E’ possibile trascrivere in Italia l’atto di nascita di un bambino adottato negli Stati Uniti da due uomini
Con una sentenza depositata oggi, 31 marzo 2021, le sezioni unite civili della Cassazione hanno affermato che “non contrasta con i principi di ordine pubblico internazionale il riconoscimento degli effetti di un provvedimento giurisdizionale straniero di adozione di minore da parte di coppia omoaffettiva maschile che attribuisca lo status genitoriale secondo il modello dell’adozione piena o legittimante, non costituendo elemento ostativo il fatto che il nucleo originario del figlio minore adottivo sia omogenitoriale ove sia esclusa la preesistenza di un accordo di surrogazione di maternità a fondamento della filiazione”.
Richiamando il principio del “preminente interesse del minore”, la Suprema Corte ha aperto la strada alla richiesta di due uomini – uno cittadino italiano naturalizzato statunitense e l’altro cittadino Usa, oggi sposati – i quali hanno avviato le pratiche per la trascrizione in Italia dell’atto di nascita del bambino (anche lui cittadino statunitense) loro figlio adottivo, come riconosciuto dal provvedimento emesso dalla Surrogate’s Court dello Stato di New York, in cui si era dato atto sia del consenso preventivo dei genitori biologici, sia dell’indagine effettuata sugli adottanti da parte di un’agenzia pubblica equiparabile ai servizi sociali.
I due uomini, però si erano visti rifiutare la trascrizione dell’atto dall’ufficiale di stato civile del Comune di Samarate, in Italia, secondo il quale il regime applicabile era quello dell’adozione internazionale.
Di diverso avviso, la Corte d’appello di Milano, che, con un’ordinanza, aveva affermato che, invece, fosse possibile riconoscere l’adozione piena legittimata dal provvedimento dei giudici statunitensi.
La Cassazione, con la sentenza depositata oggi, ha rigettato il ricorso presentato dall’Avvocatura dello Stato, per conto del sindaco di Samarate quale ufficiale di governo, contro la decisione dei giudici milanesi.