INFERTO UN DURO COLPO ALLA PAS. LA CASSAZIONE INVITA IL GIUDICE DI MERITO A VERIFICARE IL FONDAMENTO SCIENTIFICO DELLE CONSULENZE CHE SI BASANO SU TEORIE NON CONDIVISE NEL MONDO SCIENTIFICO.
Con l’ordinanza n. 13217/2021 la Cassazione si è pronunciata annullando un decreto della Corte d’Appello di Venezia del dicembre 2019 che stabiliva l’affido superesclusivo al papà di una bambina di 6 anni sulla base di un provvedimento che ha valutato la mamma della piccola come ‘madre malevola’.
La vicenda inizia quando il padre della piccola chiede ed ottiene dal Tribunale l’affido in via esclusiva della figlia con a carico dell’uomo l’obbligo di corrispondere in favore della mamma della minore la somma mensile di 200 euro a titolo di contributo per il suo mantenimento, a cui sommare gli importi dovuti per le spese straordinarie.
Il padre reclama questo provvedimento, chiedendo per i primi sei mesi visite della madre protette con intervento dei servizi sociali e in seguito l’affido super esclusivo della minore, con revoca del contributo alla ex.
La mamma chiede la revoca del provvedimento del Tribunale e l’affido condiviso della minore con collocazione presso di se’ e la conferma del contenuto economico del decreto, ma la Corte respinge le richieste della donna, affida la minore in forma super esclusiva al padre, revoca il contributo economico disposto in favore della donna, regolando il diritto di visita di quest’ultima nei confronti della figlia.
La Corte decide in tal senso perché dalla C.T.U è emersa un’elevata conflittualità tra i genitori, un grave problema di comunicazione tra i due e una grave carenza nelle capacità genitoriali della donna. Dai colloqui clinici è emersa la volontà della donna di tenere la bambina solo per se, escludendo il padre, una forte resistenza a cambiare le proprie convinzioni e l’influenza negativa della famiglia materna, con prospettive rischiose per la bambina. Da qui la necessità di collocare la minore presso il padre, ritenuto genitore capace di darle serenità ed equilibrio.
Una seconda Ctu, conferma la prima ribadendo la necessità di affidare la minore solo al padre, poiché la madre risulta affetta da Mms o “sindrome della madre malevola” che la porta a escludere totalmente il padre dalla vita della figlia, fortemente segnata dalle sue condotte e da quelle della nonna materna. Conclusioni che la Corte ritiene attendibili perché basate su “risultanze cliniche, oggetto di specifico accertamento di fatto.”
La madre ricorre quindi in Cassazione che accoglie il ricorso ricordando che quando un genitore denuncia comportamenti dell’altro riconducibili alla sindrome da alienazione parentale, per procedere alla modifica delle condizioni di affidamento, il giudice è tenuto ad accertare la veridicità di detti comportamenti. Un genitore infatti è ritenuto idoneo anche per la capacità di preservare i rapporti della prole con l’altro genitore, a tutela del diritto del minore alla bigenitorialità e a una crescita sana ed equilibrata.
Nell’aderire alle conclusioni di un accertamento peritale il giudice non può limitarsi a richiamare le conclusioni degli esperti. Costui è tenuto ad accertare la validità scientifica delle stesse, per evitare che “soluzioni prive del necessario conforto scientifico” risultino alla fine “potenzialmente produttive di danni ancora più gravi di quelli che intendono scongiurare.”
Passando all’esame del caso specifico la Corte Suprema rileva che le conclusioni sulle capacità genitoriale della donna non risultano chiare e in molti punti appaiono generiche. Come ammesso dalla donna, vero che ha ostacolato in qualche occasione il rapporto padre e figlia e che non ha collaborato con i consulenti, ma è stato anche accertato che la stessa mantiene una condotta di accudimento nei confronti della minore.
La Corte di appello in sentenza invece ha fatto riferimento a condotte scellerate della madre, senza tuttavia descriverle e specificarle nel dettaglio, così come non ha descritto i pregiudizi causati dal suo comportamento sullo sviluppo della minore.
Per questo il decreto impugnato è stato cassato, con rinvio ad altra Corte territoriale, per trattare nuovamente la questione e disporre anche sul regime delle spese di giudizio di legittimità.