Minore 17enne riceve il vaccino anti COVID-19 anche se uno o entrambi i genitori non sono d’accordo.
La vicenda
La sig.ra G., separata consensualmente dal marito, due figli minori affidati ai servizi sociali di Rho, ricorre al Tribunale di Milano al fine di poter far somministrare il vaccino anti COVID-19 alla figlia 17enne, in assenza del consenso del padre.
La ragazza è decisa e determinata a riceverlo perchè sostiene fermamente di voler tutelare la propria salute e la sua libertà di movimento, presente e futura.
Anche il pediatra della minore evidenzia la assenza di patologie ostative alla somministrazione.
A nulla valgono le ragioni del padre che ritiene il vaccino pericoloso per la figlia perchè sperimentale.
Anche la scelta dei servizi sociali di Rho, sottrattisi alla decisione riguardante la richiesta di somministrazione di vaccino, poiché “facoltativo”, non è giustificata secondo il Tribunale.
Infatti, secondo la sentenza n. 5/2018 della Corte Costituzionale “nella pratica medico-sanitaria la distanza tra raccomandazione e obbligo è assai minore di quella che separa i due concetti nei rapporti giuridici. In ambito medico, raccomandare e prescrivere sono azioni percepite come egualmente doverose in vista di un determinato obiettivo. In quest’ottica, pur senza obbligatorietà, l’autorevolezza propria del consiglio medico e gli studi medico scientifici inducono a ritenere opportuno che le suddette vaccinazioni vengano somministrate”.
Quindi, una volta raccolto il parere del medico pediatra attestante l’assenza delle patologie della minore e sentita la stessa, sentiti anche i genitori, eventualmente anche in assenza del consenso di uno o di entrambi, l’Ente avrebbe dovuto agire a tutela del diritto alla salute nei confronti della 17enne.
il Tribunale di Milano ha quindi disposto l’effettuazione da parte dell’Ente affidatario (Comune di Rho) di tutte le operazioni necessarie per la somministrazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 alla minore, anche in assenza del consenso paterno.