Angela, sposata, casalinga, non ha figli, non ha un reddito, beni immobili, mobili. Decide di separarsi ma non ha i soldi per pagare un avvocato che la assistita. Purtroppo è un’ipotesi che si verifica spesso.
Si rivolge all’avvocato Mevio il quale le spiega che può accedere al gratuito patrocinio a spese dello stato se ha un reddito imponibile annuo non superiore a 11.746,68.
Angela gli riferisce di percepire il reddito di cittadinanza e che lo stesso viene versato sul conto corrente del marito. Ha un dubbio, potrà usufruire del gratuito patrocinio? Presumiamo, perchè non abbiamo questo dato, che il reddito di cittadinanza per il nucleo familiare sia di circa 1300,00.
Il caso viene portato all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate alla quale Angela chiede chiarimenti circa il reddito al quale fare riferimento per il calcolo ai fini del gratuito patrocinio, perchè vuole sapere se si tiene conto del reddito complessivo della famiglia, considerato che il reddito di cittadinanza è un beneficio economico a vantaggio dell’intero nucleo familiare, oppure del reddito del solo richiedente.
All’ interpello n. 31- 19.1. 2022 l’agenzia delle Entrate risponde chiarendo che l’importo corretto per la valutazione della sussistenza dei requisiti di accesso al gratuito patrocinio in caso di separazione, è quello relativo alla quota spettante al singolo componente del nucleo familiare richiedente l’assistenza legale a spese dello stato e che sarà pari al 50% in caso di nucleo di due persone.
In caso di separazione per poter usufruire del gratuito patrocinio non si fa riferimento al reddito dell’intero nucleo familiare bensì a quello del coniuge richiedente il beneficio.