ASSEGNO DIVORZILE – NON RILEVA CHE LA MOGLIE ABBIA LAVORATO IN NERO
Corte di Cassazione, Prima sezione Civile, Ordinanza pubblicata il 30 novembre 2021, n. 37571.
Nel caso di specie il Tribunale, dichiarato il divorzio, disponeva l’obbligo in capo al marito di corrispondere alla ex moglie 1.200 euro al mese a titolo di assegno di divorzio e 350,00 euro ciascuno in favore delle due figlie. La decisione veniva confermata in sede di appello.
L’ex marito obbligato ricorreva in Cassazione perché la Corte di Appello, nel confermare l’assegno di divorzio in favore della ex moglie, non aveva considerato le condizioni economiche delle parti, la sproporzione delle rispettive situazioni economiche e il fatto che la ex moglie, nata nel 1973, potrebbe ancora lavorare, visto che è stata licenziata solo due anni prima dal suo lavoro di commessa in una panetteria.
La Cassazione respinge le doglianze dell’ex, dichiarando il ricorso inammissibile. Infatti, la Corte di Appello, alla luce dei criteri sanciti dalla Cassazione che attribuisce una funzione assistenziale, perequativa e compensativa all’assegno divorzile, ha deciso correttamente, in quanto il ricorrente aveva riconosciuto nel corso del giudizio che la ex moglie aveva sempre avuto maggiori oneri nella conduzione della vita familiare e che la stessa aveva rinunciato alle sue aspirazioni anche per occuparsi delle figlie, mettendo da parte la sua realizzazione professionale e una sua autonomia economica.
Non rileva che la moglie, dopo la separazione, abbia lavorato in nero all’insaputa dell’ex marito e che in passato abbia ricoperto il ruolo di commessa. Ciò che conta è che la donna al momento è disoccupata anche perché si occupa interamente delle figlie.