Cassazione civile sez. VI, 10/05/2022, n.14813
Con questa ordinanza la Suprema Corte ha fissato il seguente principio: il riparto delle spese straordinarie per i figli deve essere fissato in misura proporzionale al reddito di ognuno dei genitori.
In tema di riparto delle spese straordinarie per i figli, il concorso dei genitori, separati o divorziati, o della cui responsabilità si discuta in procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, non deve essere necessariamente fissato in misura pari alla metà per ciascuno, secondo il principio generale vigente in materia di debito solidale, ma in misura proporzionale al reddito di ognuno di essi, tenendo conto delle risorse di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti.
I genitori possono accordarsi per la ripartizione delle spese, ma il giudice, nella determinazione giudiziale, deve sempre far riferimento al principio generale di proporzionalità tre le “sostanze” e i “redditi”.
La prassi giudiziaria spesso prevede la ripartizione nella misura della metà, quand’anche l’accertamento delle rispettive risorse economiche evidenzi una diversa proporzione tra i genitori.