Il caso è quello di una madre, genitore collocatario di due minori, che proponeva ricorso presso il Tribunale di Velletri, al fine di ottenere «la sanzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 709-ter, comma 2, c.p.c. del padre per aver pregiudicato il regolare svolgimento delle modalità di affido, omettendo di pagare il contributo di mantenimento nei confronti delle due figlie da oltre due anni.
Il Collegio con il decreto del 24 aprile 2021 ha ritenuto che il suddetto inadempimento è molto grave poiché mette in evidenza un totale disinteresse da parte del padre per le esigenze di educazione, istruzione e cura delle figlie.
Il Tribunale ha condiviso, inoltre, l’orientamento giurisprudenziale secondo cui «la regola dell’affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall’art. 155 c.c. (oggi 337-ter c.c.) con riferimento alla separazione personale dei coniugi, ed applicabile anche nei casi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in virtù del richiamato operato dall’art. 4, comma 2, l. n. 54/2006, è derogabile solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l’interesse del minore”, come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l’affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente» (Cass. n. 26587/2009).
Il reiterato inadempimento dell’obbligo di mantenimento da parte del padre sottolinea la mancanza di responsabilità dello stesso nei confronti delle figlie, ostacolando, così, la genitorialità condivisa ed è per questi motivi il Tribunale di Velletri ha disposto l’affido esclusivo delle minori alla madre.