Cassazione civile sez. VI, 14/07/2020, n.14951
E’ legittimo porre a carico dei nonni paterni parte dell’assegno di mantenimento del nipote, se la madre e i suoi genitori non riescono da soli a coprire le spese.
Il caso è quello di una madre che non riusciva a coprire le spese necessarie al mantenimento del figlio, il padre del bambino non aveva mai versato il contributo dovuto ed i nonni materni non erano in grado di aiutare economicamente figlia e nipote.
I giudici di legittimità ricordano, innanzitutto, che “l’obbligo di mantenimento dei figli minori ex art. 148 c.c. spetta primariamente e integralmente ai loro genitori sicché, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l’altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l’inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui”.
Ciò posto, l’obbligo dei nonni di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli è “subordinato e, quindi, sussidiario rispetto a quello, primario, dei genitori, non essendo, appunto, consentito rivolgersi agli ascendenti solo perché uno dei due genitori non dia il proprio contributo, ove l’altro genitore sia in grado di mantenere la prole”.
Nel caso di specie, la situazione economica della madre insufficiente a far fronte alle esigenze del minore – disabile e bisognoso di terapie riabilitative – l’impossibilità di riscuotere il mantenimento da parte del padre, tenuto altresì conto del contributo economico dei nonni materni, hanno portato i giudici a imporre ai nonni paterni una quota del mantenimento del nipote.