Spese straordinarie per i figli

Cassazione civile sez. VI, 10/05/2022, n.14813

Con questa ordinanza la Suprema Corte ha fissato il seguente principio: il riparto delle spese straordinarie per i figli deve essere fissato in misura proporzionale al reddito di ognuno dei genitori.

In tema di riparto delle spese straordinarie per i figli, il concorso dei genitori, separati o divorziati, o della cui responsabilità si discuta in procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, non deve essere necessariamente fissato in misura pari alla metà per ciascuno, secondo il principio generale vigente in materia di debito solidale, ma in misura proporzionale al reddito di ognuno di essi, tenendo conto delle risorse di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti.

I genitori possono accordarsi per la ripartizione delle spese, ma il giudice, nella determinazione giudiziale, deve sempre far riferimento al principio generale di proporzionalità tre le “sostanze” e i “redditi”.

La prassi giudiziaria spesso prevede la ripartizione nella misura della metà, quand’anche l’accertamento delle rispettive risorse economiche evidenzi una diversa proporzione tra i genitori.

 

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L’automatica attribuzione del cognome del padre è il retaggio di una concezione patriarcale della famiglia

Corte Costituzionale sentenza n. 131 del 31 maggio 2022

La sentenza n. 131 è stata depositata il 1° giugno. La Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 262, comma 1, c.c. nella parte in cui prevede che il figlio assuma automaticamente il cognome paterno, estendendo tale illegittimità alle norme sull’attribuzione del cognome per i figli nati nel matrimonio e per quelli adottati.

Un vero e proprio cambiamento epocale in linea con un contesto sociale paritario dei coniugi.

Si tratta di un automatismo che non trova alcuna giustificazione né nell’art. 3 Cost., sul quale si fonda il rapporto fra i genitori, uniti nel perseguire l’interesse del figlio, né nel coordinamento tra principio di eguaglianza e finalità di salvaguardia dell’unità familiare, di cui all’art. 29, secondo comma, Cost. È, infatti, proprio l’eguaglianza che garantisce quella unità e, viceversa, è la diseguaglianza a metterla in pericolo, poiché l’unità si rafforza nella misura in cui i reciproci rapporti fra i coniugi sono governati dalla solidarietà e dalla parità.

Sarà necessario l’accordo fra i genitori nel caso vogliano attribuire uno solo dei cognomi al figlio. In mancanza di un accordo dovranno attribuirsi entrambi i cognomi, nell’ordine deciso dai genitori e nel caso di eventuale disaccordo si renderà necessario l’intervento del giudice per risolvere la controversia.

La Corte Costituzionale ha inviato una duplice raccomandazione al legislatore.

In primo luogo, ha auspicato un urgente intervento per «impedire che l’attribuzione del cognome di entrambi i genitori comporti, nel succedersi delle generazioni, un meccanismo moltiplicatore che sarebbe lesivo della funzione identitaria del cognome».

Nel caso pertanto di un genitore titolare del doppio cognome, si renderebbe necessaria la scelta di quello dei due che rappresenti il suo legame genitoriale, sempre che i genitori non optino per l’attribuzione del doppio cognome di uno di loro soltanto.

In secondo luogo, poi, la Consulta ha rimesso alla valutazione del legislatore «l’interesse del figlio a non vedersi attribuito – con il sacrificio di un profilo che attiene anch’esso alla sua identità familiare – un cognome diverso rispetto a quello di fratelli e sorelle».

Da ultimo, la Corte Costituzionale ha precisato che tutte le norme dichiarate costituzionalmente illegittime riguardano l’attribuzione del cognome al figlio e di conseguenza, dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, la sentenza troverà applicazione alle ipotesi in cui l’attribuzione del cognome non sia ancora avvenuta, rimettendo alla deputata disciplina eventuali richieste di modifica del cognome.

Leggi qui la sentenza completa.

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Nell’interesse superiore del minore  va comunque  assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità.

Nell’interesse superiore del minore  va comunque  assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità.

Cassazione Civile I sezione ord. 24.3.2022 n. 9691

La Suprema Corte, ribadisce che, nell’interesse superiore del minore, va assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell’assistenza, educazione ed istruzione. Orientamento, questo, che trova riscontro anche nella giurisprudenza della CEDU, la quale invita le autorità nazionali ad adottare tutte le misure volte ad assicurare il mantenimento dei legami tra il genitore e i figli, affermando che per un genitore e suo figlio, stare insieme costituisce un elemento fondamentale della vita familiare.

Il caso.

Il Tribunale per i Minorenni di Roma disponeva la decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale di una donna, madre di un minore, nato da una relazione sentimentale con un uomo, poi cessata.

Disponeva altresì l’allontanamento del minore dal contesto familiare e il suo collocamento in una casa famiglia, nonché la temporanea sospensione di ogni rapporto tra la madre e il minore.

Riteneva necessarie e giustificate le proprie statuizioni dalla necessità di poter consentire l’instaurazione di legittimi rapporti genitoriali tra il minore,  che viveva in casa con la madre e i nonni materni  e il padre, il quale non aveva potuto esercitare alcun tipo di frequentazione continuativa con il figlio ostacolata dalla madre.

Avverso il decreto la donna proponeva reclamo dinanzi alla Corte di Appello di Roma, la quale lo rigettava, confermando ed integrando il provvedimento reclamato.

La Corte d’Appello, già con un precedente provvedimento del 2020, aveva dato una serie di disposizioni, dettagliate ed esaustive, per attivare un percorso di sostegno psicoterapeutico del minore, incaricando il tutore di predisporre un progetto operativo volto alla ripresa dei rapporti diretti tra il minore e il padre.

Sia il Tribunale che la Corte territoriale hanno preso atto di come le suddette prescrizioni siano state completamente disattese e il progetto sia rimasto del tutto ineseguito. Ad avviso della Corte, il Tribunale – constatando l’impossibilità di instaurare una relazione padre/figlio e la necessità di intervenire prontamente, essendo il minore giunto alla soglia dell’età adolescenziale  non ha voluto adottare un provvedimento punitivo nei confronti della madre, bensì tutelare l’integrità psico fisica del minore, danneggiato dalla mancanza di un rapporto affettivo con la figura paterna.

La donna proponeva ricorso per Cassazione sulla base di nove motivi. L’uomo resisteva con controricorso, unitamente al curatore speciale del minore.

La donna ha ritenuto che la Corte territoriale, nel decidere sul reclamo, abbia omesso di esaminare i motivi dello stesso, affidandosi semplicemente alle conclusioni dei CTU – che si richiamavano alla figura della sindrome da alienazione parentale (c.d. PAS) -, recependole acriticamente, e non considerando in alcun modo la patologia sofferta dal figlio e la scarsa attenzione del padre rispetto alla stessa. Per la signora, la Corte territoriale, nel valutare il migliore interesse del minore, non ha tenuto conto dei rischi derivanti allo stesso da un drastico e incomprensibile sradicamento dal proprio ambiente e dai propri affetti e da una esposizione forzosa ad una situazione per lui fonte di ansia e di paura e comunque estranea. Ha ritenuto, inoltre, ingiustificato il mancato ascolto del minore, quasi dodicenne, e capace di discernimento.

La ricorrente si è doluta altresì del fatto che il provvedimento impugnato, anche in relazione al divieto assoluto del minore di avere contatti con la madre, non fosse rispondente al suo interesse superiore e al suo diritto di non subire ingerenze nella propria vita privata. Ha ritenuto, infatti, che un provvedimento così drastico deve costituire, anche alla luce della giurisprudenza CEDU, l’extrema ratio in caso di condotte indegne del genitore.

Sia la Corte d’Appello che il Tribunale non hanno considerato le ripercussioni e i traumi che il minore avrebbe patito in conseguenza di una brusca e definitiva sottrazione dello stesso dal proprio ambiente familiare e dalla relazione con la madre, con la rottura di ogni consuetudine di vita. Quello alla bigenitorialità è in primis un diritto del minore, che va attuato con modalità che consentano di realizzare il suo miglior interesse. Ogni decisione sull’affidamento del minore dev’essere prioritariamente orientata a garantire il suo massimo benessere.

I Supremi Giudici hanno ritenuto che il fatto che il minore abbia sempre convissuto con la madre non equivale ad affermare che la sua volontà di non incontrare il padre, o di non incontralo con le frequenze prescritte, sia stato nevitabilmente coartata dalla madre. I Giudici hanno osservato che, nel caso in esame, il minore, ormai dodicenne, doveva essere ascoltato, considerando la gravità del provvedimento da adottare. Per il Collegio il diritto alla bigenitorialità del padre non è definitivamente compromesso.

Decisione

La Corte di Cassazione rigetta il primo motivo di ricorso, esamina congiuntamente e accoglie il terzo, quarto, sesto, settimo, ottavo e nono e dichiara inammissibili i restanti motivi. Cassa il decreto impugnato e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Roma, Sezione specializzata per i minorenni, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

 

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ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE A DECORRERE DAL 1° MARZO 2022

A decorrere da oggi  1° marzo 2022 è istituito l’Assegno Unico e Universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

A CHI SPETTA L’ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE

L’Assegno unico e universale spetta ai nuclei familiari in cui ricorrono le seguenti condizioni:

– per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;

– per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni che:

frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;

svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8mila euro annui;

sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;

svolga il servizio civile universale;

– per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

L’ASSEGNO UNICO PUO’ ESSERE RICHIESTO SIA CON ISEE SUPERIORE AI 40MILA EURO ANNUI CHE IN ASSENZA DI ISEE

L’importo dell’Assegno unico e universale per i figli a carico è determinato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, verificata tenendo conto dell’ ISEE in corso di validità. Pertanto, alle famiglie che al momento della domanda siano in possesso di ISEE in corso di validità, l’assegno è corrisposto con importi maggiorati e calcolati in base alla corrispondente fascia di ISEE Le medesime maggiorazioni sono comunque riconosciute, con decorrenza retroattiva con tutti gli arretrati, anche a coloro che al momento della presentazione della domanda non siano in possesso di ISEE , ma per le quali l’ ISEE sia successivamente attestato entro il 30 giugno.

L’Assegno unico per i figli a carico, poiché è una misura “universale”, può essere richiesto anche in assenza di ISEE ovvero con ISEE superiore alla soglia di euro 40mila. In tal caso, saranno corrisposti gli importi minimi dell’Assegno previsti dalla normativa.

E’ CORRISPOSTO DALL’INPS

L’Assegno unico e universale è corrisposto dall’INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, mediante accredito su conto corrente bancario o postale, ovvero scegliendo la modalità del bonifico domiciliato.

In fase di compilazione della domanda, il genitore richiedente potrà indicare le modalità di pagamento prescelte anche con riferimento all’altro genitore (es. IBAN dell’altro genitore, per quanto a propria conoscenza). Qualora il genitore richiedente non dovesse indicare la modalità di pagamento dell’altro genitore esercente la responsabilità genitoriale, quest’ultimo potrà provvedere autonomamente a inserirlo, accedendo alla domanda del richiedente con le proprie credenziali. In tal caso, il pagamento della quota al secondo genitore decorre da quando tale scelta di accredito al 50% è stata comunicata all’INPS.

 

AFFIDAMENTO ESCLUSIVO

In caso di affidamento esclusivo, il richiedente potrà chiedere la corresponsione del 100% dell’importo spettante. Resta ferma la possibilità dell’altro genitore di modificare tale scelta accedendo alla domanda mediante le proprie credenziali.

 

TUTORE E AFFIDAMENTO FAMILIARE

Nel caso di nomina di un tutore o di affidatario ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, l’Assegno è riconosciuto nell’interesse esclusivo del tutelato ovvero del minore in affido familiare.

Per i nuovi nati a decorrere dal 1° marzo, l’Assegno unico e universale spetta dal settimo mese di gravidanza.

 

SONO ABROGATE LE MISURE DI SOSTEGNO ALLA NATALITA’

Con l’entrata in vigore dell’Assegno unico e universale, a decorrere dal mese di marzo 2022 sono abrogate le seguenti misure di sostegno alla natalità, in quanto assorbite dall’Assegno:

il premio alla nascita o all’adozione (Bonus mamma domani);

l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;

gli assegni familiari ai nuclei familiari con figli e orfanili;

l’assegno di natalità (cd. Bonus bebè);

le detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni.

L’Assegno unico non assorbe né limita gli importi del bonus asilo nido.

L’Assegno è compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.

 

COMPATIBILITA’ CON IL REDDITO DI CITTADINANZA

Inoltre è compatibile con il Reddito di Cittadinanza. Per i percettori del Reddito di Cittadinanza l’importo dell’Assegno è erogato, con le stesse modalità di erogazione del RdC, mediante accredito sulla carta RdC di cui gli stessi sono in possesso.

Per la determinazione del reddito familiare l’Assegno unico non si computa nei trattamenti assistenziali.

L’Assegno unico e universale non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF .

L’Assegno unico e universale per i figli a carico riguarda tutte le categorie di lavoratori dipendenti (sia pubblici che privati), lavoratori autonomi, pensionati, disoccupati, inoccupati ecc.

 

CONDIZIONI NECESSARIE E REQUISITI DI CITTADINANZA RESIDENZA E SOGGIORNO

La misura è riconosciuta a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:

sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure sia cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oppure sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;

sia soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;

sia residente e domiciliato in Italia;

sia o sia stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

Ai nuclei familiari percettori del Reddito di Cittadinanza l’Assegno unico e universale è corrisposto d’ufficio dall’INPS, senza necessità di presentare apposita domanda.

 

LA DOMANDA E’ ANNUALE

La domanda per l’Assegno unico e universale è annuale, comprendendo le mensilità che vanno da marzo a febbraio dell’anno successivo e può essere presentata a partire dal 1° gennaio 2022 da uno dei due genitori esercenti la responsabilità genitoriale a prescindere dalla convivenza con il figlio, direttamente attraverso il sito INPS, ovvero chiamando il contact center o tramite patronati. La domanda può essere presentata anche mediante tutore del figlio ovvero del genitore, nell’interesse esclusivo del tutelato. Al compimento della maggiore età, i figli possono presentare la domanda in sostituzione di quella eventualmente già presentata dai genitori e richiedere la corresponsione diretta della quota di Assegno loro spettante.

Per le domande presentate a gennaio e febbraio, l’Assegno sarà corrisposto a partire dal mese di marzo 2022; i relativi pagamenti saranno effettuati dal 15 al 21 marzo 2022.

Per le domande presentate dal 1° gennaio al 30 giugno 2022, l’Assegno unico e universale spetta con tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo 2022.

Per le domande presentate dopo il 30 giugno, l’Assegno decorre dal mese successivo a quello di presentazione ed è determinato sulla base dell’ ISEE al momento della domanda.

Da gennaio 2022 sul sito dell’INPS è disponibile il link alla domanda. La domanda si riferisce a pagamenti di prestazioni relative al periodo compreso tra il mese di marzo dell’anno di presentazione e quello di febbraio dell’anno successivo. Il link online alla domanda sarà comunque sempre accessibile e il pagamento dell’Assegno unico sarà effettuato in ogni caso dal mese successivo alla presentazione della domanda.

La domanda può essere presentata:

accedendo dal sito INPS al servizio “Assegno unico e universale per i figli a carico” con SPID almeno di livello 2, Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);

contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico);

tramite enti di patronato, attraverso i servizi telematici offerti gratuitamente dagli stessi.

 

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GRATUITO PATROCINIO E MEDIAZIONE CIVILE

Con sentenza n. 10 del 20 gennaio 2022, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 74, comma 2, e 75, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia», nella parte in cui non prevedono che il patrocinio a spese dello Stato sia applicabile anche all’attività difensiva svolta nell’ambito dei procedimenti di mediazione civile, quando nel corso degli stessi è stato raggiunto un accordo, nonché dell’art. 83, comma 2, del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevede che, in tali fattispecie, alla liquidazione in favore del difensore provveda l’autorità giudiziaria che sarebbe stata competente a decidere la controversia.

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IL GENITORE CON DEFICIT COGNITIVO E CARENZE CULTURALI NON E’ INADEGUATO

Cass. civ., sez. I, ord., 31 dicembre 2021, n. 42142

La vicenda

Con sentenza del 17.7.2019 il Tribunale per i Minorenni di Lecce dichiarava lo stato di adottabilità di tre minori.

I genitori erano stati ritenuti inidonei alla funzione genitoriale e i nonni materni al ruolo di affidatari.  I minori venivano collocati in una casa famiglia.

Proponevano distinti appelli il papà dei minori e i nonni materni. La madre costituitasi nel giudizio, chiedeva l’affidamento dei figli per sé o ai nonni materni, previa revoca dello stato di adottabilità.

La Corte di appello di Lecce, previa audizione degli affidatari e del responsabile della casa di famiglia ove erano stati collocati i tre minori e previa consulenza tecnica d’ufficio, con sentenza dell’8.2.2021 respingeva gli appelli e compensava le spese.

Il Papa’ dei tre minori proponeva ricorso per cassazione lamentando la mancata predisposizione di qualsiasi progetto di intervento volto a sostenerlo nelle funzioni genitoriali, segnalando a tale riguardo il mancato supporto nella ricerca di una congrua soluzione abitativa  e la mancata esplorazione di interventi di sostegno integrativo (educativa domiciliare, inserimento diurno in struttura con rientro serale presso l’abitazione paterna). A sua detta la Corte D’Appello non avrebbe considerato il profondo rapporto affettivo esistente tra lui ed i tre figli, accertato in giudizio, fondando la decisione sulle sue  ridotte capacità genitoriali, ostacolate più che altro da un handicap culturale e cognitivo.

Il ricorrente stigmatizzava altresì la mancata valutazione del cambiamento delle sue condizioni di vita in corso di procedimento (reperimento di un lavoro come bracciante agricolo e di una casa accogliente, messa a disposizione da parte del datore di lavoro) che denotavano una positiva evoluzione e facevano presagire la disponibilità a cambiamenti ulteriori e la valutazione della Corte Territoriale circa la sua inidoneità genitoriale, derivante a detta di quest’ultima, dalla sua “scarsa capacità di osservazione e ragionamento” e sulla sua “fragilità cognitiva”, peraltro dovute, come riferito dalla Consulente tecnica d’ufficio, alla bassa scolarizzazione (licenza elementare), alla lunga permanenza in Germania (dai 16 ai 42 anni) e al lavoro come bracciante agricolo.

Tutte  le censure del ricorrente sono state accolte.

Ha ritenuto la Corte di Cassazione che secondo un orientamento compatto e consolidato il ricorso alla dichiarazione di adottabilità costituisce solo un rimedio eccezionale e una “soluzione estrema”, poiché il minore ha diritto a crescere ed essere educato nella propria famiglia d’origine, quale ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico.

Il giudice di merito deve operare un giudizio prognostico teso, in primo luogo, a verificare l’effettiva ed attuale possibilità di recupero delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento sia alle condizioni di lavoro, reddituali ed abitative, senza però che esse assumano valenza discriminatoria, sia a quelle psichiche, da valutarsi, se del caso, mediante specifica indagine peritale, estendendo detta verifica anche al nucleo familiare, di cui occorre accertare la concreta possibilità di supportare i genitori e di sviluppare rapporti con il minore, avvalendosi dell’intervento dei servizi territoriali; la “soluzione estrema” può essere adottata solo quando ogni altro rimedio risulti inadatto con l’esigenza dell’acquisto o del recupero di uno stabile ed adeguato contesto familiare in tempi compatibili con l’esigenza del minore stesso; qualora però, a prescindere dagli intendimenti dei genitori e dei parenti, la vita da loro offerta a quest’ultimo appaia inadatta al suo normale sviluppo psico-fisico, ricorre la situazione di abbandono ai sensi della L. 4 maggio 1983, n. 184, art. 8 e la recissione del legame familiare è l’unico strumento che possa evitargli un più grave

A tali principi non si è conformata la Corte salentina che ha attribuito rilievo decisivo a circostanze, stigmatizzate come immodificabili e irrecuperabili, obiettivamente irrilevanti, legate alla deficitaria dotazione cognitiva e alle profonde carenze culturali ed espressive del ricorrente; riprendendo le osservazioni della Consulente, la Corte ha parlato di limiti cognitivi, scarse capacità di osservazione, di ragionamento e di integrazione di informazioni e di valutazioni alternative.

Tali fattori di arretratezza cognitiva e culturale non dovevano essere valutati e almeno non dovevano vedersi riconoscere un rilievo decisivo ai fini dell’esclusione della capacità genitoriale e dell’accertamento dello stato di abbandono morale e materiale dei minori, perché ciò dà ingresso a una tipologia di intervento statuale che, pur diretto alla protezione dei minori, finisce con il ledere, come osserva correttamente il ricorrente, la dignità della persona e mirare alla selezione del miglior genitore possibile in sostituzione di quello biologico, culturalmente e intellettivamente arretrato.

 

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DECORRENZA MANTENIMENTO NELLA SEPARAZIONE CONSENSUALE

Nella separazione consensuale il mantenimento decorre dal momento del deposito del ricorso per separazione e non solo dalla data di pronuncia dell’omologa.

E’ quanto deciso dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza, 22 dicembre 2021, n. 41232

La vicenda è quella del sig. B che ricorre in Cassazione deducendo la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 158 c.c. e art. 711 c.p.c., in quanto la Corte d’Appello di Perugia avrebbe errato nel statuire, nella fattispecie di separazione consensuale, la decorrenza dell’obbligo di pagamento dell’assegno di mantenimento a favore dei coniugi e dei figli a far data dal deposito, presso la Cancelleria del Tribunale, del ricorso per separazione consensuale anziché dalla data di pubblicazione del provvedimento di omologazione da parte del Tribunale.

Il Collegio ha rigettato il ricorso rilevando che «L’assegno di mantenimento a favore del coniuge, fissato in sede di separazione personale consensuale in omologa di accordo che non ne preveda la decorrenza, è dovuto, sia pure a condizione che l’omologa intervenga e non disponga diversamente, fin dal momento del deposito del ricorso per separazione e non solo dalla data di pronuncia dell’omologa».

Vero infatti è che  la decorrenza va normalmente ancorata al momento del deposito anche in conformità alla regola di comune esperienza per la quale il complessivo assetto di interessi oggetto del ricorso congiunto può presumersi riferito al tempo e al contesto in cui esso è formato e soprattutto depositato, in quel momento diventando definitiva la manifestazione di volontà dei ricorrenti e così la loro valutazione di rispondenza degli accordi esposti ai loro interessi.

Nel caso di specie si è in presenza di un procedimento peculiare ma indispensabile per far valere un diritto, la cui fonte si trova nell’accordo tra i coniugi separandi, «destinato ad essere riconosciuto dall’ordinamento quale fonte regolatrice in pendenza della separazione, sia pure a condizione della sua successiva omologa: ed il tempo necessario affinchè il procedimento si concluda non può andare a detrimento di chi lo ha dovuto attivare».

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Reddito di cittadinanza e gratuito patrocinio nella separazione: si considera il solo reddito del richiedente.

Angela, sposata, casalinga, non ha figli, non ha un reddito,  beni immobili, mobili. Decide di separarsi ma non ha i soldi per pagare un avvocato che la assistita. Purtroppo è un’ipotesi che si verifica spesso.

Si rivolge all’avvocato Mevio il quale le spiega che può accedere al gratuito patrocinio a spese dello stato se ha un reddito imponibile annuo non superiore a 11.746,68.

Angela gli riferisce di percepire il reddito di cittadinanza e che lo stesso viene versato sul conto corrente del marito. Ha un dubbio,  potrà usufruire del gratuito patrocinio? Presumiamo, perchè non abbiamo questo dato,  che il reddito di cittadinanza per il nucleo familiare sia di circa 1300,00.

Il caso viene portato  all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate alla quale Angela chiede chiarimenti circa il reddito al quale fare riferimento per il calcolo ai fini del gratuito patrocinio, perchè vuole sapere se si tiene conto del reddito complessivo della famiglia, considerato che il reddito di cittadinanza è un beneficio economico a vantaggio dell’intero nucleo familiare, oppure del  reddito del solo richiedente.

All’ interpello n. 31- 19.1. 2022 l’agenzia delle Entrate risponde chiarendo che l’importo corretto per la valutazione della sussistenza dei requisiti di accesso al gratuito patrocinio in caso di separazione, è quello relativo alla quota spettante al singolo componente del nucleo familiare richiedente l’assistenza legale a spese dello stato e che sarà pari al 50% in caso di nucleo di due persone.

In caso di separazione per poter usufruire del gratuito patrocinio non si fa riferimento al reddito dell’intero nucleo familiare bensì a quello del coniuge richiedente il beneficio.

 

 

 

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Minore 17enne riceve il vaccino anti COVID-19 anche se uno o entrambi i genitori non sono d’accordo

Minore 17enne riceve il vaccino anti COVID-19 anche se uno o entrambi i genitori non sono d’accordo.

La vicenda

La sig.ra G., separata consensualmente dal marito,  due figli minori affidati ai servizi sociali di Rho, ricorre al Tribunale di Milano al fine di poter far somministrare il vaccino anti COVID-19 alla figlia 17enne, in assenza del consenso del padre.

La ragazza è decisa e determinata a riceverlo perchè sostiene fermamente di voler tutelare la propria salute e la sua libertà di movimento, presente e futura.

Anche il pediatra della minore evidenzia la assenza di patologie  ostative alla somministrazione.

A  nulla valgono le ragioni del padre che ritiene il vaccino pericoloso per la figlia perchè sperimentale.

Anche la scelta dei servizi sociali di Rho, sottrattisi alla decisione riguardante la richiesta di somministrazione di vaccino, poiché “facoltativo”, non è giustificata secondo il Tribunale.

Infatti, secondo la sentenza n. 5/2018 della Corte Costituzionale “nella pratica medico-sanitaria la distanza tra raccomandazione e obbligo è assai minore di quella che separa i due concetti nei rapporti giuridici. In ambito medico, raccomandare e prescrivere sono azioni percepite come egualmente doverose in vista di un determinato obiettivo. In quest’ottica, pur senza obbligatorietà, l’autorevolezza propria del consiglio medico e gli studi medico scientifici inducono a ritenere opportuno che le suddette vaccinazioni vengano somministrate”.

Quindi, una volta raccolto il parere del medico pediatra attestante l’assenza delle patologie della minore e sentita la stessa, sentiti anche i genitori, eventualmente anche in assenza del consenso di uno o di entrambi, l’Ente avrebbe dovuto agire a tutela del diritto alla salute nei confronti della 17enne.

il Tribunale di Milano ha quindi disposto l’effettuazione da parte dell’Ente affidatario (Comune di Rho) di tutte le operazioni necessarie per la somministrazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 alla minore, anche in assenza del consenso paterno.

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ASSEGNO DIVORZILE – NON RILEVA CHE LA MOGLIE ABBIA LAVORATO IN NERO

ASSEGNO DIVORZILE – NON RILEVA CHE LA MOGLIE ABBIA LAVORATO IN NERO

Corte di Cassazione, Prima sezione Civile, Ordinanza pubblicata il 30 novembre 2021, n. 37571.

Nel caso di specie il Tribunale, dichiarato il divorzio, disponeva l’obbligo in capo al marito di corrispondere alla ex moglie 1.200 euro al mese a titolo di assegno di divorzio e 350,00 euro ciascuno in favore delle due figlie. La decisione veniva confermata in sede di appello.

 

L’ex marito obbligato ricorreva in Cassazione perché la Corte di Appello, nel confermare l’assegno di divorzio in favore della ex moglie, non aveva considerato le condizioni economiche delle parti, la sproporzione delle rispettive situazioni economiche e il fatto che la ex moglie, nata nel 1973, potrebbe ancora lavorare, visto che è stata licenziata solo due anni prima dal suo lavoro di commessa in una panetteria.

 

La Cassazione respinge le doglianze dell’ex, dichiarando il ricorso inammissibile. Infatti, la Corte di Appello, alla luce dei criteri sanciti dalla Cassazione che attribuisce una funzione assistenziale, perequativa e compensativa all’assegno divorzile, ha deciso correttamente, in quanto il ricorrente aveva riconosciuto nel corso del giudizio che la ex moglie aveva sempre avuto maggiori oneri nella conduzione della vita familiare e che la stessa aveva rinunciato alle sue aspirazioni anche per occuparsi delle figlie, mettendo da parte la sua realizzazione professionale e una sua autonomia economica.

 

Non rileva che la moglie, dopo la separazione, abbia lavorato in nero all’insaputa dell’ex marito e che in passato abbia ricoperto il ruolo di commessa. Ciò che conta è che la donna al momento è disoccupata anche perché si occupa interamente delle figlie.

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