018, la Corte di Cassazione, nell’annullare la sentenza impugnata, ribadisce e chiarisce l’attuale stato dell’arte in materia che ha portato ad un completo abbandono del tenore di vita quale criterio di riconoscimento dell’assegno divorzile.
Oggi per il riconoscimento al diritto all’assegno bisogna tener conto delle condizioni economiche di entrambi i coniugi, dell’autosufficienza economica, del contributo fornito dai coniugi nella realizzazione della vita familiare, delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell’età del coniuge richiedente l’assegno.