Non è escluso automaticamente il diritto all’assegno divorzile dell’ex coniuge economicamente più debole se ha una nuova convivenza.

La vicenda

Il Tribunale di Venezia dichiarava con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio ponendo a carico dell’ex marito l’obbligo di versare un assegno divorzile in favore della ex moglie, oltre quello di contribuire al mantenimento dei figli minori.

Il marito proponeva appello e la Corte di Appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, esonerava l’appellante dall’obbligo  di versare alla ex moglie l’assegno divorzile,  avendo costei instaurato una stabile convivenza con un nuovo compagno, da cui aveva avuto anche una figlia.

La sig.ra,  non contenta di questa decisione,  proponeva ricorso per Cassazione lamentando che la Corte D’Appello di Venezia ha deciso per l’applicazione automatica del principio secondo il quale la  semplice convivenza more uxorio con altra persona è causa della soppressione dell’assegno divorzile.

I diversi orientamenti sulla questione, ovvero se l’instaurazione di una convivenza more uxorio da parte del coniuge beneficiario faccia perdere, in via automatica, il diritto all’assegno divorzile, prescindendo dalle finalità perseguite dalla prestazione, oppure se siano praticabili altre scelte interpretative fondate sul contributo dato dall’avente diritto al patrimonio della famiglia e basate sulla funzione compensativa dell’assegno ha portato al coinvolgimento della Sezioni Unite, le quali con la sentenza n. 32198 del 5 nov. 2021, hanno deciso che l’instaurazione della convivenza non comporta l’automatica perdita del diritto all’assegno in ragione della sua funzione composita: assistenziale e compensativa.

Nel caso in esame, non potendo riconoscere la prima (assistenziale), perché «il nuovo legame, sotto il profilo della tutela assistenziale, si sostituisce al precedente», è stata riconosciuta la seconda,  ovvero quella compensativa, volta al riconoscimento del contributo fornito dal coniuge più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dell’altro coniuge.

La signora aveva dedotto in corso di causa che nei nove anni di durata del matrimonio aveva rinunciato ad un’attività professionale, o comunque lavorativa, per dedicarsi interamente ai figli, e ciò anche dopo la separazione personale dal marito che aveva potuto, invece, applicarsi completamente al proprio successo professionale. La donna non era più in età per poter reperire un’attività lavorativa pertanto la medesima aveva vissuto e viveva con i figli dell’assegno divorzile.

La decisione della Corte

Cass. civ., sez. unite, 5 novembre 2021, n. 32198

La Suprema Corte, quindi, ha accolto il secondo motivo di ricorso formulato dalla ex moglie ed ha cassato la sentenza impugnata dettando i seguenti principi di diritto:

“L’instaurazione da parte dell’ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all’assegno.

Qualora sia giudizialmente accertata l’instaurazione di una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l’ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche all’attualità di mezzi adeguati o impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, mantiene il diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio a carico dell’ex coniuge, in funzione esclusivamente compensativa.

A tal fine, il richiedente dovrà fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare; della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescite professionale in costanza di matrimonio; dell’apporto alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell’ex coniuge.

Tale assegno, anche temporaneo su accordo delle parti, non è ancorato al tenore di vita endomatrimoniale né alla nuova condizione di vita dell’ex coniuge ma deve essere quantificato alla luce dei principi suesposti, tenuto conto, altresì, della durata del matrimonio.”

 

 

 

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Assegno di mantenimento del nipote a carico dei nonni paterni

Cassazione civile sez. VI, 14/07/2020, n.14951

E’ legittimo porre a carico dei nonni paterni parte dell’assegno di mantenimento del nipote, se la madre e i suoi genitori non riescono da soli a coprire le spese.

Il caso è quello di una madre che non riusciva a coprire le spese necessarie al mantenimento del figlio, il padre del bambino non aveva mai versato il contributo dovuto ed i nonni materni non erano in grado di aiutare economicamente figlia e nipote.

I giudici di legittimità ricordano, innanzitutto, che “l’obbligo di mantenimento dei figli minori ex art. 148 c.c. spetta primariamente e integralmente ai loro genitori sicché, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l’altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l’inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui”.

Ciò posto, l’obbligo dei nonni di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli è “subordinato e, quindi, sussidiario rispetto a quello, primario, dei genitori, non essendo, appunto, consentito rivolgersi agli ascendenti solo perché uno dei due genitori non dia il proprio contributo, ove l’altro genitore sia in grado di mantenere la prole”.

Nel caso di specie, la situazione economica della madre insufficiente a far fronte alle esigenze del minore – disabile e bisognoso di terapie riabilitative – l’impossibilità di riscuotere il mantenimento da parte del padre, tenuto altresì conto del contributo economico dei nonni materni, hanno portato i giudici a imporre ai nonni paterni una quota del mantenimento del nipote.

 

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Assegno divorzile per la donna con scarse competenze professionali

Cass. civ., sez. VI, ord., 1° ottobre 2021, n. 26682.

La vicenda è quella di una donna, non più giovanissima e con un diploma di ragioniera, con scarse competenze professionali derivate dalla scelta di non lavorare e di dedicarsi alla famiglia.

Le viene riconosciuto in primo grado un assegno divorzile di 900 euro mensili in ragione della « sua incolpevole capacità lavorativa che, data l’età e l’annosa inesperienza – frutto di una scelta coniugale condivisa – le rende oggettivamente assai difficile, se non impossibile, il rientro nel mercato del lavoro»..

Irrilevante, la relazione intrattenuta con un nuovo compagno in quanto non riconducibile ad «progetto di vita comune capace» in grado di portare alla creazione di «una vera famiglia di fatto.

I giudici d’Appello confermano la decisione ma riducono l’assegno a 400 euro.

Il sig. X ricorre in Cassazione ma anche i giudici della Corte confermano la precedente decisione ritenendo la incolpevole capacità lavorativa della signora, dovuta all’età e ai sacrifici compiuti per la vita coniugale, e la difficoltà per lei di «rientrare nel mercato del lavoro».

Per la  Cassazione la rideterminazione dell’assegno divorzile nella misura di 400,00 euro risulta pienamente conforme al disposto normativo di cui alla L. citata, art. 5, avendo la Corte territoriale valutato tutti i criteri previsti dalla norma per la quantificazione dell’assegno medesimo, e pienamente coerente con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità  con la sentenza n. 18278/2018, secondo la quale il riconoscimento dell’assegno di divorzio in favore dell’ex coniuge – cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, – richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell’assegno.

Secondo gli Ermellini, la Corte di Appello, nel  provvedimento impugnato ha tenuto conto della complessa situazione della ricorrente poi comparata e bilanciata con la circostanza che la stessa è titolare di risparmi personali derivanti da una vendita immobiliare e con le risultanze fiscali relative alla posizione economica del marito, cosicché, se da una parte è stato riconosciuto il diritto della ricorrente all’assegno divorzile, dall’altra, è stata ritenuta eccessiva la somma determinata dal primo giudice.

 

 

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Ridotto l’assegno divorzile alla moglie che ha una comprovata capacità professionale, anche se in età avanzata..

Ridotto l’assegno divorzile al coniuge che, nonostante un’età avanzata, ha una comprovata capacità professionale.

Cassazione Civile, ordinanza n. 26389/21, sez. VI – 1 Civile, depositata il 29 settembre

Il caso

I Giudici del Tribunale dichiarano la cessazione tra la sig.ra M ed il C e stabiliscono che il marito dovrà versare alla moglie un assegno divorzile di € 1400 mensili, un assegno di € 1000,00 per ciascun figlio maggiorenne e non economicamente autosufficiente, e la casa coniugale  assegnata alla signora.

Il marito non contento della sentenza propone appello, sostiene che la signora non ha diritto all’essegno perchè ha una laurea in fisioterapia, svolge lezioni di pilates in casa da tempo e quindi è in grado di svolgere un’attività lavorativa e produrre un autonomo reddito e chiede in via principale la revoca dell’assegno divorzile ed, in via subordinata, la riduzione del medesimo ad € 150,00.

Con riferimento al mantenimento dei due figli maggiorenni, chiede la revoca del relativo assegno di mantenimento in ragione della loro autosufficienza economica, ovvero la riduzione dell’importo di mantenimento comprensivo delle spese straordinarie nella misura minima di modo che sia sostenibile dal vincolo di destinazione costituito sul proprio patrimonio immobiliare e sulla partecipazione alla società AGAR a favore dei figli.

Si costituisce in giudizio la signora chiedendo il rigetto della domanda dell’ex marito e  in via principale l’aumento dell’assegno divorzile ad € 4.000,00 ovvero, in subordine, ad Euro 2200,00 e la conferma delle statuizioni relative al mantenimento dei figli, con obbligo per il padre di provvedere alle spese straordinarie necessarie a far fronte alle esigenze dei figli.

La Corte di Appello di Salerno emette la sentenza revocando l’assegno di mantenimento previsto per uno dei figli maggiorenni, poiché ritenuto economicamente autosufficiente, e conferma l’assegno mantenimento di € 1000,00 per l’altro figlio.

Conferma la statuizione di primo grado relativa all’assegnazione della casa familiare alla signora.

Quanto all’assegno di divorzio, conferma l’assegno divorzile ma ne riduce l’importo ad € 900,00  rilevando che la signora non ha provato di non avere sufficienti risorse economiche e dell’impossibilità di procurarsele ed evidenziando che è laureata in fisioterapia, gode di un buono stato di salute e, nonostante l’età raggiunta di 61 anni, può svolgere attività di fisioterapista anche privatamente avendone conseguito la professionalità procurandosi entrate che, sommate a quelle dell’assegno divorzile di € 900.00, le consentiranno di godere di un’esistenza dignitosa ed adeguata.

La signora delusa dalla riduzione subita presenta ricorso in Cassazione limitatamente al capo relativo alla quantificazione dell’assegno divorzile.

Il marito presenta controricorso.

La Suprema Corte Cassazione conferma la decisione della Corte d’Appello ritenendo che i giudici di secondo grado abbiano applicato correttamente i principi stabiliti dalle Sezioni Unite della Corte con la nota sentenza n. 18278/2018, secondo la quale il riconoscimento dell’assegno di divorzio in favore dell’ex coniuge – cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, – richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell’assegno. Necessaria quindi una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto.

Invero, il giudice di appello ha espressamente riconosciuto la necessità di integrare il criterio dell’autosufficienza economica con i criteri previsti dalla L. cit., art. 5, dei quali ha pienamente tenuto conto alla luce delle risultanze istruttorie e della documentazione presente in atti. Precisamente, il provvedimento impugnato si è fondato, non su una mera equiparazione economica dei patrimoni dei due coniugi, bensì su una pluralità di fattori quali l’assegnazione alla signora della casa familiare (ed il conseguente esonero di spesa per la locazione e per la gestione della casa), la capacità della medesima di svolgere attività lavorativa quale fisioterapista, la lunga durata del matrimonio, la contribuzione della ricorrente al successo professionale del marito ed alla formazione del cospicuo patrimonio immobiliare, l’agiato tenore di vita vissuto dalla famiglia nel suo complesso durante la convivenza matrimoniale e la posizione economica e professionale del marito.

Rilevante, infine, nella decisione la mancata prova da parte donna sulla «carenza di risorse economiche» e sull’«impossibilità di procurarsele». La moglie infatti ha richiamato una generica impossibilità di reinserimento nel mondo del lavoro ed un altrettanto generico apporto dato alla cura della casa e dei figli, nonché alla crescita professionale del marito; circostanze, queste, non supportate da alcun elemento concreto atto a scalfire la ratio del provvedimento impugnato.

 

 

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Mi avete chiesto: ” se decido di divorziare con la negoziazione assistita mantengo il diritto ad essere destinatario di una quota del TFR del mio ex coniuge?”.

La risposta è si.

La Negoziazione familiare è uno strumento alternativo per la risoluzione delle controversie in materia di diritti disponibili, separazione, divorzio e relative modifiche.

Gli accordi di negoziazione assistita in materia matrimoniale sono regolati da disposizioni specifiche, l’art. 6 e l’art. 12 della legge del 10 novembre 2014, n. 162 (di conversione del decreto legge del 12 settembre 2014, n. 132) ed il legislatore attribuisce agli stessi una efficacia assimilabile a quella degli analoghi provvedimenti resi in sede giudiziale. Nel 3° comma dell’art. 6 si legge infatti che: l’accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. L’accordo  può avere dunque un contenuto analogo a quello dei provvedimenti giudiziali resi nella medesima materia dei quali condivide l’efficacia volto a definire sia i rapporti economico patrimoniali tra i coniugi che le modalità di affidamento dei figli ed il loro mantenimento.

L’accordo di negoziazione è preceduto da un invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita ovvero un atto sottoscritto dalle parti, con l’ausilio di due o più avvocati, che contiene l’impegno delle parti a “cooperare in buona fede e con lealtà”.

Una volta raggiunto l’accordo, lo stesso deve essere munito dei requisiti formali e sostanziali indicati nell’art. art. 5, ovvero la sottoscrizione delle parti e degli avvocati, certificazione dell’autografia delle firme la conformità dello stesso a norme imperative e all’ordine pubblico, e di cui all’art. 6, specifici della negoziazione matrimoniale  quali il tentativo di conciliazione e informativa sulla mediazione familiare.

Al deposito dell’accordo segue una delle seguenti ipotesi: 1) il nulla osta della Procura della Repubblica del Tribunale competente, cioè quello che sarebbe stato competente per i corrispondenti procedimenti giurisdizionali nel caso di assenza di figli minori o in presenza di figli maggiori capaci autosufficienti; 2)l’autorizzazione della Procura della Repubblica del Tribunale competente nel caso in cui vi siano figli minori, maggiori incapaci, portatori di handicap, o non autosufficienti; 3) la trasmissione da parte del PM al Presidente del Tribunale per la comparizione delle parti, nel caso di accordo non rispondente all’interesse dei figli.

Sul piano degli effetti sostanziali l’art. 8 della citata legge riconosce alla comunicazione dell’invito  a negoziare  e alla sottoscrizione della convenzione gli stessi effetti interruttivi della prescrizione e della decadenza riconosciuti alla domanda giudiziale.

Ma veniamo alla questione specifica del TFR.

Per ottenere una quota  del Tfr dell’altro coniuge,  secondo quanto disposto dall’art. 12bis  della Legge 1970 n. 898 sul divorizio, devono ricorrere i seguenti presupposti:

l’ex coniuge richiedente la quota deve essere titolare di un assegno di divorzio, in forza di sentenza passata in giudicato;

l’ex coniuge richiedente la quota non deve essere passato a nuove nozze;

l’indennità dell’altro coniuge (TFR) deve maturare al momento o dopo la proposizione della domanda di divorzio.

– se il trattamento è maturato in costanza di matrimonio, l’altro coniuge non è titolare di alcun diritto sull’indennità percepita dal beneficiario, il quale potrà quindi disporre liberamente di tale somma;

– se il trattamento è maturato nel corso del giudizio di separazione personale, il coniuge non potrà vantare alcun diritto sull’indennità percepita dal beneficiario;

– se il trattamento è maturato successivamente alla conclusione del giudizio di separazione personale, ma prima del deposito della domanda di divorzio, parimenti l’altro coniuge non potrà vantare alcun diritto sull’indennità percepita dal coniuge beneficiario;

– qualora l’indennità di fine rapporto sia percepita dal coniuge beneficiario contestualmente o successivamente al deposito della domanda di divorzio o maturi dopo la sentenza di divorzio, l’art. 12 bis della legge n. 898/1970 riconosce all’altro coniuge il diritto alla quota dell’indennità, la quale potrà essere liquidata con la stessa sentenza che accerti il diritto all’assegno divorzile, oppure in un distinto, successivo procedimento da incardinarsi dinanzi al Tribunale ordinario.

Veniamo ora al caso della negoziazione assistita, dovranno  ricorrere i medesimi presupposti previsti dall’art. 12 bis legge divorzio e quindi:

l’ex coniuge richiedente la quota non deve essere passato a nuove nozze;

l’ex coniuge richiedente la quota deve essere titolare di un assegno di divorzio in forza del decreto di nulla osta o autorizzazione. Infatti qualora l’indennità di fine rapporto sia percepita dal coniuge beneficiario all’esito positivo di una negoziazione assistita e quindi dopo l’emanazione del decreto di nulla osta o di autorizzazione sarà quest’ultimo il momento in cui il  coniuge richiedente potrà validamente richiedere la quota  a lui spettante, a nulla rilevando la precedente fase di negoziazione tra le parti ala quale,  pur se rivestita dalle formalità imposte dalla legge, non è riconosciuta la stessa valenza e portata attribuita alla fase processuale della domanda di divorzio tramite ricorso al Tribunale Ordinario.

L’indennità dell’altro coniuge (TFR) deve maturare contestualmente o successivamente all’invio  dell’invito  a negoziare  o alla sottoscrizione della convenzione.

In caso di esito negativo dell’accordo di negoziazione,  al fine di impedire che il tempo necessario allo svolgimento della procedura in questione possa risultare pregiudizievole per la parte interessata al riconoscimento del diritto alla quota di Tfr dell’altro coniuge,  la decadenza è impedita, per una sola volta nel caso di rifiuto o non accettazione dello stesso entro 30 giorni dalla sua ricezione e a condizione che venga introdotta la domanda giudiziale nel medesimo termine di decadenza dall’eventuale rifiuto (in ipotesi di espresso rigetto dell’invito) ovvero dalla mancata accettazione dell’invito nel termine (in caso di mancata risposta) ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati (in ipotesi di convenzione conclusa ma con mancato successivo accordo sul merito della controversia).

La opportunità di optare per la negoziazione o per il divorzio dinanzi il Tribunale  dovrà essere valutata caso per caso.

 

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L’aumento delle esigenze del figlio è un fatto notorio e non deve essere provato.

Tribunale Milano,, sez. IX civ. sentenza 19.03.2014

La pronuncia in esame trae origine da un giudizio per scioglimento del matrimonio nel quale il sig. X chiedeva la rideterminazione in € 800,00 del contributo dovuto per il mantenimento dei due figli stabilito in sede di separazione in € 2.000,00 mensili, deducendo la contrazione dei propri redditi a far data dalla separazione e l’elevato livello di vita tenuto dalla propria moglie. Precisava che era sempre stato in grado di far fronte ai propri impegni economici grazie all’aiuto della famiglia di origine.

La sig.ra Y si costituiva e si opponeva alla richiesta rideterminazione del mantenimento dei figli e segnalava la inattendibilità dei redditi dichiarati dalla controparte ed insisteva per la conferma dell’entità già fissata dal Presidente in sede di ordinanza dei provvedimenti urgenti .

Ha osservato il Collegio che il sig. X nulla ha argomentato e provato circa il processo di vita, la quotidianità, la salute, gli impegni scolastici, gli orientamenti culturali, i progetti, le relazioni sociali dei figli nonchè la qualità e quantità dei suoi rapporti con i figli al fine di consentire al Tribunale di percepire e valutare i motivi della sua richiesta di rideterminazione al ribasso di € 800,00  del contributo al mantenimento per i figli.

Ha richiamato la lettura dell’art. 316 cc, come sostituito dall’art. 39 DL 28.12.2013 n. 154 in virtù della quale la responsabilità genitoriale si esercita tenendo conto delle “capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio” e che i genitori nel determinare l’entità del contributo dal sig. X dovuto per il mantenimento dei figli,  ebbero, già al tempo della separazine,  a tenere in prioritaria considerazione la progettualità propria dei figli  stessi avviandoli al percorso scolastico più idoneo  e riservando loro opportunità adeguate al loro sviluppo psicologico e socio relazionale anteponendo tali valutazioni al paramento relativo alle loro capacità reddituali, sicchè era onere del padre, non adempiuto,  indicare quali elementi fossero intervenuti a modifica degli originari progetti di vita riservati ai figli.

Il Collegio ha valutato ancora esistenti i progetti, le inclinazioni e le aspettative sociali dei figli già considerati in sede di separazione ricordando inoltre il costante insegnamento della Corte di Cassazione secondo il quale l’aumento delle esigenze dei figli è, notoriamente, legato alla loro crescita, anche in termini di bisogni alimentari, ed allo sviluppo della  loro personalità in svariati ambiti, ivi compreso quella della formazione culturale e della vita sociale senza che sia necessario, per la dimostrazione di tale, notorio, assunto, dispiegare alcun arsenale probatorio (cfr. Sez. 1, Sentenze n. 10119/06; 400/10; 8927/12)

Considerato inoltre del tutto immutato l’aspetto reddituale del sig. X ha confermato l’obbligo a carico del sig. X di corrispondere alla sig.ra Y la somma di € 1.800,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento per entrambi i figli.

 

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in caso di disaccordo tra i coniugi decide il giudice se somministrare o meno il vaccino anti covid-19 al minore

Cosa succede se i genitori, anche se separati o divorziati,  sono in disaccordo sulla somministrazione del vaccino anti Covid19 il figlio minorenne: la decisione spetta al giudice.

Il caso è quello di una madre che, dopo essersi consultata con il pediatra che segue il figlio ed aver acquisito il consenso verbale dell’ex coniuge, aveva fissato un appuntamento per il 29 giugno 2021 presso il Centro Vaccinale di Mariano Comense per la somministrazione del vaccino al figlio, che a sua volta aveva espresso la volontà di essere vaccinato per poter partecipare liberamente alle attività scolastiche e sportive.

Inaspettatamente il padre del minore alla ricezione del modulo per il rilascio dell’autorizzazione aveva rifiutato il proprio consenso, adducendo motivazioni in ordine all’assenza di particolari rischi per i minori di contrarre forme gravi della malattia e le riserve per un prodotto ancora in fase sperimentale senza che siano stati adeguatamente valutati e monitorati gli effetti collaterali della sua somministrazione, soprattutto in una fascia di età in cui il rapporto rischi-benefici è meno favorevole.

Con ricorso ex art. 709-ter c.p.c. la madre si rivolgeva al tribunale e chiedeva di poter sottoscrivere il consenso informato richiesto per la somministrazione del vaccino anche senza l’autorizzazione dell’ex coniuge.

Il Trib. Monza, sez. IV Civile, con decreto del  22 luglio 2021, ha accolto il ricorso, in quanto, secondo l’orientamento sviluppatosi nella giurisprudenza di merito in tema di vaccinazioni (obbligatorie e non), laddove vi sia un concreto pericolo per la salute del minore, in relazione alla gravità e diffusione del virus e vi siano dati scientifici univoci che quel trattamento sanitario risulta efficace, il giudice può “sospendere” momentaneamente la capacità del genitore contrario al vaccino: il giudice, pertanto, nel valutare le opzioni sostenute rispettivamente dalla madre e dal padre, dovrà tenere conto dell’esistenza di un grave pregiudizio per la salute e della diffusione della malattia sul territorio nazionale.

Tale orientamento, inoltre, ha ritenuto il Tribunale è concorde nel ritenere che i vaccini approvati dalle autorità nazionali e internazionali hanno una elevata efficacia nel proteggere dalla malattia sia i singoli che la collettività; al contrario, l’assenza di copertura vaccinale comporta un maggior rischio per i singoli, compresi i minori, di contrarre la malattia, con ripercussioni negative sulla vita sociale e lavorativa delle persone, e, per quanto riguarda i minori, sul loro percorso educativo, limitando la possibilità di accesso alle strutture formative.

Quanto alla volontà espressa dal minore di sottoporsi al vaccino, il giudice osserva che, ai sensi dell’art. 3 l. n. 219/2017, «il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale tenendo conto della volontà della persona minore, in relazione alla sua età e al suo grado di maturità, e avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del minore nel pieno rispetto della sua dignità»: il rifiuto opposto dal padre, pertanto, appare in contrasto con tale disposizione sia con riguardo alla mancata considerazione della volontà espressa dal figlio, ormai quindicenne, sia con riferimento alla salvaguardia della salute psicofisica del minore, comportando la mancanza di copertura vaccinale «non soltanto un concreto rischio di contrarre la malattia, ma anche pregiudizievoli limitazioni alla sua vita di relazione nei più svariati ambiti».

Per questi motivi il Tribunale, in accoglimento del ricorso, ha risolto il conflitto genitoriale autorizzando la somministrazione del vaccino al minore e attribuendo alla madre la facoltà di condurlo in un centro vaccinale e di sottoscrivere il relativo consenso informato anche senza l’autorizzazione dell’ex coniuge.

 

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Separazione consensuale e divorzio congiunto – Ammissibilità dell’accordo dei coniugi comprensivo del trasferimento di diritti immobiliari

Cassazione Sezioni Unite 29 luglio 2021 n. 21761

E’ valido il trasferimento immobiliare in esecuzione di accordi di separazione o divorzio.

Le  Sezioni Unite affermano il seguente principio di diritto sul tema del trasferimento immobiliare in esecuzione di accordi di separazione o divorzio secondo il quale è possibile procedere in sede di divorzio o separazione al trasferimento di beni mobili o immobili in favore dei coniugi o dei figli, al fine di assicurarne il mantenimento: infatti, tale accordo, inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è stato attestato, assume forma di atto pubblico ex art. 2699 c.c. e costituisce, dopo la sentenza di divorzio ovvero dopo l’omologazione, valido titolo per la trascrizione ex art. 2657 c.c. presupponendo la validità dei trasferimenti l’attestazione del cancelliere che le parti abbiamo prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui all’art. 29, comma 1-bis, della l. n. 52 del 1985, mentre non produce la nullità del trasferimento il mancato compimento, da parte dell’ausiliario, dell’ulteriore verifica soggettiva circa l’intestatario catastale dei beni e la sua conformità con le risultanze dei registri immobiliari.

 

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Assegno di mantenimento da revocare per la figlia economicamente non autosufficiente a causa della sua inerzia

L’obbligo di provvedere al mantenimento dei figli non cessa con il raggiungimento della maggiore età, ma prosegue fino a che i figli non diventano economicamente autosufficienti.

Secondo la giurisprudenza, l’autosufficienza economica viene raggiunta quando il figlio dispone di redditi propri che gli consentono di condurre una vita autonoma, tenendo conto della formazioni professionale, degli studi effettuati, dell’impegno nella ricerca di un posto di lavoro e delle condizioni economiche della famiglia di provenienza.

L’applicazione del  criterio è rimessa, caso per caso, alla valutazione del giudice.

La Corte di Cassazione con lla recentissima ordinanza 30 marzo 2021 – 2 luglio 2021 n. 18785 ha ritenuto che si deve escludere che l’assegno di mantenimento persegua una funzione assistenziale incondizionata dei figli maggiorenni disoccupati, di contenuto e durata illimitata, dovendo il relativo obbligo di corresponsione venire meno nel caso in cui il mancato raggiungimento dell’indipendenza economica si possa ricondurre alla mancanza di un impegno effettivo verso un progetto formativo rivolto all’acquisizione di competenze professionali o dipenda esclusivamente da fattori oggettivi contingenti o strutturali legati all’andamento dell’occupazione e del mercato del lavoro.

Il caso è quello di un uomo che chiesta la modifica delle condizioni patrimoniali tra gli ex coniugi  otteneva la revoca dell’assegno a favore della ex moglie, la quale aveva instaurato una nuova convivenza more uxorio. Veniva, altresì, revocato l’obbligo di mantenimento a favore della figlia  in quanto raggiunta  quest’ultima aveva raggiunto  l’età di ventisei anni ed aveva  dimostrata poca propensione allo studio e scarso impegno nel proseguire l’attività commerciale del padre.

La Suprema Corte ha fondato la sua decisione  sull’inerzia della ragazza nel cercare un’occupazione e sull’assenza di un progetto formativo richiamando la recente giurisprudenza (Cass. 5088/2018; Cass. 12952/2016; Cass. 17183/2020) secondo la quale l’obbligo di mantenimento a beneficio dei figli, anche maggiorenni, sussiste solo nel caso in cui non abbiano ancora raggiunto l’autosufficienza reddituale, senza loro colpa. Infatti, se è vero che sussiste l’obbligo di mantenere i figli sino a che non abbiano raggiunto una propria indipendenza economica, è parimenti vero che vi sono dei limiti, perché non è corretto che il genitore debba mantenere un figlio nullafacente.

 

 

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Maltrattamenti ed adottabilità del figlio

Il caso è quello di un bambino vittima di maltrattamenti subiti tra le mura domestiche.

Il bambino è stato dichiarato adottabile in primo grado, in secondo grado tale decisione è stata confermata e disposto il mantenimento del suo collocamento nella famiglia ove già si trovava a scopo adottivo, con interruzione dei rapporti con i genitori e con i parenti.

La madre impugna la decisione con ricorso in Cassazione asserendo che la Corte di appello si sarebbe  limitata ad utilizzare come presupposto della pronuncia le valutazioni già compiute in primo grado.  Secondo la ricorrente non sarebbe state chiarite le “situazioni di grave pregiudizio per il minore”, “le gravi carenze della madre” ed “i progetti di sostegno e di recupero” messi in atto in prime cure dal Tribunale per salvaguardare le capacità dei genitori.

A parere della stessa l’episodio di maltrattamento e le carenze evidenziate nel comportamento materno, durante il periodo in cui lei ed il minore erano stati collocati in luogo protetto non sono sufficienti a giustificare la dichiarazione dello stato di adottabilità.

Infine si duole che tale decisione sia stata presa senza tenere conto del fatto che il bambino era stato allontanato dalla madre in tenera età e che non sia stata accertata la eventuale possibilità di recupero delle competenze genitoriali della madre.

Si duole che non siano state adottate in concreto tutte le misure necessarie ed adeguate affinché il minore potesse condurre una vita familiare normale all’interno della famiglia di origine e sostiene che la Corte distrettuale abbia tutelato esclusivamente il legame tra il minore e la famiglia adottiva e non quello tra il minore e la famiglia biologica e non abbia tenuto in conto la situazione personale della madre e non abbia valorizzare i suoi progressi morali e materiali, senza però indicare in cosa siano consistiti e quando ed in che termini siano stati sottoposti al giudice del gravame.

La Suprema Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. I, 13 luglio 2021, n. 19946), dichiara inammissibile il ricorso facendo riferimento all’art. 1 della legge 184 del 1983, precisa che «il diritto del minore a vivere e crescere nella propria famiglia di origine» è possibile «fino a che non sussiste una situazione di abbandono, che consiste nella mancanza, grave e irreversibile, di assistenza materiale e morale». E in questa prospettiva si collocano gli elementi posti in evidenza in Appello, ossia «la assenza di idoneità genitoriale» della donna, «lo stato di abbandono del minore» e «la sostanziale assenza di rapporti tra madre e figlio».

Osservano  i giudici, che «il minore, ancora neonato di pochi mesi di vita, è stato vittima di un grave episodio di maltrattamenti, che gli ha causato lesioni cerebrali conseguenti ad eventi post traumatici, denunciato dalla Azienda sanitaria» e che ne è conseguito «l’avvio di un procedimento penale a carico di entrambi i genitori».

«Il successivo intervento del Tribunale per i minorenni e dei Servizi Sociali ha consentito di accertare la sussistenza di una complessiva situazione di grave pregiudizio per il minore, in ragione della situazione familiare e delle riscontrate carenze e fragilità genitoriali, in particolare della madre». E «nel periodo in cui la madre ed il figlio erano stati accolti in comunità, la donna ha mostrato gravi carenze nella cura e nella soddisfazione dei bisogni primari del bambino».

Per quanto concerne poi l’esame del nucleo parentale, si è ravvisata «la inidoneità sia dei nonni paterni che della nonna materna a prendersi cura del minore, che non avevano più incontrato dopo la nascita».

Ciò che invece va tenuto in considerazione, osservano i Giudici, è «il positivo inserimento del minore in ambito etero-familiare» con conseguente «creazione di un forte senso di attaccamento e di appartenenza al contesto familiare degli affidatari». Ciò comporta che «la mancanza di un ambiente familiare idoneo non può essere ovviata se non per il tramite della dichiarazione di adottabilità», confermata ora dalla Cassazione.

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