Corte Costituzionale sentenza n. 131 del 31 maggio 2022
La sentenza n. 131 è stata depositata il 1° giugno. La Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 262, comma 1, c.c. nella parte in cui prevede che il figlio assuma automaticamente il cognome paterno, estendendo tale illegittimità alle norme sull’attribuzione del cognome per i figli nati nel matrimonio e per quelli adottati.
Un vero e proprio cambiamento epocale in linea con un contesto sociale paritario dei coniugi.
Si tratta di un automatismo che non trova alcuna giustificazione né nell’art. 3 Cost., sul quale si fonda il rapporto fra i genitori, uniti nel perseguire l’interesse del figlio, né nel coordinamento tra principio di eguaglianza e finalità di salvaguardia dell’unità familiare, di cui all’art. 29, secondo comma, Cost. È, infatti, proprio l’eguaglianza che garantisce quella unità e, viceversa, è la diseguaglianza a metterla in pericolo, poiché l’unità si rafforza nella misura in cui i reciproci rapporti fra i coniugi sono governati dalla solidarietà e dalla parità.
Sarà necessario l’accordo fra i genitori nel caso vogliano attribuire uno solo dei cognomi al figlio. In mancanza di un accordo dovranno attribuirsi entrambi i cognomi, nell’ordine deciso dai genitori e nel caso di eventuale disaccordo si renderà necessario l’intervento del giudice per risolvere la controversia.
La Corte Costituzionale ha inviato una duplice raccomandazione al legislatore.
In primo luogo, ha auspicato un urgente intervento per «impedire che l’attribuzione del cognome di entrambi i genitori comporti, nel succedersi delle generazioni, un meccanismo moltiplicatore che sarebbe lesivo della funzione identitaria del cognome».
Nel caso pertanto di un genitore titolare del doppio cognome, si renderebbe necessaria la scelta di quello dei due che rappresenti il suo legame genitoriale, sempre che i genitori non optino per l’attribuzione del doppio cognome di uno di loro soltanto.
In secondo luogo, poi, la Consulta ha rimesso alla valutazione del legislatore «l’interesse del figlio a non vedersi attribuito – con il sacrificio di un profilo che attiene anch’esso alla sua identità familiare – un cognome diverso rispetto a quello di fratelli e sorelle».
Da ultimo, la Corte Costituzionale ha precisato che tutte le norme dichiarate costituzionalmente illegittime riguardano l’attribuzione del cognome al figlio e di conseguenza, dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, la sentenza troverà applicazione alle ipotesi in cui l’attribuzione del cognome non sia ancora avvenuta, rimettendo alla deputata disciplina eventuali richieste di modifica del cognome.
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