Nella separazione consensuale il mantenimento decorre dal momento del deposito del ricorso per separazione e non solo dalla data di pronuncia dell’omologa.
E’ quanto deciso dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza, 22 dicembre 2021, n. 41232
La vicenda è quella del sig. B che ricorre in Cassazione deducendo la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 158 c.c. e art. 711 c.p.c., in quanto la Corte d’Appello di Perugia avrebbe errato nel statuire, nella fattispecie di separazione consensuale, la decorrenza dell’obbligo di pagamento dell’assegno di mantenimento a favore dei coniugi e dei figli a far data dal deposito, presso la Cancelleria del Tribunale, del ricorso per separazione consensuale anziché dalla data di pubblicazione del provvedimento di omologazione da parte del Tribunale.
Il Collegio ha rigettato il ricorso rilevando che «L’assegno di mantenimento a favore del coniuge, fissato in sede di separazione personale consensuale in omologa di accordo che non ne preveda la decorrenza, è dovuto, sia pure a condizione che l’omologa intervenga e non disponga diversamente, fin dal momento del deposito del ricorso per separazione e non solo dalla data di pronuncia dell’omologa».
Vero infatti è che la decorrenza va normalmente ancorata al momento del deposito anche in conformità alla regola di comune esperienza per la quale il complessivo assetto di interessi oggetto del ricorso congiunto può presumersi riferito al tempo e al contesto in cui esso è formato e soprattutto depositato, in quel momento diventando definitiva la manifestazione di volontà dei ricorrenti e così la loro valutazione di rispondenza degli accordi esposti ai loro interessi.
Nel caso di specie si è in presenza di un procedimento peculiare ma indispensabile per far valere un diritto, la cui fonte si trova nell’accordo tra i coniugi separandi, «destinato ad essere riconosciuto dall’ordinamento quale fonte regolatrice in pendenza della separazione, sia pure a condizione della sua successiva omologa: ed il tempo necessario affinchè il procedimento si concluda non può andare a detrimento di chi lo ha dovuto attivare».