Parliamo di contratti di convivenza

I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza”. Cosi testualmente recitano i commi 50 e seguenti della legge numero 76 del 2016 “Legge Cirinnà”.

La norma si riferisce ai conviventi, non uniti da alcun vincolo di matrimonio, né uniti civilmente i quali potranno dunque disciplinare solo gli aspetti patrimoniali della loro vita in comune, mentre tutti gli altri aspetti rimangono esclusi dalla stessa.

Il comma 57 della legge citata individua i seguenti requisiti per la stipula di un valido contratto di convivenza :  i conviventi devono essere tali, non coniugati, uniti civilmente o in un altro contratto di convivenza. Devono inoltre essere maggiorenni, non interdetti, ed uniti stabilmente da legami affettivi e di coppia nonché reciproca assistenza morale e materiale. Non devono, l’un l’altro, essere vincolati da rapporti di parentela, affinità o adozione, matrimonio o precedente unione civile. La sopravvenienza di una delle circostanze sopra evidenziate, ove sia possibile, estingue il contratto di convivenza con efficacia dal momento del verificarsi della stessa.

Il comma 51 della legge 76 del 2016, prevede che i contratti di convivenza devono rivestire necessariamente la forma scritta tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio, o avvocato che attesti la conformità a norme imperative e ordine pubblico). La copia di quanto stipulato dovrà essere trasmesso al Comune di residenza dei conviventi ai fini dell’iscrizione all’anagrafe.

I contraenti potranno scegliere il regime patrimoniale ovvero potranno optare per la comunione legale, anche per una separazione legale dei beni o per una comunione convenzionale, salvo poi poter modificare in qualsiasi momento le convenzioni in ordine al regime patrimoniale scelto e la possibilità di poter recedere (unilateralmente) dal contratto di convivenza. Il convivente a cui dunque “non vada più bene” questa convivenza, avrà la possibilità di scioglierla con dichiarazione unilaterale resa al notaio o all’avvocato. Quando il convivente che eserciti il recesso sia unico titolare della disponibilità della residenza familiare, lo stesso dovrà concedere all’altro convivente un termine non inferiore a novanta giorni per abbandonare l’immobile.

Il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termini o condizioni.

Facciamo qualche esempio:  i conviventi possono prevedere nel contratto di convivenza la corresponsione, in favore del contraente più debole, di un contributo al mantenimento stabilendone modalità di versamento e durata; chi e in quale misura dovrà contribuire a determinate spese per il fabbisogno della famiglia di fatto; in quale parte i conviventi contribuiranno alle spese di ristrutturazione di un immobile;  in quale misura gli stessi contribuiranno alle necessità della vita in comune in relazione alle rispettive capacità di lavoro professionale o casalingo ed eventuali trasferimenti immobiliari da effettuarsi nel corso della convivenza.

 

 

 

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Parliamo di adozione in casi particolari?

La cd. adozione in casi particolari di un minore di età è l’adozione cui si ricorre in casi specifici nei quali non sono presenti i presupposti per l’adozione legittimante (principalmente lo stato di abbandono del minore).

I minori non dichiarati adottabili possono essere tuttavia adottati, in base all’art. 44 della Legge sull’adozione (n. 184/1983 e successive modificazioni), quando ricorre una delle seguenti condizioni:

  1. a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo anche maturato nell’ambito di un prolungato periodo di affidamento, quando il minore sia orfano di padre e di madre;
  2. b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell’altro coniuge;
  3. c) quando il minore sia handicappato e orfano di entrambi i genitori;
  4. d) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo

L’adozione in questi casi è consentita anche in presenza di figli legittimi (ora figli nati nel matrimonio).

Nei casi previsti alle lettere a), c) e d) l’adozione è consentita, oltre che ai coniugi, anche ai single. Se invece l’adottante è coniugato e non separato, l’adozione può essere disposta solo a seguito di richiesta da parte di entrambi i coniugi.

Ulteriori requisiti sono:

nei casi di cui alle lettere a) e d) l’età dell’adottante deve superare di almeno 18 anni quella dell’adottando; tale differenza di età non è richiesta nei casi, di cui alle lettere b) e c);

il consenso dell’adottante;

il consenso dell’adottando che abbia compiuto i 14 anni, se ha compiuto gli anni 12 deve essere sentito, se ha un’età inferiore a 12 anni deve essere sentito in ragione della sua capacità di discernimento;

deve essere sentito il legale rappresentante (ad esempio il tutore, ovvero colui che cura gli interessi del minore) del minore di 14 anni o di età superiore se handicappato o non capace di esprimere il proprio consenso;

è necessario l’assenso dei genitori e del coniuge dell’adottando (se negato, ma ritenuto dal Tribunale ingiustificato o contrario all’interesse dell’adottando, l’adozione può essere lo stesso pronunciata, salvo che l’assenso sia stato rifiutato dai genitori esercenti la la responsabilità genitoriale o dal coniuge, se convivente, dell’adottando).

L’adottante deve presentare domanda al Tribunale per i minorenni del distretto dove si trova il minore contenente la sua dichiarazione di disponibilità all’adozione.

Il Giudice deve sentire il Pubblico Ministero e sentire le persone ed acquisire i consensi e assensi previsti dalla legge. Al fine di verificare l’idoneità affettiva e la capacità di educare ed istruire il minore; la situazione personale ed economica, la salute, l’ambiente familiare dell’adottante; i motivi per i quali l’adottante desidera adottare il minore; la personalità del minore e la possibilità di idonea convivenza, il Giudice dispone l’esecuzione di adeguate indagini che farà svolgere dagli Assistenti sociali e dagli organi di pubblica sicurezza sull’adottante, sul minore e sulla di lui famiglia.

Finché la sentenza non è emanata, sia l’adottante che l’adottando possono revocare il loro consenso.

Il provvedimento che chiude il procedimento può essere impugnato dall’adottante, dai genitori dell’adottando e dal Pubblico Ministero.

Il provvedimento che pronuncia l’adozione, una volta definitivo, viene comunicato all’ufficiale di stato civile per l’annotazione a margine dell’atto di nascita dell’adottato.

L’adozione in casi particolari produce effetti diversi e più limitati rispetto a quelli di un’adozione legittimante:

il minore acquista lo stato di figlio adottivo dell’adottante;

conserva i diritti/doveri verso la famiglia di origine; i genitori biologici però perdono la responsabilità genitoriale sul minore;

antepone al proprio cognome quello della famiglia adottiva;

non acquista alcun legame di parentela rispetto ali familiari dell’adottante, ma nascono gli impedimenti matrimoniali;

l’adottato ha nei confronti dell’adottante i medesimi diritti successori del figlio legittimo (ora figlio nato nel matrimonio).

l’adottante non ha alcun diritto sulla successione del figlio adottivo;

l’adottante ha il dovere di mantenere, istruire ed educare l’adottato, esercita su di lui la la responsabilità genitoriale e amministra i suoi beni, di cui non ha l’usufrutto legale (ossia l’uso e il godimento di un bene altrui), ma può impiegare le rendite per le spese di mantenimento, istruzione ed educazione del minore con l’obbligo di investire l’eccedenza in modo fruttifero; è tenuto a fare l’inventario dei beni che amministra e trasmettere l’elenco al Giudice entro trenta giorni dalla data della comunicazione della sentenza di adozione.

l’adottante e l’adottato sono tenuti reciprocamente a somministrarsi gli alimenti nei casi previsti dalla legge.

Il rapporto adottivo può estinguersi e l’adozione è soggetta a revoca pronunciata dal Tribunale nei seguenti casi:

per indegnità dell’adottato, quando l’adottato maggiore di 14 anni abbia attentato alla vita dell’adottante o del suo coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti, oppure si sia reso colpevole verso di loro di un delitto punibile con pena detentiva non inferiore a tre anni.

 

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Se il padre non paga gli alimenti e non è costante nel diritto di visita le figlie possono essere affidate in via esclusiva alla madre.

Il caso è quello di una madre, genitore collocatario di due minori, che proponeva ricorso presso il Tribunale di Velletri, al fine di ottenere «la sanzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 709-ter, comma 2, c.p.c. del padre per aver pregiudicato il regolare svolgimento delle modalità di affido, omettendo di pagare il contributo di mantenimento nei confronti delle due figlie da oltre due anni.

Il Collegio con il decreto del 24 aprile 2021 ha ritenuto che il suddetto inadempimento è molto grave poiché mette in evidenza un totale disinteresse da parte del padre per le esigenze di educazione, istruzione e cura delle figlie.

Il Tribunale ha condiviso, inoltre, l’orientamento giurisprudenziale secondo cui «la regola dell’affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall’art. 155 c.c. (oggi 337-ter c.c.) con riferimento alla separazione personale dei coniugi, ed applicabile anche nei casi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in virtù del richiamato operato dall’art. 4, comma 2, l. n. 54/2006, è derogabile solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l’interesse del minore”, come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l’affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente» (Cass. n. 26587/2009).

Il reiterato inadempimento dell’obbligo di mantenimento da parte del padre sottolinea la mancanza di responsabilità dello stesso nei confronti delle figlie, ostacolando, così, la genitorialità condivisa ed è per questi motivi il Tribunale di Velletri ha disposto l’affido esclusivo delle minori alla madre.

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E’ online la procedura INPS per la domanda di Assegno Unico ponte, temporaneo fino a dicembre 2021.

Assegno unico ponte famiglie con figli minori a carico

L’INPS ha reso disponibile la procedura di domanda per la nuova misura di sostegno (assegno unico ponte temporaneo fino al 31 dicembre) per le famiglie con figli minori a carico che non hanno diritto all’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) di cui alla legge n. 153 del 1988. I destinatari della misura sono:

lavoratori autonomi;

disoccupati;

coltivatori diretti, coloni e mezzadri;

titolari di pensione da lavoro autonomo;

nuclei che non hanno uno o più requisiti per godere dell’ANF.

L’assegno temporaneo sarà riconosciuto sulla base di requisiti di cittadinanza, residenza e domiciliazione assieme al figlio a carico. Il sussidio verrà erogato in funzione del numero dei figli ed il suo importo è decrescente all’aumentare del livello di ISEE fino ad azzerarsi a 50.000 euro (calcola online il tuo ISEE).

Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, il trattamento relativo all’assegno temporaneo sarà riconosciuto dal mese di luglio 2021. Pertanto, non è necessario presentare subito la domanda (nei primi giorni è atteso un boom di accessi).

Nell’ipotesi di genitori separati con affido condiviso, l’Assegno unico ponte è diviso al 50% (in caso di accordo, al 100% all’unico genitore richiedente).

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Adozione di maggiorenne, consoliderete il vostro rapporto, porterà il tuo cognome e gli assicurerai assistenza ed un futuro più sereno

Perché adottare un maggiorenne? Ci possono essere diverse ragioni: quella principale e forse la più ricorrente è il desiderio di consolidare un rapporto affettivo che dura da tempo, il desiderio che lui o lei portino anche il tuo cognome e la necessità di assicurargli un’assistenza anche quando non ci sarai più.

Per poter adottare un maggiorenne devi:

avere compiuto 35 anni e devi superare di almeno 18 anni l’età di colui che vuoi adottare;

non devi necessariamente essere sposato, puoi essere anche un single;

è richiesto il consenso dell’adottante e dell’adottando;

è richiesto l’assenso dei genitori dell’adottando, del coniuge dell’adottante e dell’adottando non legalmente separati, ed altresì dei figli maggiorenni dell’adottante.

Il tribunale può autorizzare l’adozione se l’adottante ha raggiunto almeno l’età di 30 anni, ferma restando la differenza di età dei 18 anni e pronunciare l’adozione anche se considera ingiustificato o contrario all’interesse dell’adottando il rifiuto dell’assenso da parte dei suoi genitori, dei discendenti dell’adottante, del coniuge dell’adottante o dell’adottato se separati di fatto.

La domanda di adozione si propone al presidente del tribunale del luogo dove l’adottante ha la residenza

Il tribunale, previo parere del pubblico ministero, emette una sentenza con cui decide di far luogo o non far luogo all’adozione.

il provvedimento di adozione viene trascritto a margine dell’atto di nascita dell’adottato e da quel momento:.

assumerà il cognome dell’adottante e lo antepone al proprio;

conserva tutti i diritti e doveri verso la sua famiglia di origine;

non acquista alcun rapporto civile con i parenti dell’adottante;

acquista i diritti successori nei confronti dell’adottante.

L’adottante dal canto suo:

non acquista alcun rapporto civile con la famiglia dell’adottato;

non acquista diritti successori nei confronti dell’adottato.

Gli effetti si producono dalla data del provvedimento che pronuncia dell’adozione.

 

 

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Il dovere del genitore non affidatario di far visita al figlio non è coercibile e quindi non sanzionabile.

La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6471/2020, si è pronunciata in merito alla possibilità o meno di sanzionare, ai sensi dell’art. 614 bis del c.p.c., il genitore non affidatario che non ottemperi al proprio diritto-dovere di fare visita al figlio.

Il rifiuto del genitore non collocatario di far visita al figlio minore non è coercibile, ma può produrre altre conseguenze, quali l’affidamento esclusivo all’altro genitore o la perdita della responsabilità genitoriale.

La vicenda giudiziaria vedeva come protagonista un padre (genitore non affidatario in questo caso)  che, dopo essersi rifiutato di adempiere al proprio obbligo di far visita al figlio minorenne, era stato sanzionato, sia dal Tribunale che dalla Corte d’Appello, ai sensi dell’art. 614 bis c.p.c., venendo condannato a versare alla madre del minore la somma di 100 euro per ogni futuro inadempimento all’obbligo di incontrare il figlio.

L’uomo, rimasto soccombente in entrambi i gradi del giudizio di merito, ricorreva dinanzi alla Corte di Cassazione, eccependo la falsa applicazione dell’art. 614 bis c.p.c., in combinato disposto con l’art. 709 ter c.p.c.

I giudici di legittimità hanno accolto il ricorso, ribadendo, innanzitutto, che, nell’ambito dei rapporti tra genitori e figli, di fianco alla responsabilità genitoriale ex art. 316 c.c., sussiste il dovere di dare attuazione, di comune accordo, al diritto dei figli minorenni di essere mantenuti, educati, istruiti ed assistiti, anche moralmente, nel rispetto delle loro naturali inclinazioni ed aspirazioni. All’interno di tali doveri di cura, assistenza ed educazione, che i genitori sono chiamati ad espletare nell’interesse dei figli, rientra il diritto-dovere del genitore non affidatario di far visita al figlio minore, a cui corrisponde, specularmente, il diritto del figlio a mantenere rapporti significativi con entrambi i genitori, non solo, quindi, con quello presso il quale risulti essere collocato.

Quello di far visita al figlio minore è, dunque, in primo luogo, un diritto del genitore non collocatario, in quanto una sua lesione da parte dell’altro genitore comporta una tutela ai sensi di quanto disposto dall’art. 709 ter del c.p.c., considerato che l’altro genitore è, specularmente, titolare di un obbligo di astenersi dal rendere più difficoltoso o impedire l’esercizio dell’altrui diritto.

Ma è, allo stesso tempo, un dovere, il cui adempimento, però, essendo espressione della capacità di autodeterminazione del soggetto che ne sia onerato, è rimesso alla sua scelta libera e consapevole.

Tali caratteristiche, a parere degli Ermellini, fanno si che ritenere tale diritto-dovere coercibile su iniziativa dell’altro genitore risulterebbe contrario alla sua qualificazione e finalità.

Per questo motivo, il diritto-dovere di far visita al figlio minore, spettante al genitore non collocatario, non è suscettibile di coercizione, neanche nella forma indiretta ex art. 614 bis c.p.c., in quanto non rientra tra quegli obblighi genitoriali la cui violazione integra una grave inadempienza ai sensi dell’art. 709 ter c.p.c., considerato che il suo esercizio non può che essere il risultato di una scelta libera ed autonoma.

Gli Ermellini hanno, infatti, osservato come l’emissione di un provvedimento ex art. 614 bis c.p.c., presupponga l’inosservanza di una condanna, mentre il diritto-dovere di visita rappresenta soltanto un’espressione della relazione tra genitore e figlio che, però, non può mai costituire l’oggetto di una condanna ad un facere, anche se infungibile. A ciò si aggiunga, inoltre, che l’emanazione di un provvedimento di tal genere si porrebbe in contrasto con l’interesse stesso del minore alla frequentazione con i genitori che, in tal modo, subirebbe una monetizzazione, nonché una banalizzazione.

Ciò non significa, tuttavia, che una violazione del dovere di visita da parte del genitore non collocatario sia del tutto priva di conseguenze. Da una tale condotta potrà, infatti, derivare, ad esempio, l’applicazione dell’affido esclusivo del figlio all’altro genitore, o, addirittura, la perdita della responsabilità genitoriale.

Alla luce di tali osservazioni, la Suprema Corte ha provveduto ad affermare il principio di diritto per cui “Il diritto-dovere di visita del figlio minore che spetta al genitore non collocatario non è suscettibile di coercizione neppure nella forma indiretta di cui all’art. 614 bis c.p.c. trattandosi di un potere-funzione che, non sussumibile negli obblighi la cui violazione integra, ai sensi dell’art. 709 ter c.p.c., una “grave inadempienza”, è destinato a rimanere libero nel suo esercizio quale esito di autonome scelte che rispondono, anche, all’interesse superiore del minore ad una crescita sana ed equilibrata.”

La pronuncia emessa in grado d’appello è stata, dunque,  annullata dalla Cassazione.

 

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Addebito della separazione al marito a causa del violento episodio che ha fatto degenerare il matrimonio.

Il Tribunale di La Spezia con la sentenza n. 179 depositata il 25 marzo 2021 ha addebitato al marito la separazione ritenendo anche un solo episodio di violenza la causa della fine del rapporto matrimoniale per lo stesso non più recuperabile.

Il Tribunale era stato adito da una donna che chiedeva l’addebito della separazione al marito a causa di gravi episodi di violenza e maltrattamenti, sia fisici che verbali, iniziati dalla reazione violenta dell’uomo che aveva scoperto di essere stato tradito ed aveva dunque chiuso in camera la moglie per oltre 4 ore per poi picchiarla causandole gravi lesioni. Tali maltrattamenti sarebbero poi proseguiti nel corso del tempo, portando infine la ricorrente alla decisione di lasciare la casa coniugale. Il marito non contestava l’episodio violento scaturito dalla rabbia e umiliazione conseguenti alla scoperta di essere stato tradito, ma secondo le sue prospettazioni quell’episodio sarebbe rimasto isolato.

Udite le varie testimonianze, il Tribunale ha accolto la domanda di addebito proposta dalla moglie, ritenendo in tal senso sufficiente l’episodio di violenza denunciato per addebitare la separazione al marito. È infatti emerso che «dopo quel fatto il rapporto matrimoniale, al di là delle apparenze (nei rapporti con le rispettive famiglie e con amici e conoscenti) non fu mai più realmente recuperato, perlomeno per un periodo di tempo sufficientemente prolungato e stabile».

In conclusione, dopo aver regolato anche gli aspetti economici della separazione, il Tribunale ha dichiarato la separazione tra le parti con addebito al marito, condannandolo al versamento dell’assegno mensile di mantenimento.

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UN DURO COLPO ALLA PAS

INFERTO UN DURO COLPO ALLA PAS. LA CASSAZIONE INVITA IL GIUDICE DI MERITO A VERIFICARE IL FONDAMENTO SCIENTIFICO DELLE CONSULENZE CHE SI BASANO SU TEORIE NON CONDIVISE NEL MONDO SCIENTIFICO.

Con  l’ordinanza n. 13217/2021 la Cassazione si è pronunciata annullando un decreto della Corte d’Appello di Venezia del dicembre 2019 che stabiliva l’affido superesclusivo al papà di una bambina di 6 anni sulla base di un provvedimento che ha valutato la mamma della piccola come ‘madre malevola’.

La vicenda inizia quando il padre della piccola chiede ed ottiene dal Tribunale l’affido in via esclusiva della figlia con a carico dell’uomo l’obbligo di corrispondere in favore della mamma della minore la somma mensile di 200 euro a titolo di contributo per il suo mantenimento, a cui sommare gli importi dovuti per le spese straordinarie.

Il padre reclama questo provvedimento, chiedendo per i primi sei mesi visite della madre protette con intervento dei servizi sociali e in seguito l’affido super esclusivo della minore, con revoca del contributo alla ex.

La mamma chiede la revoca del provvedimento del Tribunale e l’affido condiviso della minore con collocazione presso di se’ e la conferma del contenuto economico del decreto, ma la Corte respinge le richieste della donna, affida la minore in forma super esclusiva al padre, revoca il contributo economico disposto in favore della donna, regolando il diritto di visita di quest’ultima nei confronti della figlia.

La Corte decide in tal senso perché dalla C.T.U è emersa un’elevata conflittualità tra i genitori, un grave problema di comunicazione tra i due e una grave carenza nelle capacità genitoriali della donna. Dai colloqui clinici è emersa la volontà della donna di tenere la bambina solo per se, escludendo il padre, una forte resistenza a cambiare le proprie convinzioni e l’influenza negativa della famiglia materna, con prospettive rischiose per la bambina. Da qui la necessità di collocare la minore presso il padre, ritenuto genitore capace di darle serenità ed equilibrio.

Una seconda Ctu, conferma la prima ribadendo la necessità di affidare la minore solo al padre, poiché la madre risulta affetta da Mms o “sindrome della madre malevola” che la porta a escludere totalmente il padre dalla vita della figlia, fortemente segnata dalle sue condotte e da quelle della nonna materna. Conclusioni che la Corte ritiene attendibili perché basate su “risultanze cliniche, oggetto di specifico accertamento di fatto.”

La madre ricorre quindi in Cassazione che accoglie il ricorso ricordando che quando un genitore denuncia comportamenti dell’altro riconducibili alla sindrome da alienazione parentale, per procedere alla modifica delle condizioni di affidamento, il giudice è tenuto ad accertare la veridicità di detti comportamenti. Un genitore infatti è ritenuto idoneo anche per la capacità di preservare i rapporti della prole con l’altro genitore, a tutela del diritto del minore alla bigenitorialità e a una crescita sana ed equilibrata.

Nell’aderire alle conclusioni di un accertamento peritale il giudice non può limitarsi a richiamare le conclusioni degli esperti. Costui è tenuto ad accertare la validità scientifica delle stesse, per evitare che “soluzioni prive del necessario conforto scientifico” risultino alla fine “potenzialmente produttive di danni ancora più gravi di quelli che intendono scongiurare.”

Passando all’esame del caso specifico la Corte Suprema rileva che le conclusioni sulle capacità genitoriale della donna non risultano chiare e in molti punti appaiono generiche. Come ammesso dalla donna, vero che ha ostacolato in qualche occasione il rapporto padre e figlia e che non ha collaborato con i consulenti, ma è stato anche accertato che la stessa mantiene una condotta di accudimento nei confronti della minore.

La Corte di appello in sentenza invece ha fatto riferimento a condotte scellerate della madre, senza tuttavia descriverle e specificarle nel dettaglio, così come non ha descritto i pregiudizi causati dal suo comportamento sullo sviluppo della minore.

Per questo il decreto impugnato è stato  cassato, con rinvio ad altra Corte territoriale, per trattare nuovamente la questione e disporre anche sul regime delle spese di giudizio di legittimità.

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LA FINE DEL CRITERIO DEL TENORE DI VITA PER IL RICONOSCIMENTO DELL’ASSEGNO DI DIVORZIO

Con la pronuncia n. 11798/21, depositata il 5 maggio la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha ribadito che il criterio del tenore di vita non potrà mai più essere applicato nel giudizio di riconoscimento del diritto all’assegno divorzile.

Il caso

La Corte d’Appello di Roma riconosceva all’ex coniuge l’assegno divorzile sulla base dell’accertamento della inadeguatezza dei mezzi o della impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive raffrontati al tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio. Sulla base di una disparità economica tra le parti considerata rilevante, la Corte d’Appello riteneva che i mezzi a disposizione della ex coniuge non fossero adeguati a consentirle di mantenere con le sue sole risorse l’analogo tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale e, così, riconosceva il diritto all’assegno divorzile.

A fronte di una pronuncia così “distonica” rispetto al più recente ed ormai consolidato orientamento in materia di assegno divorzile, a seguito delle Sezioni Unite 18287/2018, la Corte di Cassazione, nell’annullare la sentenza impugnata, ribadisce e chiarisce l’attuale stato dell’arte in materia che ha portato ad un completo abbandono del tenore di vita quale criterio di riconoscimento dell’assegno divorzile.

Oggi per il riconoscimento al diritto all’assegno bisogna tener conto delle condizioni economiche di entrambi i coniugi, dell’autosufficienza economica, del contributo fornito dai coniugi nella realizzazione della vita familiare, delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell’età del coniuge richiedente l’assegno.

 

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